Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_604/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 7 gennaio 2014  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Marazzi, Herrmann, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Michele Franscini, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 agosto 2013 
dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. In data 30 maggio 2009, Pier Stefano Mader e B.________, unitamente a C.________, hanno sottoscritto un " mandato di vendita " con il quale questi ultimi si sono impegnati a versare al primo una provvigione del 4 % oltre IVA in caso di vendita del fondo D.________, a X.________. L'accordo è stato completato in data 16 giugno 2011 e 23 gennaio 2012; in particolare, nel primo di questi accordi supplementari " i mandanti confermano che i possibili acquirenti E.________/F.________, Fondo G.________ sono riconosciuti come clienti procurati dal mandatario ".  
 
A.b. In data 28/30 gennaio 2013 A.________ ha fatto spiccare un precetto esecutivo contro B.________, al quale quest'ultima ha fatto opposizione. Il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna, adito da A.________ in data 4 febbraio 2013, ha respinto la sua istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione con decisione del 29 maggio 2013.  
 
B.   
Contro la decisione pretorile, A.________ si è aggravato presso il Tribunale di appello del Cantone Ticino con reclamo 10 giugno 2013. Il Tribunale di appello - e meglio il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti- ha respinto il gravame con la qui impugnata decisione 7 agosto 2013. 
 
C.   
Con allegato 22 agosto 2013, redatto in lingua tedesca, A.________ (qui di seguito: ricorrente) chiede al Tribunale federale di esaminare la decisione impugnata circa l'applicazione conforme del diritto e, se del caso, di intervenire riformandola. Egli postula inoltre la concessione del gratuito patrocinio per la sede federale. 
 
Né l'autorità precedente né B.________ (qui di seguito: opponente) sono state invitate a determinarsi. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La sentenza impugnata - emanata in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione - è una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 134 III 141 consid. 2 con rinvio) pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa che supera il valore di lite minimo di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF), redatto dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è quindi in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il ricorso in esame è stato redatto in lingua tedesca, ciò che era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF). Nel gravame non viene tuttavia fatta valere alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita dall'art. 54 cpv. 1 LTF. In ossequio a questa norma, la presente sentenza è quindi redatta nella lingua della decisione impugnata, ossia in italiano.  
 
1.3. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6).  
 
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 139 II 373 consid. 1.6); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Dato che la definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella dell'arbitrio (DTF 133 Il 249 consid. 1.2.2) e configura dunque a sua volta una violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1), valgono anche in questo contesto le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF
 
2.   
In prima istanza, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna aveva respinto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione formulata dal qui ricorrente poiché quest'ultimo non aveva " addotto la prova della conclusione di un contratto di compravendita ed a maggior ragione non [aveva] addotto la prova della conclusione di tale contratto con una persona da lui indicata come possibile acquirente: infatti dagli atti risulta soltanto che è stato costituito un diritto di compera a favore di I.________, poi ceduto alla H.________SA, nulla più ". Il Tribunale di appello ha confermato la conclusione del Pretore, precisando che sebbene sia accertato che il fondo è effettivamente stato acquistato da H.________SA, " nulla è dato di sapere sulla correlazione tra le persone menzionate nel contratto di mediazione [...] come possibili acquirenti (E.________/F.________, Fondo G.________) e, quindi, come clienti procurati dal mandatario [...] con l'effettiva compratrice ": il ricorrente avrebbe invero allegato che l'effettiva acquirente H.________SA sarebbe gestita dalla F.________SA, ma questa sua allegazione non sarebbe sorretta da alcun riscontro oggettivo. 
 
3.   
Preliminarmente appare opportuno evadere alcune censure manifestamente inammissibili e semplificare in tal modo l'esame del ricorso, già di per sé di non facile lettura. 
 
3.1. Il Tribunale di appello ha espressamente precisato che la questione dell'autorizzazione cantonale del ricorrente quale agente immobiliare non è stata presa in considerazione. Il ricorrente non pretende il contrario. Pertanto, è ozioso soffermarsi su questo punto, ritenuto che censure di interesse meramente astratto e senza un preciso e concreto nesso con il caso in discussione sono per costante giurisprudenza inammissibili (DTF 137 IV 87 consid. 1). Le richieste di esaminare l'operato delle istanze amministrative cantonali competenti per il controllo delle licenze di agente immobiliare e le connesse pretese violazioni del diritto cantonale e costituzionale sono parimenti inammissibili, anche perché sfuggirebbero alla competenza del giudice in una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione.  
 
3.2. Il ricorrente chiede poi chiarimenti sull'influsso che possano semmai avere avuto sul suo diritto alla provvigione le cessioni (sottinteso: del diritto di compera) operate dai primi interessati all'acquisto (E.________/F.________), se del caso completando la fattispecie. Il ricorrente, tuttavia, non spiega quale nesso concreto la questione possa avere con la sua istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione qui discussa. Inoltre, non risulta che egli l'abbia tematizzata in sede di reclamo cantonale; pertanto, l'esigenza dell'esaurimento delle vie di ricorso (art. 75 cpv. 1 LTF) non sarebbe soddisfatta. Infine, un eventuale completamento dell'istruttoria è impossibile avanti al Tribunale federale, chiamato a decidere sulla scorta dei fatti accertati dall'istanza precedente (art. 105 cpv. 1 LTF; supra consid. 1.3; DTF 136 II 101 consid. 2).  
 
3.3. Sui punti menzionati, il ricorso va dichiarato inammissibile.  
 
4.   
Per quanto è dato di comprendere, nel merito il ricorrente lamenta che l'autorità cantonale non ha preso in considerazione un punto essenziale della sua argomentazione: a suo avviso, essa non ha esaminato se il "doc. 1", letto in combinazione con il "doc. 2/2a", potesse costituire valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione. Tale omissione costituirebbe una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) nonché del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.). 
 
Diverse considerazioni fanno apparire anche questa censura inammissibile. 
 
4.1. Il ricorrente menziona i due citati documenti, ma non spende una sola parola per individuarli in modo preciso, non spiega in cosa consistano, ed infine, non espone in quale rapporto i due documenti stiano fra di loro. Né il ricorrente spiega il ragionamento che lo porta a dire che i due documenti, letti congiuntamente, debbano rivestire il carattere di sufficiente titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione. Ora, la mera menzione di due documenti non costituisce motivazione sufficiente (art. 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 1.3; sentenza 4A_709/2011 del 31 maggio 2012 consid. 1.1 e 1.3); e non è compito del Tribunale federale formulare ipotesi a proposito delle obiezioni che il ricorrente intendeva probabilmente sollevare.  
Il ricorso va pertanto dichiarato sin d'ora integralmente inammissibile. 
 
4.2. Inoltre, anche volendo per ipotesi considerare comprensibile la censura del ricorrente, quest'ultimo si appella a sproposito al proprio diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost.  
 
4.2.1. Il diritto di essere sentito è segnatamente violato quando una parte è stata privata della facoltà di esporre un proprio pertinente argomento e di proporne la prova (sull'applicabilità dell'art. 8 CC e non dell'art. 29 cpv. 2 Cost. al diritto alla prova v. sentenze 5A_726/2009 del 30 aprile 2010 consid. 3.1, non pubblicato in DTF 136 III 365; 5A_783/2010 dell'8 aprile 2011 consid. 6.1 e la giurisprudenza citata). Quando invece il giudice ha esaminato tale argomento, ma lo ha ritenuto privo di rilevanza, si è semmai in presenza di un accertamento dei fatti costitutivo di arbitrio (sentenza 5A_48/2013 del 19 luglio 2013 consid. 6.2 e 6.3).  
 
4.2.2. Ora, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, il Tribunale di appello non ha omesso di confrontarsi con la sua obiezione, bensì l'ha considerata ininfluente: l'autorità inferiore, infatti, ha constatato che il ricorrente non ha saputo sostanziare, e ancor meno rendere verosimile, il legame fra F.________SA e H.________SA. Di conseguenza, essa ha ritenuto che mancasse comunque un legame fra le persone menzionate nel contratto di mediazione come clienti procurati dal mandatario e l'effettiva acquirente del fondo di intensità sufficiente per giustificare il rigetto provvisorio dell'opposizione. È sulla base di questa motivazione che il Tribunale di appello ha considerato - implicitamente - superfluo approfondire le ulteriori censure del ricorrente.  
 
4.2.3. L'ipotesi di una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente sarebbe pertanto comunque esclusa.  
 
4.3. Se poi si dovesse esaminare la pretesa arbitrarietà della conclusione del Tribunale di appello, sia abbondanzialmente ritenuto quanto segue.  
 
4.3.1. Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 137 I 1 consid. 2.4). Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio potere discrezionale - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2).  
 
4.3.2. Il ricorrente non motiva la propria censura conformemente ai principi appena esposti. Anzi, sull'arbitrio non spende una sola parola: come già rilevato non spiega perché una lettura congiunta del "doc. 1" e del "doc. 2/2a" avrebbe dovuto costituire un riconoscimento di debito, né in particolare perché se ne dovesse dedurre un qualsivoglia legame fra l'effettiva acquirente del fondo, H.________SA, e i clienti da lui procurati, menzionati nel contratto di mediazione (E.________/F.________). Peraltro, quando obietta che l'autorità cantonale avrebbe preteso da lui l'impossibile, esigendo che i potenziali acquirenti siano già indicati nel contratto iniziale, il ricorrente dimostra di aver frainteso la motivazione del Tribunale di appello: quest'ultimo, come già in precedenza il Pretore, si riferisce in realtà all'accordo suppletivo del 16 giugno 2011.  
 
4.4. Ne discende che le censure di violazione dell'art. 9 Cost. e dell'art. 29 cpv. 2 Cost. sarebbero inammissibili anche perché insufficientemente motivate.  
 
5.   
Per le ragioni esposte, il ricorso appare integralmente inammissibile. Esso va allora respinto in ordine, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Poiché il gravame era sprovvisto sin dall'inizio di ogni e qualsiasi probabilità di successo, come dimostrano i considerandi che precedono, al ricorrente non può essere concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale (art. 64 cpv. 1 e contrario LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente, che non è stata invitata a determinarsi e non è pertanto incorsa in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 e contrario LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 gennaio 2014 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini