Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_432/2020
Sentenza del 7 febbraio 2022
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
Chaix, Jametti,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Pascal Delprete,
ricorrente,
contro
Tribunale penale federale, Segretariato generale, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Richiesta di anonimizzazione accresciuta,
ricorso contro la decisione emanata il 14 luglio 2020 dal Segretariato generale del Tribunale penale federale (GS.2019.1).
Fatti:
A.
Con decisione del 4 ottobre 2019 (BB.2019.133) la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ha respinto un reclamo di A.________ contro un decreto di non luogo a procedere pronunciato dal Ministero pubblico della Confederazione in relazione a una denuncia penale sporta dal reclamante nei confronti di ignoti funzionari federali, in particolare del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) e della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Al dire del reclamante, i denunciati si sarebbero espressi in maniera lesiva del suo onore nell'ambito dell'esame della sua domanda di naturalizzazione ritenendo che dalle verifiche da loro effettuate, da lui contestate, risulterebbe ch'egli sarebbe coinvolto in attività di terrorismo islamico.
B.
Il 24 ottobre 2019 l'interessato ha presentato alla CRP e al Segretariato generale del Tribunale penale federale (TPF) un'istanza con richiesta di provvedimenti cautelari urgenti concernente una maggiore anonimizzazione della citata sentenza.
Con decisione del 25 ottobre 2019 (incarto GS.2019.1), relativa implicitamente soltanto alle misure cautelari urgenti, limitata al dispositivo e priva di motivazione, il Segretariato generale del TPF ha parzialmente respinto l'istanza, accogliendola limitatamente alla richiesta di non pubblicare da parte del TPF né di mettere a disposizione di terzi per la consultazione la sentenza litigiosa fino a una decisione definitiva su un eventuale ricorso. Avverso quella decisione A.________ aveva presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (causa 1C_563/2019). Rilevato che nel frattempo un quotidiano italiano aveva riferito i fatti oggetto della decisione della CRP del 4 ottobre 2019, il ricorrente aveva poi ritirato il ricorso e la causa è stata stralciata dai ruoli (decreto 1C_563/2019 del 5 novembre 2019).
C.
Dopo aver accertato che a seguito di una conferenza stampa indetta dall'interessato il 3 novembre 2019 i media hanno ampiamente riportato il contenuto della decisione della CRP del 4 ottobre 2019, il 6 novembre 2019 il Segretariato generale del TPF ha chiesto al richiedente se intendeva mantenere l'istanza del 24 ottobre 2019, domanda alla quale egli ha risposto affermativamente, modificando in parte le sue conclusioni. Mediante decisione motivata del 14 luglio 2020 (GS.2019.1), il Segretariato generale ha respinto l'istanza di anonimizzazione accresciuta, precisando che la sentenza della CRP non sarà pubblicata fino alla crescita in giudicato della decisione del Segretariato generale, e che anche quest'ultima pronuncia non sarà pubblicata fino alla sua crescita in giudicato.
D.
A.________ impugna quest'ultima decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via supercautelare inaudita parte e in via cautelare ai sensi dell'art. 104 LTF, che fino all'emanazione della sentenza del Tribunale federale la decisione della CRP non venga pubblicata, che la stessa non venga messa a disposizione per la consultazione di terzi giusta l'art. 3 cpv. 3 del Regolamento del TPF sui principi dell'informazione del 24 gennaio 2012 (RI; RS 173.711.33), né di terzi che ne avrebbero eventualmente diritto in base alla legislazione applicabile.
Con decreto presidenziale del 19 agosto 2020 la richiesta di adozione di misure cautelari inaudita parte è stata accolta nel senso che fino all'emanazione della sentenza del Tribunale federale la decisione della CRP non può essere consultata da terzi.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1).
1.2. Riguardo alla propria competenza, il Segretario generale ha richiamato l'art. 63 cpv. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione del 19 marzo 2010 (LOAP; RS 173.71) relativo all'informazione. Questa norma dispone che il TPF informa il pubblico sulla propria giurisprudenza (cpv. 1) e che la pubblicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata (cpv. 2), rilevato che il TPF disciplina in un regolamento i principi dell'informazione (cpv. 3). Ha osservato che secondo l'art. 10 cpv. 2 lett. d del Regolamento sull'organizzazione del TPF del 31 agosto 2010 (ROTPF; RS 173.713.161) il Segretariato generale, che ha il compito di dirigere l'amministrazione del tribunale, è in particolare competente per l'informazione e le relazioni pubbliche conformemente al RI e su istruzione del presidente, per i casi pendenti d'intesa con i presidenti delle corti. Ha osservato che secondo l'art. 2 cpv. 2 RI l'informazione al pubblico è di competenza del Segretariato generale su istruzione del presidente del Tribunale. L'art. 6 cpv. 1 RI recita che il tribunale pubblica le proprie decisioni di norma in forma anonimizzata, osservato che i dettagli dell'anonimizzazione, le competenze e la procedura sono definite da direttive interne del Segretariato generale. Da queste norme il Segretariato generale ha dedotto la propria competenza a emanare la decisione impugnata.
1.3. L'art. 4 cpv. 2 RI stabilisce che le decisioni sono pubblicate in maniera integrale, fatte salve le regole di anonimizzazione di cui all'articolo 6. Quest'ultima norma, relativa all'anonimizzazione, dispone, richiamando l'art. 63 cpv. 2 LOAP, che il TPF pubblica le proprie decisioni di norma in forma anonimizzata (cpv. 1); i nomi delle parti possono essere eccezionalmente pubblicati se gli interessi pubblici alla loro conoscenza sono prevalenti rispetto agli interessi privati delle parti, segnatamente quando si tratta di una causa celebre e i nomi sono comunque già noti al pubblico (cpv. 2), rilevato che i dettagli dell'anonimizzazione, le competenze e la procedura sono definite da direttive interne del Segretariato generale (cpv. 3).
Riguardo alla competenza del Segretariato generale a fungere da autorità decisionale in materia di anonimizzazione, e a modificare quindi se del caso l'anonimizzazione di una sentenza, occorre rilevare che tale compito compete di massima alla Corte del TPF che ha pronunciato la relativa sentenza. Il RI disciplina infatti un'altra fattispecie, segnatamente l'informazione al pubblico (art. 1), ed è comunque il TPF che informa il pubblico sulla propria giurisprudenza, pubblicando in Internet le proprie decisioni (art. 3 cpv. 1 RI) nella banca dati elettronica in Internet (art. 4 cpv. 1 RI) in maniera integrale, fatte salve le regole di anonimizzazione (art. 4 cpv. 2 RI). Il Segretariato generale ha infatti il compito di dirigere l'amministrazione, di gestire i vari servizi, d'informare in maniera generale il pubblico e di curare le relazioni pubbliche (art. 10 ROTPF). Secondo l'art. 22 ROTPF, gli spetta anche il compito di permettere l'accesso a un documento relativo all'amministrazione della giustizia conformemente alla legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione del 17 dicembre 2004 (RS 152.3). Esso gestisce l'amministrazione del tribunale, compresi i servizi scientifici ed è il portavoce del tribunale.
L'adozione delle sentenze e l'attività strettamente connessa di anonimizzarle, e se del caso di modificare un'anonimizzazione, rientra nondimeno di massima nei compiti precipui e tipici dell'attività giurisprudenziale, affidati ai giudici o ai cancellieri, che partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause, hanno voto consultivo, elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del TPF (art. 59 LOAP e art. 16 ROTPF), compiti che esulano manifestamente dalle competenze del Segretariato generale, il quale non esplica funzioni tipicamente giudiziarie; né gli spetta quindi di pronunciarsi e semmai di modificare l'anonimizzazione di una sentenza adottata e approvata dalla Corte. La sua competenza di disciplinare, in maniera astratta per il tramite delle citate direttive interne, allo scopo di garantire una prassi uniforme e coerente in materia di anonimizzazione, non dev'essere confusa con la competenza, spettante alle Corti, di anonimizzare le singole sentenze da loro adottate.
1.4. Giova sottolineare inoltre che nel caso in esame non si tratta d'altra parte della consultazione di sentenze del TPF concernenti terzi e da parte di terzi, ma del caso particolare di una richiesta di anonimizzazione accresciuta formulata da un ricorrente relativa a una decisione appena adottata che lo concerne personalmente. Certo, come si evince anche dal sito Internet del TPF, il Segretariato generale fornisce le prestazioni necessarie al buon funzionamento del Tribunale e alla sua attività giudiziaria, ma non partecipa all'adozione delle sentenze, né gli compete di controllare e se del caso modificare quale autorità di ricorso le stesse o la loro anonimizzazione. L'anonimizzazione di una singola sentenza è infatti inscindibile dall'adozione della stessa, essendo strettamente connessa all'attività giudiziaria, e non a quella amministrativa del tribunale.
1.5. Il Segretariato generale non era quindi competente per adottare la decisione impugnata. Il ricorrente non ha sollevato tale quesito. La nullità di una decisione dev'essere nondimeno rilevata d'ufficio e in ogni momento dall'autorità adita, e quindi pure da questa Corte (DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3; 138 II 501 consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza, una decisione è nulla solo quando è affetta da vizi particolarmente gravi e manifesti, riconoscibili con evidenza o perlomeno con una certa facilità. L'accertamento della nullità non deve inoltre mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano innanzitutto in considerazione gravi errori di procedura, nonché, come nel caso in esame, l'incompetenza dell'autorità giudicante (DTF 146 I 172 consid. 7.6; 144 IV 362 consid. 1.4.3).
2.
Ne segue che, sebbene tale argomento non sia stato addotto dal ricorrente, occorre accertare d'ufficio la nullità della decisione impugnata, motivo per cui la causa dev'essere rinviata alla CRP per giudizio. Non si prelevano spese (art. 66 cpv. 4 LTF). Al ricorrente spettano ripetibili della sede federale, ridotte, visto che le motivazioni di merito non erano necessarie (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto ed è accertata la nullità della decisione emanata il 14 luglio 2020 dal Segretariato generale del Tribunale penale federale. La causa viene rinviata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale per giudizio.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
La Confederazione Svizzera (Tribunale penale federale) rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili, ridotte, della sede federale.
4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Segretariato generale e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nonché al Ministero pubblico della Confederazione.
Losanna, 7 febbraio 2022
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri