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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_487/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 7 aprile 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
revoca della licenza di condurre; accertamento 
medico e laboratoristico, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 settembre 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ è nata nel 1953 ed è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore. Il 28 aprile 2015 è stata interrogata dalla polizia cantonale in merito all'importazione dai Paesi Bassi, tramite invio postale, di 15 semi di marijuana. Nell'interrogatorio ha ammesso di fare un uso quotidiano di canapa da almeno 40 anni, precisando che da allora il suo consumo giornaliero poteva essere quantificato in circa 1 grammo. Nell'ambito della perquisizione effettuata lo stesso giorno presso il suo domicilio, la polizia ha inoltre rinvenuto 113 grammi lordi di marijuana. 
 
B.   
Dopo avere sentito l'interessata, con decisione del 21 luglio 2015 la Sezione della circolazione le ha ordinato di sottoporsi ad un accertamento medico e laboratoristico preliminare della sua idoneità alla guida di veicoli a motore a cura dell'Unità di Medicina e Psicologia del traffico. Ha inoltre negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro tale ordine. Adito dall'interessata, il 22 settembre 2015 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame confermando la decisione dell'autorità inferiore. 
 
C.   
Con sentenza del 2 settembre 2016, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso presentato da A.________ contro la decisione governativa. La Corte cantonale ha sostanzialmente ritenuto che, nella fattispecie, esisteva un sospetto di dipendenza dovuto ad un consumo di cannabis duraturo, regolare e non misurato da parte dell'interessata, tale da suscitare fondati dubbi sulla sua attitudine alla guida. Ha quindi confermato il provvedimento, considerandolo giustificato e rispettoso del principio della proporzionalità. 
 
D.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di annullare la decisione del 21 luglio 2015 della Sezione della circolazione. Fa valere la violazione del divieto dell'arbitrio e del principio della buona fede, nonché del diritto di essere sentita e del principio della parità di trattamento. La ricorrente chiede inoltre di conferire l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
E.   
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza. La Sezione della circolazione e l'Ufficio federale delle strade chiedono di respingere il gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso è diretto contro una decisione della Corte cantonale che ha confermato l'imposizione alla ricorrente di sottoporsi ad un accertamento medico nella prospettiva di un'eventuale revoca della licenza di condurre qualora sia stabilita un'inidoneità alla guida. Si tratta di una decisione che non conclude la procedura e che costituisce quindi una decisione incidentale, impugnabile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF, ossia in particolare quando può causare un pregiudizio irreparabile. È invero dubbio che questa esigenza sia realizzata in concreto, considerato che alla ricorrente non è stata revocata a titolo preventivo la licenza di condurre, né le è stato chiesto un anticipo per il pagamento dei costi dell'esame medico (cfr. sentenza 1C_531/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 1). Visto l'esito del ricorso, la questione può comunque rimanere indecisa. La legittimazione della ricorrente è data (art. 89 cpv. 1 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è interposto contro una decisione di ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). Esso è ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF.  
 
1.2. Nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale non possono di principio essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF). In particolare, questa Corte non può tenere conto di fatti o mezzi di prova sopraggiunti dopo l'emanazione dell'atto impugnato, vale a dire veri nova (DTF 133 IV 342 consid. 2.1). Il certificato dell'esame tossicologico del 16 settembre 2016 è successivo all'emanazione della sentenza impugnata e non può quindi essere preso in considerazione in questa sede.  
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 14 cpv. 1 LCStr, i conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. L'idoneità alla guida presuppone in particolare che il conducente sia libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la guida sicura dei veicoli (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). Secondo l'art. 16 cpv. 1 LCStr, la licenza di condurre deve in particolare essere revocata, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono mai state o non sono più adempiute. L'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr prevede che la licenza di condurre sia revocata per un tempo indeterminato se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida. Una tossicodipendenza deve essere ammessa quando la dipendenza dagli stupefacenti è tale che l'interessato si espone più di una qualsiasi altra persona al rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato che non garantisce una guida sicura. In linea generale, deve essere riconosciuta un'inidoneità alla guida quando l'interessato non è (più) in grado di mantenere sufficientemente distinti il consumo di stupefacenti dalla circolazione stradale, oppure quando esiste un pericolo significativo ch'egli si metta alla guida sotto l'influsso di queste sostanze (DTF 129 II 82 consid. 4.1; 127 II 122 consid. 3c e rinvii). Un consumo regolare di canapa, ma controllato e moderato, non consente di per sé di concludere ad un'inidoneità alla guida. Al riguardo sono infatti pure rilevanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il suo comportamento nella circolazione stradale e la sua personalità (DTF 128 II 335 consid. 4b e rinvii).  
 
2.2. Giusta l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. Questa disposizione elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (lett. a-e). Rientra in tali casi segnatamente la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza (lett. b). Secondo la giurisprudenza, qualora vi siano sospetti di una dipendenza dall'alcool o da stupefacenti, l'autorità competente deve ordinare un chiarimento medico, in particolare laddove esistono concreti elementi suscettibili di fare ritenere seriamente dubbia l'idoneità alla guida del conducente interessato (sentenza 1C_445/2012 del 26 aprile 2013 consid. 3.2 e rinvio). L'ordine di sottoporsi ad un accertamento dal profilo della medicina del traffico non presuppone che il conducente abbia circolato sotto l'influsso di stupefacenti o che simili sostanze siano state rinvenute a bordo del veicolo. Ciò in particolare ove si consideri che, come visto, l'elenco dell'art. 15d cpv. 1 lett. a-e LCStr non è esaustivo (sentenza 1C_445/2012, citata, consid. 3.2). La giurisprudenza ammette inoltre la possibilità di trarre dal rifiuto del conducente di collaborare alla verifica della sua idoneità alla guida, conclusioni per lui negative (DTF 124 II 559 consid. 5a).  
 
3.  
 
3.1. La ricorrente sostiene di essere incorsa in un errore di valutazione dichiarando, in sede di interrogatorio dinanzi alla polizia, un consumo giornaliero medio di canapa di circa un grammo. Rileva di avere in seguito riformulato tale dichiarazione, indicando un consumo di 0.3 grammi. Chiede al Tribunale federale di rettificare il relativo accertamento in applicazione dell'art. 105 cpv. 2 LTF.  
 
3.2. Giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificare o completare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario, o in violazione di diritti processuali rilevanti (cfr. art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.2.2). Spetta al ricorrente indicare in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni l'accertamento dei fatti da parte della Corte cantonale è arbitrario (DTF 136 I 184 consid. 1.2; 133 II 248 consid. 1.4.3; 133 IV 286 consid. 6.2).  
In concreto, la ricorrente cerca di sminuire la rilevanza delle dichiarazioni rilasciate nell'interrogatorio del 28 aprile 2015 dinanzi alla polizia, alla presenza anche della sua patrocinatrice. Si limita ad addurre un suo errore di valutazione ed a rilevare di avere in seguito corretto, nei suoi allegati scritti, il dato relativo al suo consumo giornaliero. Lamenta inoltre un "interrogatorio aggressivo" da parte della polizia. Con questa argomentazione, la ricorrente rimette genericamente in discussione le sue dichiarazioni in sede di interrogatorio davanti alla polizia, ma non dimostra, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che i giudici cantonali avrebbero accertato in modo arbitrario i fatti. Non rende seriamente ravvisabile una pressione inammissibile nella conduzione dell'interrogatorio, in particolare ove si consideri che la dichiarazione relativa al consumo è stata rilasciata alla presenza anche della sua patrocinatrice, ed è di massima compatibile con il quantitativo di stupefacente rinvenuto presso il suo domicilio e le ragioni che stanno alla base dell'inchiesta di polizia. In tali circostanze, non vi sono quindi ragioni oggettive per ritenere non credibile tale ammissione (cfr. HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6aed., 2005, § 54 n. 4). L'accertamento della Corte cantonale, secondo cui la ricorrente ha riconosciuto un consumo quotidiano di canapa da almeno 40 anni quantificabile in circa 1 grammo al giorno è quindi conforme al verbale d'interrogatorio ed è vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). 
 
4.  
 
4.1. La ricorrente richiama la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui un consumo regolare di canapa, ma controllato e moderato, non consente di per sé di concludere ad un'inidoneità alla guida. Ritiene che ciò sarebbe il caso in concreto, sicché l'obbligo di sottoporsi ad un esame specialistico sarebbe ingiustificato, a maggiore ragione ove si consideri che non avrebbe finora commesso infrazioni nell'ambito della circolazione stradale.  
 
4.2. La ricorrente fa in particolare riferimento alla sentenza 1C_556/2012 del 23 aprile 2013, riguardante il caso di un conducente che da decenni fumava circa 4 spinelli alla settimana. Nella fattispecie, come visto, ella ha però esplicitamente ammesso di fare un uso quotidiano di canapa da almeno 40 anni ed ha precisato che il suo consumo giornaliero poteva essere quantificato in circa 1 grammo. La Corte cantonale ha stabilito che detto quantitivo corrisponde all'incirca a due spinelli giornalieri. Questo accertamento non è censurato d'arbitrio con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF ed è pertanto vincolante per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). Si tratta quindi di un consumo prolungato e continuo, sensibilmente maggiore rispetto a quello oggetto del giudizio richiamato. Considerata tale consumazione, non occasionale, bensì durevole, per un lasso di tempo importante e con una frequenza quotidiana, la Corte cantonale non ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento ritenendo che sussistevano dubbi su un'eventuale dipendenza dallo stupefacente e pertanto sull'idoneità della ricorrente alla guida. Ha di conseguenza ritenuto, a ragione, che si giustificava di approfondire la situazione sotto il profilo della medicina del traffico sottoponendo la ricorrente ad un esame in tale senso. Il fatto che non sia finora incorsa in infrazioni della LCStr, segnatamente che non sia stata sanzionata per un'eventuale guida in stato di inettitudine, non è decisivo e non osta di per sé a una verifica della sua idoneità alla guida (cfr. sentenza 1C_445/2012, citata, consid. 3.2).  
 
5.  
 
5.1. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere violato il suo diritto di essere sentita per non avere tenuto conto dei certificati delle analisi di laboratorio da lei prodotte spontaneamente durante la procedura. Sostiene che tali dati dimostrerebbero come, nel tempo, il suo consumo di canapa sarebbe sempre stato moderato.  
 
5.2. In realtà, la precedente istanza ha preso in considerazione i risultati delle analisi eseguite il 28 luglio 2015 e il 17 agosto 2015, versate agli atti della procedura. Ha rilevato che il primo esame è peraltro risultato positivo e che alla luce delle dichiarazioni della stessa ricorrente riguardo alla quantità e alla frequenza del suo consumo, i certificati non permettevano di confutare i dubbi sulla sua idoneità alla guida. In tali circostanze, la Corte cantonale si è quindi confrontata con le analisi prodotte ed ha spiegato per quali ragioni esse non mutavano comunque l'esito del giudizio, che è stato motivato puntualmente, in modo rispettoso delle esigenze del suo diritto di essere sentita. Del resto, la ricorrente ha compreso la portata della decisione impugnata ed ha potuto contestarla in questa sede con cognizione di causa (cfr., sul diritto di essere sentito, DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1).  
 
6.  
 
6.1. La ricorrente lamenta una violazione del principio della parità di trattamento, adducendo che, diversamente dall'accertamento dell'idoneità alla guida nell'ambito della LCStr, la procedura della multa disciplinare consentita dall'art. 28b LStup (RS 812.121) per le infrazioni commesse attraverso il consumo personale di una quantità esigua di canapa, non comporterebbe l'obbligo di sottoporsi ad una verifica medica destinata ad accertare un'eventuale dipendenza dallo stupefacente. A suo dire, esisterebbe inoltre una disparità di trattamento tra i consumatori di alcool e quelli di canapa, siccome quest'ultima sostanza sarebbe meno pericolosa sotto il profilo della sicurezza della circolazione stradale. Ritiene pure incostituzionale l'obbligo per il conducente che consuma canapa in quantità moderate di sottoporsi ad un esame medico.  
 
6.2. Con queste argomentazioni, la ricorrente mette sostanzialmente in discussione la costituzionalità dell'art. 28b LStup, rispettivamente delle norme della LCStr in materia di accertamento dell'idoneità alla guida (cfr. art. 14, 15d e 16d LCStr). Nella fattispecie, l'applicazione dell'art. 28b LStup esula dall'oggetto del litigio e in virtù dell'art. 190 Cost. le leggi federali sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. Questa Corte è quindi tenuta in ogni caso ad applicare le citate disposizioni della LCStr, la cui costituzionalità è peraltro messa in discussione in modo generico dalla ricorrente (cfr. DTF 141 II 338 consid. 3.1; 136 II 120 consid. 3.5.1; 136 I 49 consid. 3.1). In queste condizioni, non si giustifica pertanto di esaminare oltre la censura.  
 
7.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono di conseguenza poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade. 
 
 
Losanna, 7 aprile 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Gadoni