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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.851/2006 /biz 
 
Sentenza del 7 marzo 2007 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Reeb, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Anne Schweikert, 
 
contro 
 
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale (ordine di perquisizione e sequestro), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 21 novembre 2006 dalla Camera dei ricorsi penali 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Nell'ambito di un procedimento penale aperto in relazione al fallimento della F.________SA di Lugano, con decisione del 30 giugno 2006 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha promosso nei confronti di A.A.________ e E.________, organi della società fallita, l'accusa per i titoli di bancarotta fraudolenta, diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, cattiva gestione, favori concessi a un creditore, falsità in documenti, appropriazione indebita di trattenute salariali e violazione degli art. 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e art. 76 cpv. 3 LPP
Il Magistrato inquirente ha contestualmente ordinato a tutti gli istituti bancari del Cantone Ticino e ad alcuni fuori Cantone l'identificazione delle relazioni riconducibili agli accusati ed alla F.________SA per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 3 luglio 2006. L'ordine, volto a reperire gli averi distratti od occultati di spettanza della società fallita suscettibili di confisca o di possibile risarcimento, prevede altresì il sequestro delle relazioni bancarie e la trasmissione della relativa documentazione. Il 3 luglio 2006 il PP ha pure disposto il blocco del registro fondiario per fondi intestati agli accusati. 
B. 
A.A.________ si è opposto all'esame della documentazione, che è quindi stata posta sotto suggello, ed ha impugnato gli ordini del PP con un reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR). Con decisione del 25 settembre 2006 questi ha respinto il gravame nella misura in cui non era divenuto privo d'oggetto. 
C. 
Adita dal reclamante, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto in quanto ammissibile il ricorso. Ha ritenuto dati sufficienti indizi di colpevolezza a carico degli accusati e considerato le relazioni bancarie oggetto del sequestro connesse con i fatti dell'inchiesta. La Corte cantonale ha inoltre reputato i provvedimenti rispettosi del principio della proporzionalità, visto in particolare il lungo lasso di tempo su cui si estendono i fatti oggetto d'indagine. 
D. 
A.A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico del 27 dicembre 2006 al Tribunale federale la sentenza della CRP, chiedendo di annullarla. Fa valere una violazione degli art. 9 e 26 Cost. e dell'art. 6 n. 1 CEDU. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
E. 
La Corte cantonale e il GIAR si rimettono al giudizio del Tribunale federale, mentre il PP chiede di respingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità. 
Con decreto presidenziale del 24 gennaio 2007 è stato conferito al ricorso l'effetto sospensivo. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore le legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimane applicabile l'OG. 
1.2 La sentenza impugnata, che conferma l'ordine di perquisizione e sequestro disposto dal PP in applicazione degli art. 157 segg. CPP/TI, non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale, emanata dall'ultima istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI). In tal caso, non trattandosi di una decisione incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione (art. 87 cpv. 1 OG), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione incidentale può causare un pregiudizio irreparabile (art. 87 cpv. 2 OG). Il Tribunale federale ha già ammesso che da una misura cautelare quale il sequestro scaturisce un danno da considerarsi irreparabile per l'interessato, visto ch'egli viene privato della possibilità di disporre liberamente dei suoi beni per la durata del procedimento (DTF 128 I 129 consid. 1, 126 I 97 consid. 1b pag. 101 e rispettivi riferimenti). 
1.3 La questione del blocco del registro fondiario non è stata specificatamente affrontata nella procedura dinanzi alla CRP e nemmeno è esplicitamente invocata nel ricorso di diritto pubblico, ove il ricorrente contesta essenzialmente l'ordine di perquisizione e di sequestro delle relazioni bancarie. A questo proposito, in quanto titolare di conti oggetto del provvedimento litigioso, egli è direttamente colpito nei suoi interessi giuridici dalla sentenza impugnata ed è pertanto legittimato secondo l'art. 88 OG a ricorrere. Tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG) e fondato essenzialmente su una pretesa violazione dei diritti costituzionali dei cittadini (art. 84 cpv. 1 lett. a OG), sotto i citati profili, il gravame è di principio ammissibile. 
1.4 Nella procedura di ricorso di diritto pubblico non si possono di principio invocare fatti o mezzi probatori nuovi, né possono essere fatte valere nuove allegazioni (DTF 129 I 49 consid. 3 e rinvii). In quanto non presentati già dinanzi alle autorità cantonali, i documenti prodotti dal ricorrente in questa sede e le argomentazioni che ne deduce sono pertanto inammissibili. In particolare esulano dall'oggetto del giudizio impugnato, e sono qui improponibili, le argomentazioni riferite a una proposta di concordato presentata dalla società il 30 novembre 2006 e la questione della conseguente pretesa applicabilità dell'art. 171 cpv. 2 CP
1.5 Secondo i principi dedotti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere un'esauriente motivazione giuridica riferita alle argomentazioni del giudizio impugnato, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura esso leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3, 129 I 113 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c). In particolare, riguardo agli indizi di reato, trattandosi dell'accertamento di fatti e dell'apprezzamento di prove, il potere cognitivo del Tribunale federale è ristretto all'arbitrio (cfr. DTF 129 I 337 consid. 4.1). Il ricorrente non può quindi limitarsi ad addurre una sua diversa opinione, contrapponendola alle considerazioni contenute nel giudizio impugnato, ma deve dimostrare che l'autorità ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa o ancora ch'essa, sulla base degli elementi raccolti, ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii). Nella misura in cui il ricorrente espone unicamente una sua differente prospettiva, opponendola agli accertamenti e alle considerazioni dell'ultima istanza cantonale, il gravame è pertanto inammissibile. 
 
2. 
2.1 Il ricorrente sostiene che la CRP avrebbe a torto ammesso l'esistenza di sufficienti indizi di reato a carico degli accusati. Le rimprovera in particolare di averlo, in contrasto con gli atti, considerato gestore della società e di avere, pure a torto, negato sin dall'inizio la volontà degli accusati di adempiere agli obblighi di pagamento dell'IVA. Ritiene che eventuali reati di natura fiscale sarebbero comunque prescritti e che le infrazioni alla LAVS e alla LPP sarebbero semmai state commesse dopo le sue dimissioni dal consiglio di amministrazione. 
2.2 Premesso che la questione della prescrizione attiene al diritto penale federale e non è pertanto proponibile nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 84 OG), il ricorrente si limita in sostanza ad esporre la sua interpretazione dei fatti senza dimostrare che questa debba assolutamente prevalere e che il giudizio impugnato sarebbe manifestamente insostenibile. Egli disattende d'altra parte che il sequestro costituisce una misura provvisionale, da prendere rapidamente, destinata a permettere l'esecuzione della confisca, che potrebbe essere pronunciata dal giudice di merito in applicazione degli art. 69 segg. CP (cfr. art. 59 vCP). Il provvedimento presuppone l'esistenza a carico del possessore del bene patrimoniale o di un terzo di un sufficiente sospetto di reato, concreto e oggettivamente fondato, mentre non spetta all'autorità del sequestro risolvere questioni giuridiche complesse, pronunciare misure definitive e determinare i diritti di terzi sui beni colpiti (DTF 124 IV 313 consid. 4, 122 IV 91 consid. 4, 120 IV 365 consid. 1c, 103 Ia 8 consid. 1c). Poiché non incombe al Tribunale federale anticipare l'esame di merito mediante un'esauriente ponderazione delle circostanze a carico o a discolpa del ricorrente e intraprendere una valutazione completa dell'attendibilità dei vari mezzi probatori, nella procedura di sequestro non occorre esaminare compiutamente le concrete operazioni svolte dal ricorrente quale organo della società e le circostanze temporali del mancato pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali. In questa fase procedurale è infatti sufficiente l'accertamento che, nel periodo cui si riferiscono le indagini, il ricorrente è stato dapprima membro e direttore e successivamente amministratore unico della società interessata, partecipando in tali qualità alla direzione della stessa e alle decisioni importanti che la riguardavano. In queste circostanze, nemmeno è quindi rilevante che il ricorrente non condivida le dichiarazioni rese dall'altro accusato, sulla base delle quali la Corte cantonale ha tra l'altro ammesso una possibile infrazione della LIVA. Allo stadio attuale è infatti sufficiente che i giudici cantonali potevano sostenibilmente riconoscere l'esistenza di indizi di reato anche sulla base di tali dichiarazioni, la questione potendo per il resto essere ulteriormente approfondita nel seguito del procedimento. 
2.3 Laddove contesta poi l'esistenza di indizi riguardo al reato di bancarotta fraudolenta, il ricorrente contrappone nuovamente la sua versione dei fatti a quella ritenuta dalla Corte cantonale, confrontandosi peraltro unicamente con la dichiarazione dell'altro accusato, ma non con le ulteriori argomentazioni contenute al proposito nel giudizio impugnato, fondato anche su altre testimonianze. Parimenti non conformi alle esigenze di motivazione poste sia dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG sia dalla giurisprudenza, e pertanto inammissibili, sono pure le censure riferite alle accuse di diminuzione dell'attivo in danno dei creditori e di cattiva gestione. Il ricorrente ripropone in effetti sostanzialmente le critiche presentate dinanzi alla CRP, senza tuttavia confrontarsi con il rimprovero relativo alla manifesta divergenza tra l'inventario esposto a bilancio e la sua valutazione peritale. 
3. 
3.1 Il ricorrente sostiene che i suoi fondi non sarebbero connessi con il fallimento della società, nella quale avrebbe anzi investito senza contropartita importanti somme di denaro. Considera la perquisizione e il sequestro fondati esclusivamente su pretese di natura civile, nemmeno fatte valere dai creditori e comunque contestate. Lamenta inoltre una violazione del principio di proporzionalità, poiché il provvedimento litigioso è stato emanato dopo quattro mesi dall'apertura del procedimento penale e colpirebbe indiscriminatamente tutte le relazioni bancarie a lui riconducibili sull'arco di un decennio. 
3.2 Anche su questi punti, il ricorrente ripropone le identiche critiche sollevate dinanzi alla CRP senza conformarsi all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e fondando sul presupposto che non sarebbero dati concreti indizi di reato. Ammessa per contro l'esistenza di simili indizi e considerata la natura dei reati in discussione, nonché l'ammontare delle prospettate sottrazioni fiscali, assicurative e previdenziali, allo stadio attuale del procedimento una connessione tra la fattispecie oggetto di indagine e il provvedimento litigioso non può essere ragionevolmente esclusa, le relazioni sequestrate potendo infatti essere state utilizzate per il trasferimento di valori patrimoniali provento di reato. La misura è d'altra parte stata emanata dal PP dopo l'assunzione delle informazioni preliminari e contestualmente con la promozione dell'accusa, entro un termine che risulta quindi giustificato dalle circostanze e certamente sostenibile. Pur riguardando un ampio lasso di tempo, il periodo interessato dal sequestro non eccede tuttavia quello cui si riferiscono le indagini (dal 1° gennaio 1996 al 3 luglio 2006). Considerato altresì che il ricorrente non prospetta una misura meno incisiva, ugualmente idonea ad assicurare la presumibile confisca dei valori patrimoniali che potrebbero esserne colpiti, il provvedimento, nelle esposte circostanze e allo stadio attuale del procedimento, risulta rispettoso del principio di proporzionalità. D'altra parte, premesso ch'egli non contesta in questa sede il dissuggellamento della documentazione acquisita, di detto principio occorrerà tenere debitamente conto appena esaminati i documenti, verificando ulteriormente l'esistenza dei presupposti per un eventuale mantenimento del sequestro, se del caso solo in misura parziale. 
4. 
Ne segue che, nella minima misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 7 marzo 2007 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: