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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_211/2021  
 
 
Sentenza del 7 maggio 2021  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ Sagl, 
patrocinata dall'avv. Stefano Ferrari, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Valentina Basic, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2020.130). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con petizione 24 maggio 2019 B.________ ha convenuto in giudizio, innanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud, la A.________ Sagl, affinché quest'ultima sia condannata a pagargli fr. 72'000.-- di utile societario. Il Pretore ha limitato la procedura ex art. 125 CPC alla questione di sapere se il contratto di lavoro fra le parti fosse solo simulato e costituisse in realtà un contratto societario. Avendo risolto in modo negativo il quesito, ha respinto la petizione. 
 
2.   
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece, con sentenza 10 marzo 2021 e in parziale accoglimento di un appello di B.________, riformato il giudizio pretorile nel senso che ha ritenuto il contratto di lavoro simulato e ha rinviato l'incarto al Pretore per la continuazione della procedura. 
 
3.   
La A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 14 aprile 2021, postulando l'annullamento della sentenza di appello. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.  
 
4.1. La sentenza impugnata, che ritorna la causa al Pretore per la continuazione della procedura, non pone fine al procedimento e non costituisce quindi una decisione finale (art. 90 LTF), ma è una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 144 III 253 consid. 1.3, con rinvii).  
La pronunzia d'appello può quindi essere immediatamente attaccata al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). L'impugnazione per motivi di economia processuale di decisioni incidentali notificate separatamente, che non concernono la competenza o domande di ricusa, costituisce una deroga al principio secondo cui il Tribunale federale dovrebbe occuparsi di una causa una sola volta (DTF 144 III 475 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.2). Tale eccezione va quindi applicata in modo restrittivo, ricordato che le parti non perdono alcun diritto, poiché possono impugnare le decisioni incidentali mediante ricorso contro la decisione finale nella misura in cui influiscono su quest'ultima (art. 93 cpv. 3 LTF; DTF 144 III 475 consid. 1.2; 138 III 94 consid. 2.2). Spetta pertanto al ricorrente spiegare perché sono date le condizioni di cui all'art. 93 LTF, fatti salvi i casi nei quali queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). Ciò significa, per quanto riguarda l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, che al ricorrente incombe in particolare di indicare in modo dettagliato quali questioni di fatto sono ancora litigiose, quali prove già offerte o richieste dovrebbero essere assunte e perché ciò provocherebbe una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (DTF 133 III 629 consid. 2.4.2). 
 
4.2. In concreto la ricorrente riconosce che la decisione attaccata è incidentale, ma si limita ad apoditticamente affermare che questa sarebbe in concreto impugnabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, perché " l'accoglimento del gravame vanificherebbe la necessità di retrocedere l'incarto al primo Giudice per la prosecuzione dell'istruttoria di merito ". Essa non spende però una parola sulla procedura probatoria che dovrà ancora essere eseguita innanzi al Pretore e tanto meno spiega perché questa dovrebbe risultare particolarmente dispendiosa o defatigante.  
 
5.   
Da quanto precede discende che i presupposti previsti dall'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF per poter validamente proporre un ricorso immediato contro una decisione incidentale non sono stati sufficientemente allegati. Ne segue che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a determinarsi, non è incorso in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 maggio 2021 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti