Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_390/2023
Sentenza del 7 luglio 2023
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Stadelmann, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________ Sagl,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio giuridico, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Covid-19; presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 maggio 2023 (42.2023.18-19).
Visto:
le due decisioni del 19 dicembre 2022, con cui la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito Cassa) ha respinto le domande di condono in favore di B.________ e di C.________ inoltrate da A.________ Sagl, relative alla richiesta di restituzione delle indennità giornaliere per il coronavirus versate nel mese di ottobre 2021,
le due decisioni su opposizione del 28 febbraio 2023 con cui la Cassa ha dichiarato irricevibili, in quanto tardive, le opposizioni inoltrate il 6 febbraio 2023 dalla società contro le due distinte decisioni formali del 19 dicembre 2022,
la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 maggio 2023, che ha respinto il ricorso di A.________ Sagl contro entrambe le decisioni su opposizione,
il ricorso del 9 giugno 2023 (timbro postale) inoltrato al Tribunale federale dalla A.________ Sagl contro la sentenza cantonale,
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti),
che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che l'oggetto del contendere dinanzi l'autorità giudiziaria precedente era unicamente la questione della tempestività delle due opposizioni alle due distinte decisioni, con le quali la Cassa aveva respinto le domande di condono in favore di B.________ e C.________ inoltrate dalla A.________ Sagl in relazione alle richieste di restituzione delle indennità giornaliere per il coronavirus versate nel mese di ottobre 2021, sfociata nell'irricevibilità dichiarata con le due decisioni su opposizione del 28 febbraio 2023,
che la ricorrente (sul tema della legittimazione a ricorrere di una società per i propri dipendenti in materia di indennità giornaliere per coronavirus, cfr. sentenza 9C_432/2022 del 20 aprile 2023 consid. 3 con riferimenti) non contesta in concreto la tardività delle opposizioni ma chiede la restituzione in via eccezionale dei termini in quanto l'impedimento al loro rispetto sarebbe da attribuire al commercialista della società, che avrebbe ritirato le decisioni amministrative due giorni prima di Natale e poi chiuso gli uffici per ferie, omettendo un qualsivoglia avviso in merito,
che l'insorgente si limita a domandare in modo meramente appellatorio e pertanto di per sè già in maniera inammissibile (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti) una restituzione del termine per poter fare valere i propri diritti in una vertenza in cui l'AVS ha chiesto la restituzione di fr. 6'000.-, importo significativo per la situazione finanziaria in cui si troverebbe la società,
che la ricorrente non si confronta minimamente con i considerandi della sentenza impugnata, segnatamente con quelli in cui l'autorità giudiziaria precedente ha compiutamente vagliato l'assenza dei presupposti per una restituzione dei termini nel senso dell'art. 41 LPGA per interporre opposizione contro le decisioni di rifiuto del condono del 19 dicembre 2022, ovvero la carenza di un motivo scusabile, considerato che la pretesa consegna in ritardo delle decisioni formali da parte del commercialista non lo è (una notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo, sul tema in generale cfr. DTF 143 I 284 consid. 1.3, come pure la sentenza 8C_404/2008 del 26 gennaio 2009 consid. 2.2),
che pertanto la ricorrente non spiega né tanto meno motiva perché la sentenza impugnata sarebbe contraria al diritto (cfr. DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 con riferimenti) o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti nel senso dell'art. 97 cpv. 1 LTF (cfr. DTF 147 V 35 consid. 4.2),
che la censura relativa alla decisione di restituzione è pure inammissibile in quanto esula dall'oggetto del presente litigio (sul tema cfr. DTF 144 I 11 consid. 4.3 e 131 V 164 consid. 2.1 con riferimenti), come del resto le pretese relative al merito del condono della restituzione,
che in conclusione, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che il Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 7 luglio 2023
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Stadelmann
La Cancelliera: Cometta Rizzi