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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_296/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 7 agosto 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Brenno Martignoni Polti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio regionale di collocamento, Via della Posta 9, 6600 Locarno, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (sospensione dell'indennità di disoccupazione), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 marzo 2017. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
L'Ufficio regionale di collocamento di Locarno con decisione del 6 ottobre 2016, confermata su opposizione il 12 dicembre 2016, ha sospeso il diritto alle indennità di disoccupazione per un giorno a A.________, nata nel 1962, per non essersi presentata a un colloquio di consulenza il 28 settembre 2016 alle ore 15.30 senza avvisare anticipatamente della sua assenza. 
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 15 marzo 2017 ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e delle decisioni amministrative. Postula altresì la concessione dell'effetto sospensivo. 
 
L'Ufficio regionale di collocamento di Locarno postula la reiezione del ricorso. La Corte cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni, mentre la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) non ha reagito all'invito a presentare osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). 
 
2.  
 
2.1. A norma dell'art. 17 cpv. 1 prima frase LADI l'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In questa disposizione è ancorato il principio generale e l'obbligo per l'assicurato   per quanto possibile di ridurre il danno (DTF 125 V 197 consid. 6a pag. 199). L'assicurato è quindi sospeso dal diritto dall'indennità di disoccupazione se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente (art. 30 cpv. 1 lett. d combinato con l'art. 17 cpv. 2 e 3 LADI e l'art. 21 OADI), fra cui sono comprese per esempio la non partecipazione a colloqui di consulenza o di controllo (sentenza 8C_761/2016 del 6 luglio 2017 consid. 2.1 con riferimenti). Per prassi invalsa, l'assenza non giustificata a un colloquio non configura un caso di sanzione, se l'assicurato nei 12 mesi precedenti l'appuntamento ha osservato correttamente i suoi obblighi di persona disoccupata e successivamente si è scusato con l'autorità. Eventuali comportamenti non corretti anteriori non sono considerati (sentenza 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 2 con riferimenti).  
 
2.2. La Corte cantonale ha accertato in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) che il 13 settembre 2016 la capoufficio ha riferito telefonicamente alla ricorrente che il prossimo appuntamento sarebbe stato il 28 settembre 2016, escludendo un'erronea comunicazione - come preteso dalla ricorrente - per il 29 settembre 2016. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto altresì poco probabile, dovendo la capoufficio consultare un'agenda elettronica, concludere per un errore di lettura dallo schermo. I giudici ticinesi hanno ritenuto inoltre decisivo il fatto che già in un'altra occasione la ricorrente ha chiamato per una conferma. Inoltre, la ricorrente non ha prestato sufficientemente attenzione al momento di fissare l'appuntamento successivo al termine del precedente incontro. A ciò va poi aggiunto che la ricorrente ha confermato di aver rinvenuto la convocazione il 28 settembre 2016 e la circostanza che durante il colloquio del 24 agosto 2016 le era stato consegnato un verbale indicante la data corretta.  
 
2.3. Già solo alla luce di questi fatti, invero contestati dalla ricorrente, il giudizio impugnato si avvera essere lesivo del diritto federale. Contrariamente alla conclusione della Corte cantonale, la ricorrente ha presentato spontaneamente ed immediatamente, quando si è accorta, le proprie scuse (sentenza 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014). Certo, la ricorrente, la quale, ha operato in una cancelleria di una Pretura per molti anni, è senz'altro edotta sull'importanza dei termini fissati dall'autorità e della necessità di conservare con cura gli atti e le citazioni. Tuttavia, né il Tribunale delle assicurazioni né l'amministrazione hanno mai preteso, e nemmeno in sede federale, che la ricorrente negli ultimi 12 mesi abbia commesso una qualsivoglia irregolarità o abbia agito in questo caso in aperta mala fede. Gli altri fatti citati dalla Corte cantonale a sostegno della propria pronuncia non sono decisivi alla luce della consolidata giurisprudenza. Certo, dal fascicolo risulta come l'amministrazione mal sopporti alcuni atteggiamenti della ricorrente, ma tale circostanza non è sufficiente per sanzionarla. Se mai è proprio l'autorità amministrativa, a fronte dell'attitudine della ricorrente, che avrebbe potuto adottare misure aggiuntive e, per conservare una prova documentale, per esempio inviare la data e l'ora del collquio per posta elettronica, esigendo dall'assicurata una conferma esplicita di ricezione. Solamente in quell'evenienza si sarebbe tutt'al più potuta giustificare l'adozione di una penalità.  
 
3.  
 
3.1. Ne segue che il ricorso deve essere accolto, il giudizio cantonale e la decisione su opposizione sono conseguentemente annullati. L'opponente può ancora essere dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF), non avendo un interesse pecuniario diretto (DTF 133 V 640). Esso dovrà tuttavia versare un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). La causa è rinviata al Tribunale cantonale delle assicurazioni per nuova decisione sulle spese riptebili della procedura cantonale (art. 68 cpv. 5 LTF).  
 
3.2. L'emanazione della sentenza rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo presentata con il ricorso.  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto e il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 marzo 2017 e la decisione su opposizione del 12 dicembre 2016 sono annullati. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
L'opponente verserà al patrocinatore della ricorrente fr. 2'800.- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
4.   
La causa è rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese ripetibili della sede cantonale. 
 
5.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 7 agosto 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi