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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_853/2018  
 
 
Sentenza del 7 gennaio 2019  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assistenza sociale (misura cautelare), 
 
ricorso contro la decisione incidentale emessa il 12 novembre 2018 dal Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (42.2018.37-38). 
 
 
Visto:  
la richiesta presentata in sede di ricorso dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per l'adozione di misure cautelari urgenti in materia di prestazioni di assistenza sociale, 
la decisione incidentale del Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emessa il 12 novembre 2018 con cui è stata respinta tale richiesta, 
il ricorso presentato l'11 dicembre 2018 (timbro postale), 
 
 
considerando:  
che la presente sentenza è resa in italiano, lingua della decisione impugnata (art. 54 cpv. 1 LTF), pur avendo l'insorgente, come era suo diritto (art. 42 cpv. 1 LTF), presentato il ricorso in tedesco, 
che la decisione impugnata, non ponendo fine al procedimento e non vertendo sulla competenza o la ricusazione, può essere impugnata soltanto alle rigide condizioni dell'art. 93 LTF
che la ricorrente non presenta, come dovrebbe (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 V 39 consid. 3.1 pag. 397), in alcun modo l'adempimento di tali condizioni di ricevibilità, 
che oltretutto il ricorso al Tribunale federale contro decisioni in materia di misure cautelari può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF), 
che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232), 
che il ricorso nemmeno censura la lesione di alcun diritto costituzionale, 
che ad ogni modo il giudice cantonale ha spiegato diffusamente come nell'ambito del diritto sociale prevale di regola l'interesse dello Stato a non erogare prestazioni in pendenza di causa su quello del richiedente, quest'ultimo potendo, nell'ipotesi di una reiezione del ricorso, incontrare probabilmente maggiori difficoltà a restituirli (DTF 119 V 503 consid. 4 pag. 507; cfr. anche sentenza 9C_647/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 3), 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
che ad ogni modo la ricorrente non può ottenere la possibilità a migliorare il proprio ricorso, trattandosi di una condizione di ammissibilità di quest'ultimo (sentenze 2C_715/2011 del 2 maggio 2012 consid. 1.4 e 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 consid. 5), 
che, visto l'esito, non occorre decidere sulla domanda di rinunciare al prelievo di spese, 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 7 gennaio 2019 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi