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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_63/2018  
 
 
Sentenza del 7 gennaio 2019  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
liberazione della garanzia prestata dal conduttore, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 novembre 2018 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2018.45). 
 
 
Considerando:  
che il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha accolto, con sentenza 21 agosto 2018, la petizione con cui B.________ (locatrice) ha chiesto la liberazione in suo favore della garanzia di fr. 1960.--, oltre interessi, depositata dalla conduttrice A.________ a parziale copertura delle pigioni e acconti per spese rimasti scoperti di un appartamento sito ad Ascona; 
che con sentenza 12 novembre 2018 il Presidente della Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da A.________ contro la decisione pretorile; 
che l'autorità cantonale ha dapprima rilevato la mancata traduzione in italiano degli atti della reclamante, lingua del procedimento davanti ai tribunali ticinesi; 
che, ha continuato l'autorità inferiore, nemmeno l'art. 29 Cost. conferisce alle parti non italofone il diritto di ottenere la traduzione nella propria lingua di atti dell'incarto o di ricevere traduzioni di sentenze; 
che per il resto essa ha ritenuto di trovarsi, in ragione della carente motivazione del reclamo, nell'impossibilità di individuare i presupposti per procedere ad un eventuale annullamento della decisione impugnata; 
 
 
che con scritto 14 novembre 2018, intitolato " REKURS-RICORSO ", A.________ postula la restituzione della cauzione da lei prestata e, dopo aver chiesto di non inviarle lettere raccomandate, afferma di avere diritto a una riduzione della pigione del 30 % per gli ultimi due anni nonché a un'indennità per le interruzioni del suo lavoro; 
che con un altro scritto, giunto al Tribunale federale il 6 dicembre 2018, reitera quanto appena descritto e lamenta difetti dell'appartamento e dei vicini con un comportamento intollerabile; 
che con un'ulteriore missiva rinnova la richiesta di ricevere la nota garanzia; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
 
che in applicazione della regola prevista dall'art. 54 cpv. 1 LTF, la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata; 
che, non essendo raggiunto il valore di lite previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile, la decisione impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
che con un tale rimedio di diritto può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che tali requisiti non sono adempiuti nella fattispecie poiché, come risulta dai predetti considerandi, la ricorrente non formula alcuna censura con cui viene fatta valere la violazione di un diritto costituzionale; 
che in queste circostanze l'impugnativa, manifestamente non motivata in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va decisa dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 gennaio 2019 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti