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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_248/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 7 gennaio 2016  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Glanzmann, Presidente, 
Pfiffner, Parrino, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, patrocinata dall'avv. Stefano Peduzzi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 febbraio 2015. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, nata nel 1968, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizia presso l'Ospedale B.________ e presso il Dipartimento C.________, ha inoltrato nel mese di agosto 2008 una domanda di rendita d'invalidità. Con decisioni del 13 aprile 2012 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito: UAI) le ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 e a una rendita intera dal 1° gennaio al 31 maggio 2009. Adito su ricorso dell'assicurata, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha rinviato gli atti all'UAI per ulteriori accertamenti medici. Con decisione del 25 marzo 2014, l'UAI, fondandosi su una perizia medica pluridisciplinare del 10 giugno 2013 del Servizio Accertamento Medico (di seguito: SAM), ha confermato quanto già deciso il 13 aprile 2012. 
 
B.   
Su ricorso dell'assicurata, il Tribunale cantonale, mediante giudizio del 25 febbraio 2015, ha riformato la decisione del 25 marzo 2014 e riconosciuto il diritto alla rendita intera fino al 31 agosto 2009. 
 
C.   
Il 20 aprile 2015 l'assicurata ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede, previa riforma del giudizio del 25 febbraio 2015, in via principale il riconoscimento del diritto a una mezza rendita dopo il 1° settembre 2009, subordinatamente dal 1° novembre 2010. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti eseguito dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.   
Avuto riguardo alle censure sollevate, l'oggetto del contendere verte unicamente sul diritto della ricorrente a una rendita d'invalidità dopo il 1° settembre 2009. 
 
3.  
 
3.1. Con il giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha dapprima ricordato che l'invalidità della ricorrente andava esaminata sulla base del metodo misto, avendo appurato che prima dell'insorgere dell'invalidità quest'ultima aveva lavorato all'86% consacrando il tempo restante alle mansioni domestiche. La perizia del SAM aveva permesso di stabilire che l'incapacità lavorativa, per quanto concerne il periodo qui litigioso, era del 30% nel 2009 e del 40% nel 2010, principalmente per un impingement femoroacetabolare, una sindrome somatoforme da dolore persistente e una sindrome depressiva ricorrente con episodio attuale di grado medio. Fondandosi su una perdita di guadagno del 17.13% per la parte dedicata all'attività lucrativa nel 2009 (29.58% nel 2010) e su un'incapacità a svolgere le mansioni domestiche del 23% nel 2009 e del 30% nel 2010, il Tribunale cantonale ha ritenuto un grado d'invalidità del 18% nel 2009 e del 30% nel 2010. La rendita intera andava pertanto soppressa con effetto dal 1° settembre 2009.  
 
3.2. L'assicurata nella sua memoria ricorsuale solleva due censure. La prima concerne l'applicazione del metodo misto per la valutazione della sua invalidità. In proposito l'insorgente fa valere che, se non fosse subentrata un'invalidità, avrebbe lavorato a tempo pieno. A tal fine produce nuova documentazione che comproverebbe quanto asserito. La seconda censura riguarda la valutazione della sua capacità di lavoro residua. A suo parere, il suo rendimento sarebbe limitato del 50% e non del 40% come ritenuto dai periti del SAM. La situazione si sarebbe inoltre aggravata tra il 2009 e il 2010. L'assicurata spiega di continuare comunque a lavorare ancora oggi ma con un rendimento non superiore al 50%, ciò che smentirebbe la valutazione dei medici peritali. La ricorrente aggiunge che presenta anche disturbi alla spalla destra (allega un referto medico del 5 marzo 2015) e che il 18 maggio 2015 si sarebbe sottoposta a una visita per l'esame dell'anca e del bacino.  
 
4.   
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF dinnanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Detto altrimenti, sono ammissibili solo quei mezzi di prova nuovi relativi a circostanze che acquistano per la prima volta rilevanza giuridica in seguito al giudizio impugnato (ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 43 ad art. 99 LTF). Tale disposto esclude pertanto che si possano produrre nuovi mezzi di prova per fatti già allegati, come pure non è possibile produrre mezzi di prova che si è omesso di allegare dinnanzi all'autorità precedente (DTF 134 III 625 consid. 2.2 pag. 629). Nel caso concreto la documentazione prodotta con il ricorso atta a dimostrare che la ricorrente avrebbe lavorato al 100% se non fosse subentrata un'incapacità di lavoro, come pure i referti medici del 13 aprile 2015, del 18 maggio 2015, del 27 e del 28 maggio 2015 (questi ultimi due indirizzati spontaneamente al Tribunale federale il 15 dicembre 2015), costituiscono dei nuovi mezzi di prova che non possono essere presi in considerazione. Oltretutto, la ricorrente stessa non spiega per quali motivi non avrebbe potuto produrli davanti al Tribunale cantonale. 
 
5.  
 
5.1. Nei considerandi dell'impugnata pronuncia il Tribunale cantonale ha già correttamente esposto le disposizioni legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare le regole sul diritto a una rendita d'invalidità, sia pure limitata nel tempo, e quelle sul metodo di valutazione dell'invalidità applicabile a chi lavora a tempo parziale. A questa esposizione può essere fatto riferimento.  
 
5.2. La questione sollevata dalla ricorrente in merito al metodo di valutazione applicabile (metodo misto se si considera che lavorava al 86%, metodo generale se si considera che avrebbe lavorato al 100% senza l'insorgenza di un'invalidità) può rimanere irrisolta alla luce di quanto segue.  
 
5.3.  
 
5.3.1. La ricorrente fa valere che la capacità di lavoro residua deve essere stimata al 50% e non al 60% come ritenuto dai medici del SAM. In proposito, l'insorgente si limita a osservare che già lavora al 50% e non le risulta possibile lavorare a una percentuale maggiore. Ora, la tesi sviluppata dalla ricorrente da sola non è sufficiente per rimettere in discussione le valutazioni dei medici del SAM, riprese dal Tribunale cantonale e che di per sé sono vincolanti per il Tribunale federale (cfr. consid. 1). La valutazione dell'incapacità di lavoro non dipende da quanto concretamente un assicurato lavora, ma è piuttosto il frutto di un esame da parte dell'autorità incaricata di applicare il diritto e della persona incaricata di esaminare la situazione da un punto di vista medico (DTF 140 V 193 consid. 3.3 pag. 196 seg.). Contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente, i periti del SAM hanno inoltre tenuto conto dell'influsso dei disturbi psichici sulla sua capacità lavorativa residua e del leggero aggravamento intercorso tra il 2009 e il 2010, osservando che questa era limitata del 30% nel 2009 ma del 40% nel 2010. Per il resto, la ricorrente si limita a presentare il suo punto di vista senza spiegare perché l'apprezzamento del Tribunale cantonale sarebbe erroneo. Nella misura in cui la ricorrente non si confronta, come dovrebbe, con le argomentazioni sviluppate dal Tribunale cantonale ma delega al Tribunale federale il compito di rivederne il giudizio, si deve ritenere che la censura sollevata è meramente appellatoria ed è quindi manifestamente infondata.  
 
5.3.2. Fondandosi su una capacità lavorativa del 60%, anche ammettendo che la ricorrente avrebbe lavorato al 100% dopo l'insorgere dell'invalidità, il grado d'invalidità sarebbe comunque inferiore al 40%, grado minimo per avere diritto a una rendita d'invalidità. Riferendosi al 2009, anno determinante in quanto la rendita intera è stata soppressa con effetto dal 1° settembre 2009, il tribunale cantonale ha stabilito un reddito senza invalidità di fr. 42'191.03 per le attività svolte presso l'Ospedale B.________ (50%) e il Dipartimento C.________ (36%). Questo dato non è contestato dalla ricorrente. Riportando questo salario a un'attività del 100% (ciò che è opinabile ma comunque ininfluente per l'esito della causa) si ottiene un reddito da valido di fr. 49'059.34 ([42'191.03 : 86] x 100). Il reddito da invalido, anch'esso non contestato, era nel 2009 di fr. 52'572.47, che corrispondono a fr. 31'543.48 per un'attività svolta al 60% (in realtà 60% nel 2010 ma 70% nel 2009, ciò che è pure ininfluente nella presente causa) e a fr. 29'966.31 dopo la riduzione del 5% per fattori personali (DTF 126 V 75 consid. 5 pag. 78 segg.), riduzione anch'essa non contestata dalla ricorrente. Raffrontando il salario da valida di fr. 49'059.34 nel 2009 a quello da invalida di fr. 29'966.31 si ottiene un grado d'invalidità del 38.91%, arrotondato a 39%. Quindi, anche ammettendo tutti i parametri più favorevoli per la ricorrente, il grado d'invalidità non raggiungerebbe la soglia minima per avere diritto a una rendita d'invalidità.  
 
6.   
In esito alla suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF come manifestamente infondato. 
 
7.   
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 7 gennaio 2016 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Glanzmann 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi