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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_152/2011 
 
Sentenza del 7 febbraio 2012 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Merkli, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.C.________, 
patrocinata dall'avv. Massimo Bionda, 
3. D.________, 
4. E.________, 
opponenti, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale; decreto di non luogo a procedere (istanza di promozione dell'accusa), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 febbraio 2011 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 12 agosto 2010 l'avvocata A.________ ha denunciato l'avvocato B.________ e la di lui cliente C.C.________ per titolo di violazione di domicilio in relazione a quanto asseritamente avvenuto il 1° luglio 2010, quando i denunciati l'avrebbero minacciata e ingiuriata, e il 13 luglio 2010, quando sarebbero penetrati senza il suo consenso in un appartamento sito a Lugano, da lei utilizzato quale studio legale. Secondo la denunciante, a partire dal 26 aprile 2010 l'appartamento sarebbe stato locato soltanto a lei e non, come precedentemente, anche alla sorella della querelata. Quest'ultima nel 2006 l'aveva sublocato alla denunciante, la quale a sua volta l'aveva sublocato in parte all'avvocato D.________, contitolare con lei di uno studio legale, il cui scioglimento, in seguito alla disdetta da parte della denunciante, avrebbe comportato cause penali e civili. 
 
Il prospettato reato sarebbe stato commesso anche dal Pretore E.________, che il 12 luglio 2010 in via supercautelare aveva fatto ordine alla denunciante di consegnare immediatamente alla sorella della querelata una copia delle nuove chiavi di ingresso dell'appartamento, visto che nei giorni precedenti aveva fatto sostituire le serrature. Quest'ultima ha poi denunciato, quali ignoti, anche gli impiegati di una ditta che, su ordine del legale querelato, avevano sostituito i cilindri della porta dell'appartamento. 
 
B. 
Il 29 novembre 2010 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere. Con giudizio del 16 febbraio 2011 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile un'istanza di promozione dell'accusa del 10 dicembre 2010 inoltrata da A.________. 
 
C. 
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa alla Corte cantonale. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
 
La CRP si esprime soltanto sulla contestata composizione della Camera, senza presentare osservazioni di merito sul gravame. Il Pretore rinuncia a presentare osservazioni, postulando la reiezione del ricorso, mentre il PP chiede di non esaminarlo nel merito, subordinatamente di respingerlo. C.C.________ e l'avvocato B.________ propongono di respingerlo in quanto ammissibile. Nella replica la ricorrente si conferma nelle proprie allegazioni e conclusioni. 
 
D. 
Con decreto presidenziale del 18 maggio 2011, le domande di conferimento dell'effetto sospensivo e d'adozione di misure cautelari (cambio dei cilindri della porta dell'appartamento) sono state respinte. Mediante ulteriore decreto presidenziale del 14 giugno 2011, è stata respinta una domanda di riesame delle misure cautelari. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 136 II 497 consid. 3). 
 
1.2 La decisione impugnata conferma la mancata apertura di un procedimento penale contro i denunciati e pone quindi fine alla procedura. Si tratta pertanto di una decisione finale pronunciata in materia penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). La tempestività del ricorso è pacifica. 
 
1.3 Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata emanata il 16 febbraio 2011. La legittimazione a ricorrere dell'interessata, contrariamente alla sua tesi, che si fonda sulla giurisprudenza previgente inerente alla carenza di legittimazione del semplice danneggiato (DTF 136 IV 41 consid. 1.1 e 1.4 e rinvii), dev'essere pertanto esaminata sotto il profilo dell'art. 81 LTF, sulla base del suo tenore in vigore al 1° gennaio 2011 (art. 132 cpv. 1 LTF; sentenze 1B_119/2011 del 20 aprile 2011 consid. 1.2 e 1B_166/2011 del 1° giugno 2011 consid. 1.3). 
 
1.4 Anche per la norma riveduta dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF la condizione secondo cui la decisione impugnata possa influire sul giudizio delle pretese civili è rimasta invariata, per cui va mantenuta la prassi finora applicabile relativa al diritto di ricorrere della vittima secondo il previgente diritto (DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1 e rinvii; sentenza 1B_119/2011 del 20 aprile 2011). L'accusatore privato dispone pertanto di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata soltanto se essa può influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF). La ricorrente non si esprime del tutto al riguardo. Visto l'esito del gravame, la questione non dev'essere esaminata oltre. 
 
1.5 Il Tribunale federale esamina soltanto le censure sollevate e motivate. In effetti, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute, laddove il ricorrente lamenta, come in concreto, la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 136 I 229 consid. 4.1). In questa misura, argomentazioni vaghe o appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono quindi ammissibili. L'atto di ricorso, di natura appellatoria, inutilmente prolisso e ripetitivo, come rilevato dalle parti e peraltro ammesso anche dalla ricorrente medesima, poiché detto "moto emotivo" sarebbe "dettato dal fatto che in gioco vi sono i suoi valori vitali", disattende in larga misura queste esigenze di motivazione ed è quindi in gran parte inammissibile. 
 
1.6 La ricorrente ignora inoltre che, per motivare la censura di arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile, dei fatti o una propria valutazione delle prove. In effetti, l'arbitrio è ravvisabile solo quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione dev'essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. Non si è inoltre in presenza d'arbitrio per il semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4; 134 I 140 consid. 5.4). Per di più, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119). 
 
2. 
2.1 La ricorrente fa valere, in particolare nella replica, la violazione del diritto a una composizione corretta dell'autorità giudicante, segnatamente del diritto a essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale (art. 30 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 1 Patto ONU II; RS 0.103.2). Al riguardo ella richiama l'art. 286 CPP/TI, nonché l'art. 47 della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG), secondo cui le Sezioni del Tribunale d'appello, di cui fa parte la CRP, deliberano a numero completo (cpv. 2) e l'art. 62, secondo cui la CRP è composta di tre giudici. Adduce che nessuna di queste norme conferirebbe la facoltà a un giudice della CRP, e neppure al suo presidente, di giudicare da solo con la vicecancelliera, ma unicamente in seno a un collegio di tre giudici. La ricorrente insiste sul fatto che, al suo dire, la sentenza impugnata sarebbe stata emanata soltanto dal presidente e dalla vicecancelliera della Corte cantonale, la quale non è un magistrato riconosciuto dall'ordinamento giuridico cantonale, che l'hanno sottoscritta e non dai tre giudici che la compongono. Ne deduce la nullità del criticato giudizio. 
 
2.2 Nelle proprie osservazioni, la CRP precisa che la decisione impugnata è stata resa dalla Camera nella sua composizione ordinaria, come espressamente indicato nel rubrum della stessa. La sentenza è stata firmata dal presidente e dalla vicecancelliera, conformemente all'art. 263 cpv. 1 CPP/TI, applicabile per analogia, rispettivamente all'art. 80 cpv. 2 CPP
 
2.3 La censura, come rettamente rilevato dagli opponenti, è manifestamente infondata. In effetti, la criticata decisione è stata adottata dalla CRP nella sua composizione ordinaria di tre giudici, prevista dalla legge (art. 62 cpv. 1 LOG), come espressamente indicato nel rubrum della stessa. La decisione è firmata dal presidente e - rettamente - dalla vicecancelliera. Sull'infondatezza delle relative censure ricorsuali il Tribunale federale si è già compiutamente espresso in sentenze concernenti la ricorrente, alle quali per brevità si rinvia (1B_146/2011, 1B_260/2011 e 1B_147 2011 del 5 luglio 2011 nonché 4A_302/2011 del 7 luglio 2011 consid. 6). 
 
3. 
3.1 Nella decisione impugnata, fondata in applicazione dell'art. 453 cpv. 1 CPP sul previgente art. 186 CPP/TI, secondo cui la parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare istanza motivata di promozione dell'accusa (cpv. 1), la Corte cantonale ha ritenuto che in concreto l'istanza non adempie i requisiti di detta norma, segnatamente, ricordato che l'azione penale è essenzialmente pubblica, facendo difetto la sufficiente dimostrazione dell'esistenza di seri indizi di colpevolezza, nonché la disponibilità di nuove prove da assumere. La Corte cantonale ha stabilito che la ricorrente si è limitata a contestare la conclusione alla quale è giunto il magistrato e a riproporre sostanzialmente, parola per parola, quanto esposto nella denuncia, senza aggiungere nulla di rilevante per corroborare le accuse. Ha quindi dichiarato irricevibile l'istanza. 
 
3.2 La Corte cantonale ha comunque ritenuto che il rimprovero mosso al magistrato inquirente, di non avere istruito la denuncia, è ingiustificato, ritenuto che la querela è manifestamente infondata, poiché il reato di violazione di domicilio non sussiste. Il PP poteva pertanto rinunciare a confrontarsi con tutti gli argomenti addotti dall'istante, limitandosi a esaminare i fatti rilevanti per il procedimento ed emanare quindi il contestato decreto senza procedere ad alcuna informazione preliminare. 
 
3.3 La CRP ha nondimeno esaminato l'istanza nel merito, ritenendola infondata. Ha accertato che l'appartamento era stato inizialmente utilizzato da F.C.________. Nel 2006 l'avv. D.________, che usufruiva di un locale per l'amministrazione di affari della famiglia C.________, avrebbe proposto alla ricorrente di aprire, insieme, nell'appartamento uno studio legale. Il 2 maggio 2010 lo studio sarebbe stato sciolto in seguito alla rottura della collaborazione tra i due legali. Un contratto del 26 aprile 2010 tra G.G.________, H.G.________ e I.G.________, rappresentati da G.G.________, quali locatori, e F.C.________, D.________ e la ricorrente, quali conduttori, è stato sottoscritto soltanto dalla ricorrente, secondo la quale detto vizio non ne inficerebbe la validità e le permetterebbe di impedire a terzi non autorizzati l'ingresso nell'appartamento. 
 
Secondo la CRP, dagli atti non risulta tuttavia che il contratto di locazione del 1997 concluso tra J.G.________ e I.G.________, quali locatori, e F.C.________, quale conduttrice, sarebbe stato disdetto, mentre l'assunto dell'istante, secondo cui F.C.________ già dal 2006 avrebbe acconsentito che l'appartamento fosse ripreso de facto e de iure per atti concludenti dal citato studio legale, a prescindere dalla sua sostenibilità sotto il profilo giuridico, non è sostanziato da alcun elemento, poiché le sorelle C.________ hanno sempre mantenuto almeno un locale nell'appartamento. La CRP, precisato che spetta al giudice civile adito chiarire definitivamente la fattispecie, ne ha concluso che la ricorrente non è la sola avente diritto sull'appartamento, per cui non poteva impedire ai denunciati di entrarvi. Ha aggiunto che non si può sostenere che il contratto del 2010, sottoscritto soltanto dalla ricorrente e non da tutti i conduttori, possa sostituire quello precedente. Per di più, sempre secondo la Corte cantonale, anche nell'ipotesi in cui detto contratto avesse una qualche portata giuridica o addirittura non esistesse più un rapporto contrattuale tra F.C.________ e gli eredi G.________, l'inquilino è titolare del diritto di domicilio quale avente diritto fintanto che ha la disponibilità effettiva dei locali: F.C.________ resterebbe pertanto in ogni caso titolare del diritto di domicilio, ciò che comporta l'assenza di seri indizi di colpevolezza a carico dei denunciati. 
 
La CRP, ritenuta non adempiuta la prima condizione dell'art. 186 CPP/TI, ha reputato superfluo esaminare la possibilità di assumere nuove prove, ricordata inoltre la facoltà del magistrato inquirente di procedere a un apprezzamento anticipato delle stesse. 
 
4. 
4.1 All'inizio del gravame (pag. 5 a 12), la ricorrente si diffonde nell'esporre una "sintesi preliminare" della fattispecie, senza tuttavia sostenere né tantomeno dimostrare che l'accertamento dei fatti posto a fondamento del giudizio impugnato sarebbe avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e che l'eliminazione del vizio sarebbe determinante per l'esito del procedimento. Il Tribunale federale è quindi vincolato dai fatti accertati dalla Corte cantonale, non essendo ravvisabili motivi che ne imporrebbero una rettifica o una modifica d'ufficio (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 136 I 184 consid. 1.2; 136 II 304 consid. 2.4). D'altra parte, la ricorrente medesima riconosce che la ricostruzione dei fatti (seppure incompleta) è corretta (ricorso pag. 28 e 30). 
 
4.2 La ricorrente rileva che il gravame è circoscritto alla questione della negata ricevibilità dell'istanza di promozione dell'accusa (ricorso pag. 27 e 55), ritenuto ch'ella non sarebbe legittimata a impugnare il merito della vertenza. Insistendo sulla sua qualità di parte civile, adduce poi una violazione del diritto di essere sentito e un diniego di giustizia formale (art. 29 cpv. 2 Cost.). 
 
4.3 Il contenuto del diritto di essere sentito è determinato in primo luogo dalle norme cantonali, non invocate dalla ricorrente, e dalle garanzie minime dedotte direttamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Esso conferisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia adottata una decisione sfavorevole nei suoi confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 136 I 265 consid. 3.2; 135 I 279 consid. 2.2 e 2.3). Da detta norma discende pure l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie sentenze (DTF 136 I 229 consid. 5.2), esigenza che nella fattispecie, contrariamente all'assunto ricorsuale, è stata rispettata, ritenuto che la Corte cantonale si è espressa su tutti i punti rilevanti per il giudizio. 
 
5. 
5.1 La ricorrente incentra il ricorso sul fatto che il PP non avrebbe tenuto conto della sua memoria integrativa del 16 novembre 2010, della quale riproduce un ampio stralcio (ricorso pag. 35-39) e fonda la sua tesi ch'ella, sulla base del contratto del 26 aprile 2010, sarebbe la conduttrice esclusiva dell'appartamento. Nella stessa, ella sostiene che detto contratto sarebbe stato sottoscritto soltanto da lei in seguito alla disdetta intimata all'altro legale e alla circostanza che F.C.________, quale possibile co-conduttrice, avrebbe deciso di seguirlo. Ora, limitandosi a riprendere il proprio assunto sulla pretesa validità del contratto del 2010, imperniato peraltro sull'ipotesi che si sarebbe creata una nuova situazione di fatto per atti concludenti, la ricorrente non si confronta con i numerosi argomenti posti a fondamento dell'impugnato giudizio. Come rettamente ritenuto nello stesso, le circostanze fattuali addotte dalla ricorrente, solo sotto il suo punto di vista e recisamente contestate dai denunciati, non dimostrano affatto ch'ella sarebbe senza dubbio l'unica avente diritto dell'appartamento giusta l'art. 186 CP. Ciò vale a maggior ragione se si richiama che nella risposta C.C.________ e l'avv. B.________ sostengono che sarebbe la ricorrente a occupare abusivamente l'appartamento, che le sarebbe stata notificata la disdetta e che nei suoi confronti sarebbe pendente una procedura di sfratto (al riguardo cfr. anche sentenza 4A_302/2011 del 7 luglio 2011). 
 
5.2 La ricorrente sostiene poi, a torto, che la CRP, travalicando la propria competenza, si sarebbe sostituita di fatto al giudice civile poiché si sarebbe fondata su un complesso di fatti diverso e parziale rispetto a quello ritenuto dal PP, considerando che il contratto di locazione del 21 giugno 2006 costituirebbe un contratto di sublocazione parziale. In effetti, la Corte cantonale ha espressamente sottolineato che spetta al giudice civile, peraltro adito dalla ricorrente, esaminare la portata dei differenti contratti di locazione ed esprimersi compiutamente al riguardo. La CRP ha soltanto ritenuto che dagli atti non risulta che la ricorrente sarebbe senz'altro la sola avente diritto. Questa conclusione non viola il diritto. In siffatte circostanze l'assunto ricorsuale, secondo cui la CRP avrebbe dovuto sospendere il procedimento penale in attesa del giudizio civile, non regge, non da ultimo se si richiama il principio di celerità vigente in ambito penale. 
Le considerazioni ricorsuali inerenti all'interpretazione del contratto del 26 aprile 2010 sotto il profilo dei principi del CO e delle relative norme esulano inoltre dalle competenze della CRP, ritenuto che spetta al giudice civile esprimersi definitivamente in merito. Il criticato silenzio della Corte cantonale al riguardo non costituisce quindi un diniego di giustizia, né una violazione del diritto di essere sentito. Tale esito non muta a dipendenza dell'accenno della ricorrente alla "sacralità" del domicilio e al rispetto del suo domicilio professionale, visto che l'appartamento in questione è utilizzato (in parte) quale studio legale, argomento quest'ultimo che vale peraltro anche per il legale denunciato. 
 
Del resto, anche in tale ambito, la ricorrente adduce, senza tuttavia dimostrarlo, arbitrio nell'interpretazione dei fatti e nella valutazione delle prove da lei offerte. In effetti, la CRP, come si è visto, ha valutato i fatti addotti dalla ricorrente giungendo tuttavia a un'altra conclusione sulla loro portata. 
 
5.3 La ricorrente sostiene che la CRP, in relazione all'emanazione del citato decreto supercautelare, non avrebbe esaminato la "possibile attività concorsuale" del Pretore per dolo eventuale nella perpetrazione del prospettato reato. Al suo dire, il magistrato non avrebbe infatti potuto non accettare il risultato di una violazione di domicilio. La critica, per le considerazioni appena esposte, chiaramente non regge. D'altra parte, il contestato decreto del Pretore concerne aspetti chiaramente civilistici della vertenza, che devono essere esaminati in quella sede. A ciò si aggiunga che un ricorso interposto dalla ricorrente contro la reiezione di una sua domanda di ricusa nei confronti di detto magistrato è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale (sentenza 4A_302/2011, citata). Del resto, anche in tale ambito, la ricorrente si limita semplicemente, e in maniera inammissibile (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3), a trascrivere testualmente (pag. 44-54) quanto esposto nella sua denuncia. L'accenno a un'asserita lesione di norme del CPC/TI da parte del Pretore nell'emanazione dell'asserito "improvvido" provvedimento supercautelare, che sarebbe all'origine di "tutti i mali e danni" da lei subiti, esula manifestamente dall'oggetto del litigio in esame. 
 
5.4 Giova anche rilevare che la ricorrente sostiene, erratamente, che ella non potrebbe confrontarsi con il merito dell'impugnata sentenza, ritenuto che la Corte cantonale, sebbene abbia dichiarato l'istanza di promozione dell'accusa irricevibile per carenza di motivazione, l'ha nondimeno esaminata, ritenendola infondata nel merito. Al riguardo, insistendo semplicemente sull'asserita, tutt'altro che evidente validità del contratto 26 aprile 2010, la ricorrente non dimostra l'infondatezza dei differenti argomenti addotti dai giudici cantonali. Contrariamente all'assunto ricorsuale, la CRP, come si è visto, ha esaminato la fattispecie sotto diversi aspetti, ritenendo, a ragione, l'assenza degli estremi del prospettato reato. A torto la ricorrente afferma quindi che la CRP non avrebbe statuito sulla vertenza: essa l'ha esaminata e si è pronunciata sulla stessa, giungendo tuttavia, sulla base di un apprezzamento non arbitrario dei fatti e delle prove, a un risultato diverso da quello proposto dalla ricorrente. 
 
6. 
6.1 Gli accenni di critica relative all'asserito reato di falsità in documenti (art. 251 CP), trattati nel quadro di un altro decreto di non luogo a procedere, sono già stati ritenuti inammissibili e comunque infondati nella sentenza 1B_146/2011 del 5 luglio 2011 (consid. 3). La stessa conclusione, vista la carenza di motivazione (art. 42 LTF), vale anche per la causa in esame. 
 
6.2 La ricorrente censura infine un asserito mancato esame da parte della CRP delle ulteriori ipotesi di reato, segnatamente di infrazione alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d'abitazione e commerciali (art. 325bis CP) e di minaccia (art. 180 CP). Mal si comprende questa critica, ritenuto che al riguardo ella precisa che nei fatti addotti nella sua denuncia non aveva voluto "dedurre alcuna fattispecie sussumibile ad alcuna infrazione penale di sorta", visto che detti fatti avevano il fine di contestualizzare la vicenda e il clima in generale. Aggiunge poi semplicemente che l'analisi del PP circa il reato di cui all'art. 137 cifra 2 CP sarebbe "deplorevole" e che si commenterebbe da sola, aggiungendo che detti atti sarebbero "preliminari" oppure "conseguenti alla condotta illecita censurata ex art. 186 CP". 
 
6.3 In tale ambito la ricorrente critica unicamente il fatto che il PP ha ritenuto generici e insufficienti detti assunti. Non censura tuttavia la conclusione della CRP, secondo cui nel ricorso dinanzi ad essa la ricorrente ha trattato soltanto il reato di violazione di domicilio, ma non gli ulteriori reati, impedendole in tal modo di vagliarli. La critica ricorsuale, che non si confronta con l'impugnato giudizio, è quindi inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF). 
 
7. 
7.1 Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. 
 
7.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico della ricorrente, che rifonderà a C.C.________ ripetibili della sede federale ridotte, ritenuto che il suo patrocinatore, ha agito anche in causa propria e che pertanto solo eccezionalmente e in presenza di un dispendio particolare ha diritto a ripetibili. Egli ha del resto presentato una risposta per entrambi (art. 68 cpv. 2 LTF; DTF 129 II 297 consid. 5 pag. 304; 125 II 518 consid. 5b; sentenza 2C_807/2008 del 19 giugno 2009 consid. 4.3 e rinvii). Non si attribuiscono ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà a C.C.________ un'indennità di fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali (ora Corte dei reclami penali) del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 7 febbraio 2012 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri