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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_363/2010 
 
Decreto del 7 ottobre 2010 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________ e B.A.________, 
patrocinati dall'avv. Maurizio Collenberg, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. C.________, 
patrocinata dall'avv. Michele Rossi, 
2. D.D.________ e E.D.________, 
3. F.F.________ e G.F.________, 
patrocinati dall'avv. Valerio Reichlin, studio legale Claudio Cereghetti, 
4. Municipio di Lugano, Palazzo Civico, piazza Riforma 1, 6900 Lugano, 
5. Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Servizi generali, Ufficio delle domande di costruzioni, viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona, 
6. Presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
opponenti. 
 
Oggetto 
licenza edilizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 agosto 2010 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Considerando: 
che il 24 agosto 2010 A.A.________ e B.A.________ hanno inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico contro una decisione relativa a un provvedimento d'urgenza emanata il 4 agosto precedente dal Tribunale cantonale amministrativo, facendo valere la lesione dell'obbligo di astensione per una giudice che prima della nomina al Tribunale d'appello aveva patrocinato una controparte; 
che con scritto del 10 settembre 2010 la Corte cantonale ha riconosciuto un'indicazione erronea della composizione della Corte giudicante per un errore di scrittura, dovuto a una svista della cancelleria, la giudice ricusata non avendo in realtà partecipato alla causa in esame; 
 
che il 4 ottobre 2010 i ricorrenti, preso atto di detta precisazione e delle decisioni di merito pervenute loro nel frattempo, che hanno reso priva di oggetto la misura cautelare litigiosa, hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso; 
che il presidente o il giudice dell'istruzione decide, quale unico giudice, circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione all'art. 71 LTF); 
 
che in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); 
che in concreto i ricorrenti sono stati spinti in buona fede a piatire, l'errore della Corte cantonale non essendo riconoscibile, per cui essi potevano legittimamente limitarsi a contestare questo chiaro vizio formale, senza esprimersi, per evidenti motivi di economia procedurale, sul merito della causa; 
 
che pertanto agli opponenti, che si limitano a criticare l'assenza di censure di merito, non spettano ripetibili della sede federale; 
che i ricorrenti, chiesto di stralciare il gravame senza prelevare spese, non postulano l'assegnazione di ripetibili; 
 
che si può quindi rinunciare a prelevare spese e ad assegnare ripetibili della sede federale; 
 
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta: 
 
1. 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili della sede federale. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Lugano, al Dipartimento del territorio, al Presidente del Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 7 ottobre 2010 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere: 
 
Eusebio Crameri