Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.67/2006 /viz 
 
Sentenza del 7 giugno 2006 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Wurzburger, Müller, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________, ricorrente, 
patrocinata dall'avv. Manuela Rainoldi, 
contro 
 
Società protezione animali Bellinzona e dintorni, 
patrocinata dall'avv. Filippo Gianoni, 
Comune di Osogna, rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. Curzio Fontana, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Spese di custodia nonché alienazione, rispettivamente soppressione di cani sequestrati; 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emessa il 15 dicembre 2005 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 
1. 
Il 19 luglio 2001 il Municipio di Osogna ha ordinato a A.________ di allontanare tutti i suoi cani dal territorio comunale. Con decisione del 24 ottobre 2001 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, al quale l'interessata si era rivolta, ha integralmente confermato la risoluzione municipale, seppure per altri motivi, e l'ha completata con l'obbligo di consegnare i cani alla Società Protezione Animali di Bellinzona (SPAB). Detta decisione è stata a sua volta confermata su ricorso dal Tribunale cantonale amministrativo con giudizio del 21 giugno 2002, il quale ha acquistato forza di cosa giudicata in seguito al ritiro, il 28 ottobre 2002, dei due ricorsi esperiti da A.________ al Tribunale federale (cause 2A.409/2002 e 2P.187/2002). 
I 15 e 23 maggio 2003 diversi cani sono stati allontanati dalla proprietà di A.________ e consegnati alla SPAB. Con risoluzione del 7 ottobre 2003 il Municipio ha esatto da lei la rifusione di fr. 15'623.--, cioè fr. 15'373.-- per le spese di pensione dei cani dal 15 maggio al 30 settembre 2003 e fr. 250.-- per quelle degli interventi di sequestro. A.________ si è allora rivolta dapprima al Consiglio di Stato poi al Tribunale amministrativo il quale, con sentenza del 10 settembre 2004 ha limitato il rimborso a fr. 3'970.--, equivalenti alle spese di custodia per il periodo dal 15 maggio al 15 giugno 2003, più fr. 250.-- per le spese degli interventi di sequestro. Il 6 aprile 2005 il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Osogna contro questo giudizio (causa 2A.591/2004). Rammentato che oggetto di disamina era un sequestro cautelativo pronunciato in applicazione dell'art. 25 della legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali (LPDA; RS 455), cioè l'esecuzione in via forzata della sentenza cantonale del 21 giugno 2002 che era cresciuta in giudicato, questa Corte ha osservato che, trattandosi di una misura di carattere provvisorio, il Comune doveva emanare una decisione definitiva sulla sorte dei cani affidati alla SPAB. Al riguardo ha precisato che poiché una restituzione dei cani a A.________ non entrava in linea di conto, l'autorità comunale doveva prendere la decisione di venderli o di ammazzarli. Dato che un termine di un mese per prendere una simile decisione risultava ragionevole, si giustificava di limitare il rimborso delle spese di pensione al periodo dal 15 maggio al 15 giugno 2003. Il Tribunale federale ha invece lasciato irrisolto il quesito di sapere a chi, emanato il giudizio definitivo, dovevano essere addossate le spese, essendo molto probabile che avrebbero seguito l'esito del procedimento sulla sorte definitiva dei cani, precisando comunque che sarebbero state accollate alla proprietaria nel caso in cui, con il suo agire, prorogava inutilmente la procedura. 
2. 
Con risoluzione 10 febbraio 2004 il Municipio ha posto a A.________ il divieto assoluto di detenere cani sul comprensorio comunale, ha autorizzato la SPAB ad affidare a terzi i cani che non sarebbero stati soppressi all'esplicita condizione che non venissero riconsegnati all'interessata e, infine, ha deciso che un eventuale ricavo proveniente dalla vendita degli animali sarebbe stato versato ai legittimi proprietari, dopo deduzione delle spese di custodia. Il 21 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa esperita da A.________ contro la citata risoluzione. Con sentenza del 15 dicembre 2005 il Tribunale amministrativo, adito dalla SPAB e dal Comune di Osogna, ha, da un lato, confermato la decisione governativa nella misura in cui annullava il divieto di detenzione di cani e, dall'altro, ha confermato la risoluzione municipale in quanto autorizzava la SPAB ad affidare a terzi i cani che sarebbero stati soppressi all'esplicita condizione che non fossero riconsegnati a A.________. Infine la Corte ticinese ha stabilito che le spese di custodia andavano a carico di A.________ per il periodo dal 15 maggio al 15 giugno 2003 nonché a partire dal 10 febbraio 2004, l'interessata essendosi opposta alla vendita degli animali. 
3. 
Il 31 gennaio 2006 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata in quanto autorizza la SPAB a dare in affidamento a terzi i cani che non sarebbero stati uccisi e che i suoi cani le siano restituiti. Contesta poi sia di dover pagare le spese di pensione a partire dal 10 febbraio 2004 sia la ripartizione delle spese e delle ripetibili in sede cantonale. 
Chiamato ad esprimersi, il Comune di Osogna postula la reiezione del gravame. La SPAB propone che il ricorso sia respinto sulla questione delle spese e delle ripetibili cantonali, rimettendosi per il resto al giudizio di questa Corte. Il Dipartimento federale dell'economia ha rinunciato a formulare osservazioni. 
4. 
La presente fattispecie poggia sull'art. 25 LPAD: è quindi data la via del ricorso di diritto amministrativo (cfr. anche causa 2A.591/2004 del 6 aprile 2005, consid. 2). La ricorrente, destinataria del giudizio contestato, è legittimata a proporre un ricorso di diritto amministrativo (art. 103 lett. a OG ). Sotto questi aspetti, il ricorso, tempestivo (art. 106 cpv. 1 OG), è pertanto ricevibile. 
5. 
La ricorrente censura in primo luogo la mancata restituzione dei cani dati in custodia alla SPAB. Sennonché ella non fa valere né sono dati da vedere nell'inserto di causa i motivi che porterebbero a non condividere su questo punto il giudizio impugnato. Va poi osservato che l'argomentazione sviluppata dal Tribunale federale nella sua sentenza del 6 aprile 2005, relativa al fatto che i cani non potevano essere restituiti alla ricorrente, è tuttora valida e va qui condivisa (cfr. causa 2A.591/2004 del 6 aprile 2005, consid. 4.2). Occorre inoltre rilevare che dagli atti di causa non emerge nulla che permetterebbe di giungere ad una conclusione diversa sulla constatata inaffidabilità della ricorrente riguardo alla questione dell'allontanamento dei cani dal territorio del Comune di Osogna. Al riguardo l'interessata si richiama ad uno scritto delle autorità comunali datato 27 settembre 2004, ove le stesse si dichiarano disposte a restituirle i cani in cambio dell'impegno a non più portarli sul territorio comunale. Sennonché detto scritto dev'essere piazzato nel contesto delle discussioni tenutesi all'epoca, tese a trovare una soluzione bonale tra le parti, la quale tuttavia non è stata raggiunta proprio perché la ricorrente non si è mai chiaramente assunta l'impegno di allontanare i cani dal territorio del Comune di Osogna. 
In queste condizioni è quindi anche a giusto titolo che la Corte cantonale ha considerato che le spese di pensione dei cani presso la SPAB andavano poste a carico della ricorrente dal 10 febbraio 2004, rammentato che è da allora (e ancora oggi) che l'interessata chiede la loro restituzione e si oppone a che la SPAB possa disporne. 
6. 
Visto quanto precede, non è dato da vedere in che la ripartizione delle spese e delle ripetibili della sede cantonale decisa dal Tribunale cantonale amministrativo, il quale dispone di un gran margine di apprezzamento in proposito, disattenda le regole applicabili in proposito. 
 
7. 
7.1 Per i motivi esposti, la sentenza impugnata si rivela giustificata: il ricorso, manifestamente infondato, va respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG e il giudizio querelato confermato. 
7.2 Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG). 
8. 
Le spese vanno poste a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG9), la quale rifonderà al Comune di Osogna e alla SPAB, entrambi assistiti da un avvocato, un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà, a titolo di ripetibili per la sede federale, fr. 2'000.-- al Comune di Osogna e fr. 300.-- alla Società protezione animali Bellinzona e dintorni. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché al Dipartimento federale dell'economia pubblica. 
Losanna, 7 giugno 2006 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: