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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
U 360/01 
 
Sentenza del 7 luglio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
D.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Franco Ramelli, Palazzo Panorama, 6600 Locarno, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 5 settembre 2001) 
 
Fatti: 
A. 
In data 2 luglio 1997, D.________, elettromeccanico diplomato, nato nel 1975, all'epoca dei fatti alle dipendenze della X.________ SA in qualità di meccanico di elicotteri in formazione e, in quanto tale, assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasto vittima di un incidente della circolazione a seguito del quale ha riportato gravi ferite multiple. L'INSAI ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge. 
 
Il 13 gennaio 1999 l'assicurato ha terminato la formazione in corso e conseguito il diploma federale di meccanico aeronautico. 
 
Mediante decisione del 26 maggio 2000, sostanzialmente confermata anche in data 24 luglio 2000 in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, che chiedeva gli venisse riconosciuto quale guadagno assicurato quello spettante a un assicurato a conclusione della formazione in campo aeronautico (pari a fr. 48'000.- annui), l'istituto assicuratore - in conseguenza della chiusura del caso e degli esiti ricollegabili all'infortunio in parola - ha assegnato ad D.________ una rendita d'invalidità del 20% a far tempo dal 1° febbraio 2000 - determinata sulla base di un guadagno assicurato di fr. 44'850.- annui, corrispondente all'importo normalmente versato ad un elettromeccanico al secondo anno di attività - nonché un'indennità per menomazione dell'integrità del 30%. 
B. 
Patrocinato dall'avv. Franco Ramelli, D.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino postulando che la rendita d'invalidità riconosciutagli venisse stabilita sulla base di un guadagno assicurato di fr. 48'000.-. 
 
Per pronuncia del 5 settembre 2001, la Corte cantonale ha respinto il gravame e confermato il provvedimento impugnato. 
C. 
Sempre rappresentato dall'avv. Ramelli, D.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio di primo grado e della decisione su opposizione del 24 luglio 2000 con contestuale rinvio degli atti all'amministrazione affinché determini la rendita d'invalidità sulla base del guadagno assicurato invocato in prima sede. 
 
L'INSAI propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è la questione di sapere se, come sostiene il ricorrente, a torto i primi giudici non abbiano considerato quale guadagno assicurato determinante per il calcolo della rendita d'invalidità la retribuzione (fr. 48'000.- annui) normalmente spettante a un meccanico di elicotteri al termine della relativa istruzione e abbiano per contro stabilito quest'ultima in base al reddito conseguibile nell'attività di elettromeccanico, rilevando che, al momento in cui era rimasto vittima del grave incidente, l'interessato avrebbe già terminato la sua formazione iniziale. 
2. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già diffusamente esposto le norme legali disciplinanti la materia, rammentando in particolare che giusta l'art. 15 LAINF le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato (cpv. 1) riscosso durante l'anno precedente l'infortunio (cpv. 2) - per la determinazione del quale fa stato il salario determinante secondo la legislazione AVS (art. 22 cpv. 2 OAINF) -, riservata la competenza del Consiglio federale di emanare disposizioni particolari, segnatamente qualora l'assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione (cpv. 3 lett. c). Essa ha quindi pertinentemente esposto come l'esecutivo federale, facendo uso di tale delega, abbia in particolare stabilito all'art. 24 cpv. 3 OAINF che se l'infortunato, poiché seguiva una formazione professionale, non riceveva il salario di un assicurato completamente formato nello stesso tipo di professione, il guadagno assicurato è determinato, dall'epoca in cui avrebbe concluso la formazione, in base al salario completo che avrebbe ricevuto nell'anno precedente l'infortunio. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia soggiungere che, pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione su opposizione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
3.1 Come correttamente rilevato dalla Corte cantonale, nell'ambito della giurisprudenza sviluppata in relazione al previgente art. 78 cpv. 4 LAMI, senz'altro richiamabile anche nel presente contesto dell'art. 24 cpv. 3 OAINF, le due norme essendo sostanzialmente corrispondenti (RAMI 1992 no. U 148 pag. 117), il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di soffermarsi sul senso e lo scopo di tale normativa. Mettendo in risalto la necessità di interpretare in senso restrittivo l'ordinamento speciale istituito dall'art. 78 cpv. 4 LAMI, rispettivamente dall'art. 24 cpv. 3 OAINF - questo, per scostarsi il meno possibile dal principio sancito all'art. 78 cpv. 1 LAMI, rispettivamente all'art. 15 cpv. 2 LAINF -, la Corte giudicante ha così precisato i limiti applicativi di tale disposizione, destinata unicamente a quegli assicurati che, in ragione della loro giovane età oppure di circostanze speciali, non dispongono ancora delle capacità fisiche e professionali richieste per esercitare appieno e normalmente la propria attività e la cui capacità lavorativa è senz'altro inferiore a quella di un assicurato più anziano (STFA 1963 pag. 95 consid. 1). Con l'adozione di questa normativa speciale, di carattere eccezionale (DTF 108 V 267 consid. 2a, 96 V 29), si è inteso in particolare evitare che un assicurato, che si appresta a terminare la formazione di base e pertanto percepisce ancora un salario di gran lunga inferiore a quello di un suo collega fresco di diploma, possa essere destinato a ricevere per parte della sua vita una rendita notevolmente inferiore rispetto a quella spettante a quest'ultimo (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 333). Per contro, questa Corte ha osservato che, una volta acquisita la formazione primaria, all'assicurato può essere riconosciuto un rendimento normale e il raggiungimento del pieno sviluppo (STFA 1963 pag. 95 consid. 1; cfr. pure DTF 108 V 267 consid. 2a, 102 V 146 consid. 2). In tal caso, chi, conclusa l'istruzione di base, intende perfezionarsi e compiere una specializzazione ulteriore, non è considerato esercitare un'attività rientrante nel periodo di formazione iniziale o comunque necessaria a tale formazione. La situazione non potendo allora propriamente essere paragonata a quella di un apprendista (STFA 1963 pag. 97), il guadagno assicurato dev'essere determinato secondo le modalità generali sancite dal principio di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF
3.2 Queste considerazioni, oltre a trovare ampio consenso nella dottrina (Maurer, op. cit., pag. 332) e ad essere state confermate ancora recentemente da questa Corte (cfr. sentenza dell'8 marzo 2002 in re F., U 286/01, consid. 3b/bb, con la quale il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito che la norma speciale di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF si applica solo in rapporto ad assicurati che si trovano nel periodo formativo di base), armonizzano pure con l'ordinamento vigente nell'assicurazione per l'invalidità. In quest'ultimo ambito, l'art. 26 cpv. 2 OAI recita in particolare che se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli si prepara. Orbene, anche in questo caso il Tribunale federale delle assicurazioni ha circoscritto il campo di applicazione di tale disposto alla formazione di base (sentenza inedita del 10 marzo 1997 in re W., I 104/96, consid. 2a). 
4. 
Già solo alla luce di questi chiari principi, dai quali questa Corte non ha motivo di dipartirsi, l'operato dei giudici di prime cure, che non hanno ritenuto applicabile la norma, di carattere eccezionale, di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF per determinare il guadagno assicurato di D.________, merita di essere tutelato. 
4.1 In particolare si osserva che la situazione del ricorrente - che, per sua stessa ammissione, al giorno dell'infortunio stava seguendo una formazione complementare dopo essere già stato in possesso di un attestato di capacità professionale di base (elettromeccanico) e che pertanto non esercitava un'attività rientrante nel periodo di formazione iniziale o comunque necessaria a tale formazione - non poteva giustamente essere paragonata a quella classica dell'apprendista non ancora nel pieno delle capacità fisiche e professionali richieste, e questo non fosse altro per l'entità del salario mensile percepito dall'assicurato nel corso della formazione supplementare (fr. 3000.-), di gran lunga superiore alla retribuzione altrimenti corrisposta ad un "normale" apprendista (STFA 1963 pag. 97). 
4.2 Nulla muta per contro, ai fini del giudizio, il fatto che il Tribunale federale delle assicurazioni, nella propria prassi, per designare il campo applicativo dell'art. 78 cpv. 4 LAMI, in passato abbia anche già incentrato la propria analisi sull'accertamento dell'obiettivo formativo primario dell'assicurato ("primäres Ausbildungsziel": DTF 108 V 265 consid. 2a con riferimenti), che D.________ ribadisce in questa sede, rinviando fra l'altro all'iscrizione nel libretto di servizio militare, essere da sempre stato quello di diventare meccanico di elicotteri. Al proposito va infatti notato che anche per chi già in partenza intende proseguire la formazione e diventare meccanico di elicotteri, l'obiettivo formativo primario rimane - non solo in termini temporali - il completamento della formazione di base, in concreto il conseguimento di un attestato di capacità professionale quale meccanico di automobili o elettromeccanico, che configura il traguardo imprescindibile per poi potere accedere alla formazione supplementare (art. 11 cpv. 1 lett. a Regolamento dell'Associazione svizzera delle imprese aerotecniche [ASIA] sugli esami professionali federali per meccanici e meccaniche d'aeromobili). 
4.3 In virtù di queste considerazioni, deve ritenersi irrilevante, per la presente vertenza, il fatto che il ricorrente, dopo l'incidente in parola, abbia effettivamente completato la formazione complementare. Priva di pregio deve inoltre essere ritenuta pure la circostanza che l'interessato non avrebbe, dal conseguimento dell'attestato di capacità, mai lavorato come elettromeccanico, ritenuto che D.________, avendo seguito la relativa formazione, disponeva comunque delle capacità per esercitare normalmente e appieno detta attività (cfr. consid. 3.1). 
5. 
In tali condizioni, si deve concludere che l'Istituto assicuratore e la Corte cantonale potevano effettivamente considerare che il ricorrente, al momento in cui rimase vittima dell'incidente, avesse già terminato la sua formazione iniziale. Di conseguenza, essi erano pure legittimati a determinare il guadagno annuo assicurato facendo capo al principio posto all'art. 15 cpv. 2 LAINF e a ritenere infondata la richiesta di D.________, il cui ricorso di diritto amministrativo dev'essere pertanto disatteso. 
 
Vero è che, applicando restrittivamente, nel senso qui esposto, la norma di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF, si corre il rischio di penalizzare gli assicurati che intraprendono una formazione, la quale, per le sue caratteristiche, può solo essere perfezionata a tappe, nei confronti di chi opta per una formazione consistente in un unico ciclo formativo. Tuttavia, questa considerazione non giustifica ancora un allentamento della prassi, non fosse altro per il fatto che - astrazion fatta dal caso di specie - adottando la tesi proposta dall'insorgente si finirebbe per dovere privilegiare anche quegli assicurati che, per propria decisione o a dipendenza dell'alea di difficili esami da superare, non necessariamente avrebbero comunque concluso la successiva formazione completiva. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 7 luglio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: