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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_667/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 7 settembre 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Confederazione Svizzera, 3003 Berna, 
2. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
3. B.________Sagl, 
opponenti, 
 
Ufficio di esecuzione di Blenio, via Bosco Ciossera 10, 6716 Acquarossa. 
 
Oggetto 
minimo esistenziale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 agosto 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Considerando:  
che con decisione 8 maggio 2017 l'Ufficio di esecuzione di Blenio ha stabilito il minimo esistenziale di A.________ nelle esecuzioni promosse contro quest'ultimo dalla Confederazione Svizzera, dallo Stato del Cantone Ticino e da B.________Sagl; 
che con sentenza 21 agosto 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto un ricorso 17 maggio 2017 di A.________, annullando la decisione dell'Ufficio di esecuzione e retrocedendo l'incarto a tale autorità affinché provveda ad accertare nuovamente le spese di trasferta con l'automobile computabili nel minimo esistenziale del ricorrente ed emani una nuova decisione; 
che con scritto 4 settembre 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di integralmente accogliere le conclusioni formulate nel suo ricorso 17 maggio 2017; 
che il ricorrente ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale con la nomina di un avvocato d'ufficio; 
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana; 
che di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente; 
che la sentenza impugnata, di rinvio, costituisce una decisione incidentale (DTF 140 II 315 consid. 1.3.1; 140 V 321 consid. 3.1; 138 I 143 consid. 1.2) notificata separatamente, che non concerne la competenza o una domanda di ricusazione, unicamente suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale alle condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF, ossia se essa può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b); 
 
che nel gravame all'esame il ricorrente non spende una parola per dimostrare che le condizioni poste dalla predetta norma per un ricorso immediato al Tribunale federale sarebbero in concreto soddisfatte (DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine), né tale eventualità appare evidente di primo acchito (DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii); 
che il ricorso si rivela pertanto manifestamente inammissibile; 
che comunque l'impugnativa si appalesa pure manifestamente non motivata in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF), poiché il ricorrente si limita a rinviare all'argomentazione contenuta nel suo ricorso dinanzi all'autorità di vigilanza (DTF 140 III 115 consid. 2 con rinvio); 
che in queste circostanze il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF
che, indipendentemente dalla pretesa indigenza, la richiesta di assistenza giudiziaria (con la nomina di un avvocato d'ufficio) presentata dal ricorrente va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1-3 LTF; v. anche BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 38 ad art. 64 LTF); 
che nella fattispecie concreta si può tuttavia rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Blenio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 7 settembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini