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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.461/2004 /bom 
 
Sentenza del 7 settembre 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Elvezio Lorenzetti, 
Comune di Locarno, rappresentato dal Municipio, 
6600 Locarno, 
Perito distrettuale di Locarno C.________, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
revisione della sentenza 1P.343/2004 del 14 luglio 2004. 
 
Fatti: 
A. 
Con sentenza dell'11 maggio 2004 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un ricorso inoltrato da A.________ contro l'approvazione di una permuta generale postulata dal Comune di Locarno in corrispondenza di una zona industriale di interesse cantonale. 
B. 
Il Tribunale federale, statuendo il 14 luglio 2004 (causa 1P.343/2004) ha dichiarato inammissibile, per mancato versamento dell'anticipo, un ricorso di diritto pubblico del 16 giugno 2004 presentato da A.________ contro la predetta decisione. 
C. 
Mediante scritto del 4 agosto 2004 A.________, criticando l'obbligo impostogli con la citata sentenza di rifondere ripetibili all'opponente, chiede la revisione di questo giudizio e di esaminare il suo ricorso nel merito. Con lettera del 5 agosto successivo il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha comunicato all'istante che lo scritto non pareva soddisfare le esigenze poste dalla legge a una domanda di revisione. Il 23 agosto 2004 l'istante ha ribadito la sua domanda, completandola. 
 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Questa Corte è competente per rendere il giudizio richiesto (DTF 96 I 279 consid. 2). Affinché il Tribunale federale possa occuparsi di una domanda di revisione, non occorre che le condizioni poste dagli art. 136 o 137 OG siano adempiute, ma basta invece che il richiedente lo pretenda e che l'istanza soddisfi i requisiti formali minimi previsti dagli art. 140 e 141 OG (DTF 96 I 279 consid. 1). 
1.2 Una sentenza di inammissibilità può essere oggetto di una domanda di revisione (DTF 118 II 477); secondo l'attuale giurisprudenza, è inoltre consentito di proporre una domanda di revisione unicamente contro il dispositivo relativo alle spese e ripetibili, ove l'invocato motivo di revisione si riferisca direttamente alla loro liquidazione (DTF 111 Ia 154 consid. 2 e rinvii; cfr., per la prassi precedente, DTF 88 II 60). 
2. 
2.1 Secondo l'art. 136 OG, la revisione di una sentenza del Tribunale federale è ammissibile quando sono state violate le norme sulla composizione del Tribunale (lett. a), quando il Tribunale ha aggiudicato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, sia altra cosa senza che una speciale norma legale lo consenta, sia meno di quanto la controparte abbia riconosciuto (lett. b), quando non è stato deciso su singole conclusioni (lett. c) e quando il Tribunale, per svista, non ha apprezzato fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). 
2.2 Queste condizioni non sono chiaramente adempiute nella fattispecie. In effetti, l'istante, che non richiama nessuno dei motivi appena citati, fa valere, in sostanza, che il Tribunale federale non avrebbe potuto obbligarlo a versare all'opponente, che aveva tempestivamente presentato le proprie osservazioni al ricorso, un'indennità di fr. 500.-- per ripetibili della sede federale, visto che il gravame è stato dichiarato inammissibile e non è stato pertanto esaminato nel merito. La censura, che attiene peraltro alla criticata applicazione del diritto ed è quindi inammissibile, manifestamente non regge. 
2.3 Come rilevato nella lettera del 5 agosto 2004, l'inoltro di un ricorso dà avvio alla procedura di istruzione della causa (art. 91 OG), che implica in particolare l'invito al versamento dell'anticipo per le spese giudiziarie presunte (art. 150 cpv. 1 OG) e lo scambio degli scritti, ossia l'invito alle controparti a presentare le loro osservazioni (art. 93 OG), per garantire il loro diritto di essere sentite e di potersi esprimere sul gravame. Poiché il ricorrente, per motivi non meglio precisati, ha ritirato l'invito al pagamento del 18 giugno 2004 soltanto il giorno seguente al termine fissatogli, ossia il 3 luglio 2004, e non ha versato l'anticipo richiesto, l'impugnativa è stata dichiarata inammissibile conformemente a quanto stabilito dall'art. 150 cpv. 4 OG. Quale parte soccombente, il ricorrente era quindi tenuto, in applicazione dell'art. 159 cpv. 1 OG, a sostenere le spese causate all'opponente. 
 
La circostanza che il gravame, per il mancato versamento dell'anticipo, non ha potuto essere esaminato nel merito non implica manifestamente, sempre secondo la costante prassi e contrariamente alla tesi, infondata, dell'istante, che la controparte debba assumersi le spese inutilmente cagionate dall'inoltro del ricorso. L'istante sostiene, del resto a torto, che, attribuendo le ripetibili litigiose, il ricorso sarebbe stato esaminato parzialmente e in maniera contraddittoria, nel merito: il Tribunale federale non ha invero, visto l'esito del gravame, esaminato né si è espresso sulle osservazioni dell'opponente. 
2.4 Il ricorrente disattende infatti che la circostanza che il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non è stato esaminato nel merito non è, contrariamente alla sua tesi, decisiva, visto che, anche in tale evenienza, egli risultava chiaramente quale parte soccombente. Ora, secondo la costante giurisprudenza, le spese inutili, tra cui rientrano anche le ripetibili, sono sostenute da chi le ha cagionate (art. 156 cpv. 6 in relazione con l'art. 159 cpv. 1 OG). Il Tribunale federale decide d'ufficio il quesito dell'attribuzione di un'indennità per ripetibili, potendola accordare anche quando la parte vincente non l'abbia formalmente richiesta: l'opponente aveva comunque espressamente chiesto l'attribuzione di una congrua indennità. Secondo l'art. 159 cpv. 1 OG, il Tribunale federale decide in effetti se e in quale misura le spese della parte vincente saranno sostenute da quella soccombente; di regola, quest'ultima è tenuta a rimborsare tutte le spese indispensabili causate dalla contestazione (art. 156 cpv. 2 OG; DTF 111 Ia 154 consid. 4 e 5). Decisivo al riguardo è l'esito del ricorso, il motivo per cui esso è dichiarato inammissibile o respinto non essendo, di massima, determinante, potendo essere, se del caso, preso in considerazione per fissare l'ammontare dell'indennità. Pertanto, se un rimedio si rivela inammissibile, la parte che lo ha presentato deve assumersi tutte le spese cagionate dall'inoltro del gravame (DTF 122 III 495 consid. 4; Thomas Geiser, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n. 1.28a, cfr. anche n. 1.18, 1.21 e 1.25). 
2.5 Con la sentenza del 14 luglio 2004 la I Corte di diritto pubblico ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancato versamento dell'anticipo, rilevando che il ricorrente non aveva postulato né una proroga del termine né aveva chiesto l'assistenza giudiziaria: l'istante non può pretendere di sanare ora, con una domanda di revisione, che costituisce un rimedio di diritto straordinario, le carenze del suo precedente agire ed esigere che il gravame sia esaminato nel merito. Infatti egli, limitandosi ad accennare al fatto che l'art. 150 cpv. 1 OG non sarebbe determinante in maniera assoluta, non dimostra affatto perché la decisione di inammissibilità non sarebbe corretta. 
3. 
Ne segue che, in quanto ammissibile, la domanda di revisione deve essere respinta. 
Le spese processuali, ridotte viste le condizioni finanziarie dell'istante, seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), ritenuto che una eventuale domanda di assistenza giudiziaria avrebbe dovuto essere respinta la domanda essendo dall'inizio priva di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). Considerata la natura del litigio e la situazione finanziaria dell'istante si può tuttavia, eccezionalmente, rinunciare a prelevare una tassa di giustizia. 
 
Non si assegnano ripetibili della sede federale all'opponente, non invitata a presentare una risposta visto che la domanda di revisione era manifestamente infondata (art. 143 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale, visto l'art. 143 cpv. 1 OG, pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta. 
2. 
Non si preleva tassa di giustizia. 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Comune di Locarno, al Perito distrettuale di Locarno C.________ e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 7 settembre 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: