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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_546/2024  
 
 
Sentenza del 7 novembre 2024  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Müller, Mecca, Giudice supplente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Ezio Tranini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca della licenza di condurre, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 agosto 2024 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.146). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, nata nel 1991, ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel 2013. Letturista di contatori di professione, è stata in particolare oggetto di 2 provvedimenti iscritti nel sistema di informazione sull'ammissione alla circolazione: il 19 settembre 2017 di una revoca della licenza di condurre per tre mesi a seguito di un'infrazione grave (guida in stato di inattitudine per l'influsso di sostanze psicoattive), e il 26 novembre 2021 di una revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato per un'infrazione grave (guida nonostante revoca). 
 
B.  
Il 3 agosto 2023, verso le ore 13.15, A.________ ha circolato in territorio di Lamone alla guida del veicolo intestato al padre. Interrogata dalla polizia nell'immediatezza dei fatti, ha dato atto di non disporre della licenza di condurre, precedentemente revocata, pur dichiarando di aver creduto di essere autorizzata alla guida, essendosi sottoposta con successo all'accertamento peritale e avendo provveduto al pagamento delle relative spese. 
 
C.  
Il 29 agosto 2023 la Sezione della circolazione ha notificato a A.________ l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 2 ottobre 2023 l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del 2 ottobre 2025 e subordinando la riammissione alla guida al superamento di un esame psico-tecnico. 
 
D.  
Con decreto d'accusa del 12 ottobre 2023 il Procuratore pubblico ha ritenuto A.________ colpevole del reato di guida senza autorizzazione giusta l'art. 95 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01). Il 25 ottobre 2023, statuendo sull'opposizione interposta dall'imputata, il Procuratore pubblico ha ritenuto che la colpa e le conseguenze del fatto fossero di lieve entità, ed ha così abbandonato il procedimento in applicazione dell'art. 52 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). Questa decisione è passata in giudicato incontestata. 
 
E.  
Il 28 febbraio 2024, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di revoca. Adito dall'interessata, con giudizio del 14 agosto 2024, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso e la domanda di assistenza giudiziaria, sprovvista di possibilità di esito favorevole. 
 
F.  
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concessole il beneficio dell'assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio), di annullare la decisione impugnata e che la licenza di condurre veicoli a motore non le sia revocata. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso (art. 82 lett. a LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), e la legittimazione della ricorrente (art. 89 cpv. 1 LTF) sono pacifiche.  
 
1.2. Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere in particolare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che il Tribunale federale applica d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere tuttavia motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 147 I 73 consid. 2.1). Quando la ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 149 I 105 consid. 2.1; 147 I 73 consid. 2.1).  
 
2.  
 
2.1. La Corte cantonale, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ricordato che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, precisando le condizioni per scostarsene (DTF 139 II 95 consid. 3.2; 129 II 312 consid. 2.4). L'imputata non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuta, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2c; sentenza 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 3.3).  
L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica differente dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento della messa in pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (DTF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; sentenza 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 3.2, in: RtiD I-2014 n. 47; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 90.2 pag. 686 segg.). 
 
2.2.  
 
2.2.1. La Corte cantonale ha accertato che il 18 settembre 2021, l'insorgente ha condotto un veicolo a motore nonostante il 2 giugno 2021 la licenza di condurre le fosse stata ritirata a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato per sospetta inidoneità alla guida (tossicomania). A seguito di tale grave infrazione, la licenza le è così stata revocata a tempo indeterminato conformemente agli art. 16c cpv. 1 lett. f e cpv. 2 lett. c, e 16d cpv. 1 lett a e cpv. 2 LCStr. Il 3 agosto 2023, malgrado non le fosse ancora stata restituita la licenza di condurre, la ricorrente si è nuovamente messa alla guida di un veicolo a motore.  
 
2.2.2. Alla luce delle citate circostanze, non contestate dalla ricorrente, i giudici cantonali hanno correttamente ritenuto che la stessa, realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di guida senza autorizzazione ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, abbia di conseguenza soddisfatto quelli della grave infrazione alle norme della circolazione, prevista dall'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr (cfr. JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5a ed. 2024, n. 6.2 all'art. 16c LCStr). Si tratta questa di una forma qualificata di infrazione, consistente nel condurre senza essere al beneficio di una licenza, il cui elemento determinante è costituito dal fatto che la conducente non abbia ottemperato alla decisione che le revoca il permesso di guida (cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.1.1 e 3.1.2; sentenza 1C_171/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 3.5 e 3.6).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Adducendo di essersi ritenuta autorizzata alla guida a seguito della dichiarazione di idoneità del medico del traffico del 26 luglio 2023 e considerando la procedura essersi conclusa con il pagamento al Centro medico, la ricorrente si prevale di un errore sull'illiceità.  
 
2.3.2. Con questi accenni, la ricorrente non si confronta del tutto con le argomentazioni, decisive, della Corte cantonale, secondo cui l'insorgente ha agito con coscienza del carattere illecito dei propri atti, in particolare avendo già vissuto analoga esperienza di revoca della licenza di condurre nel 2017 e quindi sapendo che la riammissione alla guida avrebbe dovuto essere sancita da una formale decisione scritta. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, l'errore sull'illiceità non può infatti dirsi realizzato solo perché la ricorrente pretende di aver ignorato il carattere illecito del proprio comportamento. Per escludere l'errore sull'illiceità, è sufficiente che l'autore abbia avuto, o avrebbe dovuto avere, la sensazione di fare qualcosa di contrario a ciò che si deve (DTF 150 IV 10 consid. 4.7.2).  
D'altro canto, la ricorrente non tenta neppure di dimostrare l'arbitrarietà degli accertamenti effettuati dai giudici cantonali, vincolanti per il Tribu-nale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), atteso che la determinazione di ciò che sapeva, credeva o voleva e, in particolare, l'esistenza di un errore, è una questione che concerne l'accertamento dei fatti, sindacabile dinanzi al Tribunale federale solo sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 150 IV 10 consid. 4.7.2; 148 IV 298 consid. 7.6; 141 IV 336 consid. 2.4.3). 
 
2.3.3. Neppure rimproverando, del tutto genericamente, alla Corte cantonale di essersi scostata dagli accertamenti di fatto svolti dal Procuratore pubblico, la ricorrente adempie i requisiti di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF. La censura risulta quindi inammissibile. L'insorgente disattende d'altro canto che, malgrado che il Procuratore pubblico abbia effettivamente concluso che la colpa e le conseguenze del fatto siano di lieve entità, il Tribunale federale ha ripetutamente stabilito che il periodo minimo di revoca della licenza previsto dalla legge è incompressibile, anche in un caso particolarmente lieve, di guida di un veicolo a motore nonostante il ritiro della patente (sentenze 1C_372/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 3.5; 1C_52/2022 dell'8 giugno 2022 consid. 2.5 e 1C_102/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 2.5, con riferimenti).  
 
 
3.  
 
3.1. La ricorrente lamenta una violazione (materiale) del diritto di essere sentita, adducendo che la Sezione della circolazione non avrebbe considerato le sue osservazioni, avendo emesso la propria decisione lo stesso giorno della loro ricezione.  
 
3.2. Con queste argomentazioni, generiche e appellatorie, e quindi inammissibili, la ricorrente non dimostra per quali motivi la decisione impugnata violerebbe il diritto di essere sentita, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., che assicura segnatamente alla parte la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che la tocca nella sua situazione giuridica (DTF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 142 I 86 consid. 2.2), conformemente alle accresciute esigenze di motivazione di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 149 I 248 consid. 3.1; 149 I 105 consid. 2.1). D'altro canto, il 29 agosto 2023 la Sezione della circolazione ha notificato alla ricorrente l'avvio di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre, fissando un temine di 20 giorni, poi prorogato, per formulare le proprie osservazioni, prima dell'emanazione del provvedimento. Attraverso il memoriale scritto del proprio rappresentante legale del 28 settembre 2023, munito dei relativi allegati, la ricorrente ha potuto esprimersi senza alcuna limitazione ed esercitare così appieno il proprio diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.). Certo, la pressoché immediata decisione della Sezione della circolazione, e l'assenza di riferimenti concreti agli elementi addotti nelle osservazioni, possono comprensibilmente far sorgere il dubbio circa l'effettivo e puntuale esame a cui è tenuta l'autorità decidente, che in concreto si è limitata a confermare di aver "visto le osservazioni presentate ". Ad ogni modo, la stessa ricorrente ammette, rettamente, che l'invocata violazione del diritto di essere sentita è in ogni caso stata sanata, dapprima dinanzi al Consiglio di Stato e poi ancora davanti alla Corte cantonale (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; sentenza 1C_644/2022 dell'11 marzo 2024 consid. 3.2).  
 
4.  
 
4.1. Riferendosi alla sentenza della Corte EDU nella causa Sabeh El Leil c. Francia del 29 giugno 2011, la ricorrente critica genericamente la durata minima della revoca della licenza di cui all'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, adducendo che un processo che non permetterebbe di prendere in considerazione la gravità dei fatti, non rispetterebbe l'art. 6 CEDU.  
 
4.2. La ricorrente disattende anzitutto che i due anni di attesa, di cui all'art 16c cpv. 2 lett. d LCStr, sono un periodo di tempo incompressibile per volontà del legislatore, che vincola il Tribunale federale, quali che siano le ripercussioni (art. 190 Cost.; DTF 148 II 392 consid. 4.2.1; sentenza 2C_289/2024 del 21 giugno 2024 consid. 2.2.2). Inoltre, la revoca della licenza di condurre del 2 ottobre 2023 si fonda sugli art. 16c cpv. 1 lett. f e 16c cpv. 2 lett. d LCStr, ovvero su una base legale formale chiara e precisa, che adempie i presupposti per una restrizione della garanzia costituzionale (art. 36 Cost.; sentenza 1C_191/2016 del 5 luglio 2016 consid. 4), che peraltro neppure l'insorgente censura. Per il resto, nella misura in cui l'insorgente, in termini appellatori, fa semplicemente riferimento alla disposizione convenzionale, senza spiegare puntualmente per quali ragioni sarebbe violata, il ricorso non adempie gli esposti requisiti di motivazione ed è pertanto inammissibile. Ad ogni modo, trattandosi, quella di cui all'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, di una revoca di sicurezza, le garanzie procedurali dell'art. 6 CEDU risultano di principio inapplicabili (cfr. sentenze 1C_534/2021 del 24 agosto 2022 consid. 4.4. e 1C_32/2015 del 18 giugno 2015 consid. 3.1.1).  
 
5.  
 
5.1. Anche l'accenno ricorsuale, riferito ad una lesione del principio della tutela della buona fede (art. 9 Cost), a seguito delle pretese rassicurazioni orali da parte del Capo ufficio giuridico, secondo cui la Sezione della circolazione " avrebbe seguito la qualificazione delle autorità penali ", non regge. Le asserite rassicurazioni, per ammissione della stessa ricorrente, sarebbero successive all'emanazione della decisione di revoca della licenza di condurre, e non potevano quindi esplicare alcun effetto vincolante per l'autorità di ricorso, davanti alla quale la ricorrente ha potuto contestare compiutamente la misura adottata nei suoi confronti. Inoltre, come accertato dalla Corte cantonale, in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), neppure risulta che l'insorgente abbia preso particolari disposizioni che non potrebbe modificare senza subire pregiudizio (DTF 150 I 1 consid. 4.1; 148 II 233 consid. 5.5.1). Ciò che neppure la ricorrente pretende.  
 
5.2. Infine, accennando in maniera del tutto generica ad asserite necessità familiari e professionali di condurre un veicolo a motore, la ricorrente non cerca di spiegare perché i giudici cantonali avrebbero ritenuto, a torto, che non si potrebbe comunque ridurre il periodo di revoca minimo previsto dalla legge (art. 16 cpv. 3 secondo periodo LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2; sentenza 1C_55/2017 dell'8 febbraio 2017 consid. 3.8; HANS GIGER, SVG Kommentar, 9a ed. 2022, n. 23 segg. all'art. 16 LCStr). D'altro canto, l'insorgente, dopo aver subito nel 2017 una revoca della licenza di condurre di tre mesi per un'infrazione grave (guida in stato di inattitudine), nel 2021 è stata nuovamente oggetto di una misura di revoca, a tempo indeterminato, a seguito di un'ulteriore infrazione grave (guida nonostante la revoca a titolo preventivo). Il 3 agosto 2023 l'insorgente ha nuovamente commesso un'infrazione grave (guida nonostante la revoca a titolo preventivo). Tenuto conto di tali circostanze, la Corte cantonale ha quindi accertato in maniera corretta i fatti e la dimensione soggettiva della condotta della ricorrente (DTF 142 IV 137 consid. 11.2 e 12).  
 
6.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto, come la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. In effetti, le conclusioni ricorsuali erano prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Considerata la situazione finanziaria della ricorrente, si possono nondimeno prelevare spese giudiziarie ridotte. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie ridotte di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale delle strade. 
 
 
Losanna, 7 novembre 2024 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri