Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_538/2017
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Sentenza del 7 giugno 2017
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
opponenti.
Oggetto
decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 31 marzo 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 14 novembre 2016 A.________ ha querelato B.________ per i titoli di diffamazione, calunnia, ingiuria e violazione del segreto professionale;
che, con decisione del 14 dicembre 2016, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere riguardo a tutti i reati prospettati dal querelante;
che, contro il decreto di non luogo a procedere, A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
che, con sentenza del 31 marzo 2017, la CRP ha respinto il reclamo;
che, avverso questa sentenza, A.________ ha presentato il 2 maggio 2017 un ricorso, trasmesso per competenza dal Tribunale penale federale al Tribunale federale;
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 142 V 551 consid. 1; 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii);
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
che questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore, sicché spetta all'interessato sostanziare il pregiudizio subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO che sarebbe intenzionato ad avanzare (cfr. sentenza 6B_1133/2015 del 20 novembre 2015 consid. 1.2.2);
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
che in concreto il ricorrente ribadisce come, a suo modo di vedere, il contenuto di un messaggio di posta elettronica redatto dall'opponente sarebbe lesivo del suo onore;
ch'egli non si esprime però sulla sua legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, spiegando quali pretese civili intenda fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 giugno 2017
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni