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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_290/2022  
 
 
Sentenza del 7 settembre 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Escher, Marazzi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ Limited, 
patrocinata dagli avv.ti Giovanni Molo e Alessandra Borella, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ OÜ, 
patrocinata dagli avv.ti Gianluca Generali e Enrico Grassi, 
opponente. 
 
Oggetto 
opposizione al sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2022 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.153). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. La A.________ Limited è una società cinese, attiva nel commercio di prodotti chimici e farmaceutici, gestita da C.________. D.________, figlia di C.________, è sposata (ma attualmente in fase di separazione) con E.________, amministratore unico della società estone B.________ OÜ, anch'essa attiva nel commercio di prodotti chimici. Fino al 24 novembre 2020, tra gli amministratori della B.________ OÜ figurava anche D.________, sostituita in seguito dal marito. Tra le società riconducibili a E.________ vi sono pure la F.________ S.p.A. e la G.________ S.r.l. Quest'ultima ha l'intero controllo della B.________ OÜ ed è azionista di maggioranza della F.________ S.p.A.  
 
A.b. Con istanza 1° aprile 2021 la A.________ Limited ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano di decretare il sequestro di " tutti i conti e averi intestati " alla B.________ OÜ " presso l'agenzia di Lugano della banca H.________ S A, in particolare il conto IBAN xxx" fino a concorrenza di fr. 4'589'620.-- (pari a USD 4'866'067.23) oltre interessi. La A.________ Limited ha indicato, quali titoli di credito, una serie di contratti con cui diversi fornitori cinesi di materie prime le hanno ceduto i crediti vantati nei confronti della B.________ OÜ. L'istante ha spiegato che, dal 24 novembre 2020, quest'ultima aveva cessato di pagare i propri fornitori cinesi, motivo per cui era intervenuta facendosi cedere i relativi crediti allo scopo di tutelare la credibilità e la reputazione di cui D.________ godeva nei confronti dei venditori asiatici. Lo stesso giorno il Pretore ha accolto l'istanza e decretato il sequestro, eseguito in data 7 aprile 2021 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano.  
Con decisione 28 settembre 2021 il Pretore ha però accolto l'opposizione al decreto di sequestro presentata dalla sequestrata e annullato il sequestro. 
 
B.  
Mediante sentenza 16 marzo 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il reclamo interposto l'11 ottobre 2021 dalla A.________ Limited avverso la decisione pretorile 28 settembre 2021. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile 19 aprile 2022 la A.________ Limited ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, di respingere l'opposizione al sequestro e di confermare il sequestro, in via subordinata di rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio. 
 
Con decreto 20 aprile 2022 al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo in via supercautelare. 
Mediante osservazioni 5 maggio 2022 l'opponente si è opposta alla concessione dell'effetto sospensivo e ha chiesto di obbligare la ricorrente, dato il suo domicilio all'estero, a fornire una garanzia di almeno fr. 20'000.-- per spese ripetibili " qualora la procedura dovesse seguire il suo corso dopo l'emanazione della decisione sulla richiesta dell'effetto sospensivo ". Con scritto 23 maggio 2022 la ricorrente ha confermato la sua istanza volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo e ha chiesto di ridurre l'eventuale ammontare di una garanzia per spese ripetibili a un importo massimo di fr. 5'250.--. 
 
Non sono state chieste osservazioni nel merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia civile, tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 589 consid. 1) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) dal valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), si rivela in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. La decisione resa dall'autorità cantonale di reclamo (art. 278 cpv. 3 LEF) contro la decisione sull'opposizione al decreto di sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF) è una misura cautelare nel senso dell'art. 98 LTF (DTF 135 III 232 consid. 1.2). Dinanzi al Tribunale federale la parte ricorrente può quindi unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali. Il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.3. Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 349 consid. 3). Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 144 I 170 consid. 7.3 con rinvii).  
L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o qualora tragga dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 con rinvii). 
 
2.  
Nella sua presa di posizione 5 maggio 2022, l'opponente ha sostenuto che il ricorso in materia civile sarebbe privo di oggetto per il motivo che, in forza della decisione qui impugnata, l'Ufficio di esecuzione di Lugano avrebbe già provveduto a dissequestrare i conti presso l'istituto bancario, come risulterebbe anche da un e-mail 5 aprile 2022 di un collaboratore di tale ufficio. Nelle sue osservazioni 23 maggio 2022, la ricorrente ha contestato " tutte le infondate allegazioni esposte in proposito dalla resistente ". 
 
La questione a sapere se il rimedio sia privo di oggetto può tuttavia essere lasciata aperta, dato che il ricorso, come vedremo, va in ogni modo respinto nel merito (nella misura in cui è ammissibile). 
 
3.  
Il sequestro viene concesso se il creditore rende verosimile l'esistenza del credito, di una causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore (art. 272 cpv. 1 LEF). 
Nel caso concreto, quale causa di sequestro la ricorrente ha fatto valere l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF e in via subordinata l'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF
 
3.1. Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).  
 
3.1.1. In prima istanza, il Pretore ha ritenuto non adempiuti i presupposti dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, ricordando che la sola presenza di conti bancari in Svizzera non costituisce un nesso sufficiente ai sensi della predetta norma. Egli ha osservato che la presente fattispecie concerne infatti contratti di fornitura di materie prime conclusi tra una società estone (la B.________ OÜ) e ditte cinesi, le quali hanno spedito la merce direttamente in Europa ai clienti della compratrice, mentre le forniture sono poi state saldate da una società cinese (la A.________ Limited) sulla scorta di varie cessioni di credito. Secondo il Pretore, non si giungerebbe a diversa conclusione neanche se il pagamento delle fatture ai fornitori cinesi avesse dovuto essere effettuato dal conto posto sotto sequestro (circostanza comunque non resa verosimile dalla sequestrante), dato che le relazioni contrattuali alla base delle fatture non hanno nulla a che vedere con la Svizzera, paese in cui non era prevista alcuna prestazione.  
 
3.1.2. In sede di reclamo, il Tribunale d'appello ha osservato che la sequestrante si è limitata a riproporre testualmente gli argomenti già presentati in prima sede e non si è confrontata con l'argomentazione pretorile, rendendo la sua censura a sostegno di un legame sufficiente del credito con la Svizzera inammissibile per carente motivazione.  
Per la Corte cantonale, la censura sarebbe in ogni modo infondata. Contrariamente a quanto affermato nel reclamo, il conto posto sotto sequestro non è infatti il luogo d'esecuzione del pagamento delle forniture delle ditte cinesi (le quali andavano pagate sui conti di quelle ditte e, dopo la cessione, sul conto della sequestrante) e il fatto che il conto sarebbe il centro delle attività bancarie della sequestrata non ha alcuna attinenza con i crediti fatti valere dalla sequestrante. Inoltre, la tesi di quest'ultima fondata su asserite (e comunque non dimostrate) difficoltà processuali nel far valere le proprie pretese in Estonia non giustifica l'applicazione dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, il quale esige un legame sufficiente del credito con la Svizzera. 
 
3.1.3. La ricorrente afferma che " in sede di reclamo " essa si sarebbe " diligentemente chinata sulla motivazione pretorile sostenendo ed argomentando la propria tesi ", per cui la sentenza impugnata sarebbe arbitraria " in quanto contraddice chiaramente la situazione di fatto ".  
A suo dire, la contestata decisione sarebbe arbitraria anche nel merito. Essa ritiene di aver reso verosimile un legame sufficiente del credito con la Svizzera, sia per il fatto che tale Paese costituirebbe il luogo d'esecuzione del pagamento delle "fatture emesse da B.________ OÜ ed oggetto del credito vantato da A.________ Limited" sia perché sarebbe il fulcro dell'operatività commerciale della sequestrata. Ritiene inoltre di aver illustrato "il rischio che emergerebbe qualora dovesse proporre l'azione di merito in Estonia, ed in particolare il rischio che nelle more di tale procedimento la sequestrata possa disporre dei suoi beni in Svizzera". 
 
3.1.4. Quando, come in concreto, la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su due motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), la parte ricorrente deve confrontarsi con entrambe in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e l'impugnativa può unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte e due le motivazioni si rivelano fondate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii).  
Nel caso concreto, la ricorrente non si premura di indicare con precisione dove, nel suo reclamo, essa si sarebbe confrontata con la motivazione pretorile, ciò che è manifestamente lungi dal sostanziare una violazione dell'art. 9 Cost. da parte del Tribunale d'appello. Dato che l'argomento principale sviluppato dall'autorità cantonale (di inammissibilità della censura) resiste alla critica di arbitrio, non occorre esaminare se il suo argomento sussidiario (di infondatezza della censura) sarebbe contrario alla predetta norma costituzionale. 
 
3.2. Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF).  
 
3.2.1. Dopo aver ricordato che la causa di sequestro dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza soggettiva (intenzione o coscienza del debitore di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni), la Corte cantonale ha ritenuto che la qui ricorrente non abbia reso verosimile né l'una né l'altra.  
Secondo il Tribunale d'appello, l'asserito trafugamento di beni - identificato dalla sequestrante nell'aumento di capitale della G.________ S.r.l. finanziato il 26 febbraio 2021 dalla sequestrata con 7 milioni di euro prelevati dal conto sequestrato - potrebbe entrare in considerazione soltanto se il valore delle partecipazioni acquisite in contropartita nella G.________ S.r.l. sia nullo o perlomeno sensibilmente inferiore al prezzo pagato. Secondo la Corte cantonale, la sequestrante si è tuttavia limitata ad accennare alla situazione finanziaria asseritamente disastrosa della F.________ S.p.A., ma non ha contestato né l'utile conseguito dalla G.________ S.r.l. nel 2019 né la previsione favorevole della F.________ S.p.A. per il 2020 e 2021 (dopo le perdite registrate nel 2018 e 2019) risultante dalle valutazioni bancarie. 
Quanto alla circostanza soggettiva dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, la Corte cantonale ha (per abbondanza) osservato che, secondo le stesse allegazioni della sequestrante, lo scopo della sequestrata sarebbe stato quello di utilizzare il conto svizzero per tamponare la difficile situazione finanziaria del gruppo diretto da E.________: ciò non manifesta però l'intenzione o la coscienza di ostacolare l'esercizio dei diritti della sequestrante, tanto più che quest'ultima non ha reso verosimile che il preteso atto di trafugamento sarebbe avvenuto dopo la comunicazione alla sequestrata delle cessioni dei crediti a garanzia dei quali è chiesto il sequestro. 
 
3.2.2. La ricorrente lamenta un'applicazione arbitraria dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. Sostiene di aver " allegato nel reclamo più indizi, sia di carattere oggettivo sia soggettivo, che ampiamente giustificano il timore di perdere la garanzia del proprio (ingente) credito ".  
 
Dal profilo oggettivo ritiene di aver reso verosimile che al 31 ottobre 2020 sul conto svizzero della sequestrata si registravano " 7'827'683.46 parte in euro e parte in dollari ", che il 26 febbraio 2021 la sequestrata ha versato 7 milioni di euro alla G.________ S.r.l., che la sequestrata non ha più fatturato nulla dall'uscita di D.________ dal consiglio di amministrazione e che quindi sul predetto conto vi sarebbero oggi al massimo euro 800'000.--, "importo totalmente insufficiente rispetto all'ingente credito vantato dalla ricorrente ". L'autorità cantonale sarebbe incorsa nell'arbitrio per aver ignorato " queste chiare risultanze documentali ". 
Anche con riferimento all'elemento soggettivo dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, la ricorrente afferma che l'interpretazione della Corte cantonale sarebbe manifestamente contraria al "chiaro tenore dei documenti agli atti". A suo dire, da questi emergerebbe che la sequestrata è venuta a conoscenza della cessione dei crediti il 17 febbraio 2021, e quindi prima della "distrazione dei 7 milioni di euro (...) conferiti nel patrimonio della controllante G.________ S.r.l." in data 26 febbraio 2021, "a dimostrazione che l'opponente volesse ostacolare, o perlomeno rendere più arduo, l'esercizio dei diritti della ricorrente". 
 
3.2.3. Per quanto riguarda la circostanza oggettiva dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, l'argomentazione ricorsuale risulta insufficientemente motivata. La ricorrente si limita infatti ad affermare di aver reso verosimile il finanziamento, da parte della sequestrata, dell'aumento di capitale della G.________ S.r.l., senza minimamente misurarsi con il rimprovero mossole dalla Corte cantonale di non aver però reso verosimile che le partecipazioni acquisite dalla sequestrata in tale società sarebbero una contropartita inadeguata dell'investimento di 7 milioni di euro.  
Ciò basta a escludere la causa di sequestro dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, senza che occorra esaminare la censura di arbitrio in relazione all'aspetto soggettivo di tale norma. 
 
4.  
 
4.1. Riassumendo, la ricorrente non è riuscita a dimostrare che i Giudici cantonali - ritenendo assente uno dei tre presupposti cumulativi stabiliti dalla legge per la concessione del sequestro (v. art. 272 cpv. 1 LEF) - sarebbero incorsi nell'arbitrio. Il ricorso in materia civile va di conseguenza respinto nella misura in cui è ammissibile.  
Con l'evasione del gravame, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo presentata dalla ricorrente è divenuta priva d'oggetto. 
 
Atteso che l'opponente non è stata invitata a determinarsi nel merito del ricorso, la sua richiesta volta alla prestazione di garanzie per eventuali spese ripetibili ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 LTF "qualora la procedura dovesse seguire il suo corso dopo l'emanazione della decisione sulla richiesta dell'effetto sospensivo" è anch'essa divenuta caduca. 
 
4.2. Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni dell'opponente all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso) seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv.1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 25'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 settembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini