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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 134/06 
 
Sentenza del 7 maggio 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, presidente, 
Borella e Buerki Moreni, giudice supplente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
B.________, ricorrente, 
rappresentato dall'avv. dott. Carla Speziali, 
via B. Luini 18, 6600 Locarno, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 gennaio 2006. 
 
Fatti: 
A. 
In data 3 febbraio 2004 B.________, nato nel 1951, sposato e con una figlia (D.________, 1986) ancora a carico, di formazione tecnico disegnatore, ha presentato istanza all'Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino (UAI) tendente all'assegnazione di prestazioni AI per adulti. 
 
Dopo aver proceduto agli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 17 febbraio 2005, confermata in data 22 luglio 2005 in seguito all'opposizione presentata dall'avv. Carla Speziali per conto dell'assicurato, l'UAI ha respinto la richiesta per difetto di invalidità di grado pensionabile. L'amministrazione ha inoltre pure negato la concessione del gratuito patrocinio. 
B. 
L'interessato, ancora patrocinato dall'avv. Speziali, si è quindi aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'assegnazione di una rendita intera di invalidità dal 3 febbraio 2004 e la concessione dell'assistenza giudiziaria. 
 
Mediante decreto del 23 gennaio 2006 il Vicepresidente del Tribunale adito ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria escludendo una situazione d'indigenza dell'istante e della sua famiglia. 
C. 
L'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. Speziali, ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede cantonale e federale. 
 
Pendente causa la giudice delegata ha chiesto alcuni chiarimenti alla patrocinatrice del ricorrente. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto di esame è l'assegnazione a B.________ dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio sia in sede cantonale che federale. 
2. 
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
3. 
Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, questa Corte deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
4. 
4.1 Giusta l'art. 128 OG, questa Corte giudica in ultima istanza i ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni nel senso degli articoli 97, 98 lettere b-h e 98a in materia di assicurazioni sociali. Quanto alla nozione di decisione suscettibile di fare l'oggetto di un ricorso di diritto amministrativo, l'art. 97 OG rinvia all'art. 5 PA (cfr. pure l'art. 49 cpv. 1 LPGA; DTF 130 V 388 consid. 2.3 pag. 391). Secondo il primo capoverso di questo disposto, sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e che soddisfano ancora altre condizioni definite più precisamente in funzione del loro oggetto. Per quanto concerne le decisioni incidentali, l'art. 5 cpv. 2 PA rinvia all'45 PA (nel tenore applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2006, ritenuto che la decisione incidentale impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della relativa modifica legislativa [si veda a tal proposito pure l'art. 81 PA]). Ciò significa che il ricorso di diritto amministrativo è unicamente ricevibile, separatamente dalla decisione sul merito, contro decisioni di tale natura che possono causare un pregiudizio irreparabile al ricorrente. Occorre inoltre, conformemente all'art. 129 cpv. 2 in relazione con l'art. 101 lett. a OG, che il ricorso di diritto amministrativo sia ugualmente possibile contro la decisione finale (DTF 128 V 199 consid. 2a pag. 201, 124 V 82 consid. 2 pag. 85 con riferimenti). 
4.2 Secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Corte vigente l'OG e applicabile in concreto, la decisione che rifiuta l'ammissione all'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in controversie riguardanti le assicurazioni sociali nell'ambito della procedura di ricorso cantonale configura una decisione incidentale che può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 PA. Essa può pertanto essere deferita in maniera indipendente a questa Corte (DTF 100 V 61 consid. 1 pag. 62). Ne consegue che il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile. 
5. 
5.1 Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù del rinvio di cui all'art. 1 cpv. 1 LAI, fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f). 
 
Al riguardo va rilevato che l'entrata in vigore della LPGA non ha modificato materialmente l'assetto giuridico in materia poiché il diritto al gratuito patrocinio era già in precedenza espressamente garantito dal corrispondente art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, soppresso dal 1° gennaio 2003, in relazione con l'art. 69 LAI. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata in tema di gratuito patrocinio mantiene la sua validità e continua ad essere applicabile (SVR 2004 AHV no. 5 pag. 17 consid. 2.1, H 106/03, con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 770/05 del 2 novembre 2006, consid. 5.2). 
5.2 Secondo dottrina e giurisprudenza, i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti; cfr. pure, per quanto concerne il tema del diritto, in sede cantonale, all'assistenza giudiziaria gratuita con gratuito patrocinio nell'ambito di una procedura AI, le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 189/06 del 7 giugno 2006, consid. 2.1; I 259/05 dell'8 novembre 2005, consid. 3; cfr. pure la sentenza citata I 770/05, consid. 5.2; cfr. inoltre gli art. 3 e 14 della Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria - alla quale rinvia espressamente l'art. 21 cpv. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni - che, come esposto dal primo giudice, riprendono gli stessi principi). 
5.3 Una parte si trova nel bisogno, giusta l'art. 152 cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1 pag. 232; 127 I 202 consid. 3b pag. 205). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria o il gratuito patrocinio è sposata, occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 193 consid. 3a pag. 195 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 140/99 del 24 febbraio 2000, consid. 2, pubblicata in RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155). Sono determinanti le circostanze economiche esistenti al momento della decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria, rispettivamente di gratuito patrocinio (DTF 108 V 265 consid. 4 pag. 269). Il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso) applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. RAMI 2000 no. KV 119 pag. 156 consid. 3a; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 713/01 del 22 aprile 2002, consid. 3a/aa, pubblicata in PJA 2002 pag. 1488). 
 
Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi urgenti (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 356/02 del 7 luglio 2003, pubblicata in Anwaltsrevue 3/2004 pag. 98). 
 
Per ammettere il bisogno ai fini processuali è sufficiente che l'istante non disponga di mezzi superiori a quelli necessari per fare fronte al mantenimento normale della famiglia. Nell'ambito di questo esame non è da considerare unicamente la situazione di reddito, bensì globalmente l'intera situazione finanziaria e patrimoniale (cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni B 45/05 del 13 aprile 2006, consid. 7.2.1 e 7.2.2). 
6. 
Con il ricorso di diritto amministrativo B.________ lamenta un accertamento dei fatti manifestamente errato da parte della precedente istanza, la quale non avrebbe in particolare considerato l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia ancora in formazione né avrebbe tenuto conto dell'onere contributivo cui egli è chiamato a fare fronte, dopo lo scioglimento del suo rapporto d'impiego, per conservare l'affiliazione alla Cassa pensioni. 
7. 
Indipendentemente da quella che potrebbe anche essere l'eventuale (parziale) fondatezza delle contestazioni riguardanti il calcolo del fabbisogno, che non mette tuttavia conto di esaminare ulteriormente in dettaglio - può comunque bastare l'osservazione che l'assicurato non è abilitato a portare in deduzione l'integralità dei costi per l'affiliazione volontaria alla Cassa pensioni -, questo Tribunale non può aderire alla tesi ricorsuale dell'accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Va infatti ricordato che prima di potere eventualmente richiedere l'assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel limite dell'esigibile (la giurisprudenza federale garantisce una riserva di soccorso ["Notgroschen"; v. RSAS 2003 pag. 522, B 52/02, consid. 5.3; inoltre sentenza 4P.158/2002 del 16 agosto 2002, consid. 2.2]), deve di principio attingere alla propria sostanza (DTF 119 Ia 11 consid. 5a pag. 12; sull'esigibilità, per il richiedente, di gravare un immobile e di assumersi un [ulteriore] debito ipotecario cfr. ad es. DTF 119 Ia 11 nonché Anwaltsrevue 8/2003 pag. 272, B 54/05). Ora, dalla documentazione fornita dal ricorrente si evince che lo stesso dispone di una sostanza sufficiente per potere pagare la propria legale nella procedura AI oggetto del presente ricorso. In calce al modulo, presentato in questa sede, per la richiesta dell'assistenza giudiziaria, l'autorità comunale ha indicato in fr. 301'696.- l'importo della sostanza risultante dalla tassazione 2003, emessa in data 21 settembre 2005, mentre con la più recente decisione provvisoria di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 2 giugno 2006 la Cassa cantonale di compensazione ha accertato in fr. 134'000.- la sostanza netta complessiva in Svizzera o all'estero. 
8. 
Già solo per questo motivo, il ricorso si rivela infondato e dev'essere respinto, mentre il giudizio cantonale va confermato nel suo risultato. 
 
9. 
Il ricorrente ha infine chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio anche per la sede federale. La procedura è gratuita (SVR 1994 IV no. 29 pag. 76 consid. 4; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 812/05 del 24 gennaio 2006, consid. 6). La domanda può pertanto riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio, ma dev'essere, per le stesse ragioni suesposte, in mancanza di uno stato di bisogno del ricorrente e della sua famiglia, negata anche in quest'ambito. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
La domanda di gratuito patrocinio è respinta. 
3. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 7 maggio 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: