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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_425/2024  
 
 
Sentenza 7 novembre 2025  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
Kölz, Hofmann, 
Cancelliere Valentino. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Daniel Ponti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 febbraio 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2023.168). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con sentenza del 4 marzo 2020, la Pretura di Mendrisio Sud ha sciolto per divorzio il matrimonio tra A.________ e B.________, con esercizio congiunto dell'autorità parentale sui figli C.________ (nato nel 2006) e D.________ (nato nel 2009), attribuzione esclusiva della custodia alla madre e ampio diritto di visita del padre.  
Con istanza del 12 maggio 2021, a fronte del progetto di B.________ di trasferirsi in Francia, suo paese di origine, A.________ ha chiesto che fosse vietato il trasferimento dei figli e che gli fosse attribuita la loro custodia. 
Con decisione del 26 agosto 2021, l'Autorità regionale di protezione 1, sede di Chiasso (in seguito: ARP1), ha negato l'autorizzazione di trasferimento dei minori in Francia. 
In data 23 marzo 2022, B.________ ha nuovamente chiesto di essere autorizzata al trasferimento in Francia con i propri figli. 
Con decisione del 6 luglio 2022, immediatamente esecutiva, l'ARP1 ha autorizzato il trasferimento dei minori in Francia unitamente alla madre. 
In data 13 luglio 2022, A.________ ha inoltrato all'ARP1 un'istanza di modifica della decisione del 6 luglio 2022 in merito all'immediata esecutività della stessa. Con ordinanza del 14 luglio 2022, il presidente dell'ARP1 ha modificato tale decisione "nel senso che la stessa non è immediatamente esecutiva, non essendo privato dell'effetto sospensivo un eventuale reclamo". 
 
A.b. Con esposto del 28/29 luglio 2022, A.________ (in seguito: il denunciante) ha denunciato l'ARP1 per titolo di abuso di autorità (art. 312 CP) e coazione (art. 181 CP). Egli sosteneva in sostanza di aver scoperto che nonostante la modifica della decisione del 6 luglio 2022 circa la sua esecutività, la sua ex moglie "si era già annunciata partente coi minori in data 08.07.2022", che di conseguenza i membri dell'ARP1 "intenzionalmente non [avevano] voluto applicare le sentenze del TF (ndr: Tribunale federale) vincolanti per loro, scegliendo di non conceder[e] l'effetto sospensivo al reclamo senza motivazioni" e così di "avvantaggiare B.________ permettendole di andare via ma soprattutto impedendo[gl]i di oppor[s]i alla partenza". Il denunciante ha quindi sostenuto che ci si troverebbe confrontati ad un "palese abuso di autorità da parte dei membri votanti in favore del toglier[gli] l'effetto sospensivo". L'ARP1 avrebbe infatti "utilizzato il diritto abusandone e strumentalizzandolo gravemente, al fine di aggirarlo in modo apparentemente giuridico". I membri dell'ARP1 gli avrebbero inoltre "tolto il diritto di tutelare i [suo]i figli minorenni impedendo[gl]i di ricorrere anche a loro nome e nel loro interesse (...) ". Così facendo, gli avrebbero impedito di far valere i suoi diritti in quanto titolare dell'autorità parentale congiunta sui figli; ciò configurerebbe il reato di coazione.  
 
A.c. In data 2 agosto 2022 il Procuratore generale sostituto della Repubblica e Cantone Ticino (in seguito: il Procuratore pubblico o il Ministero pubblico) ha emanato un decreto di non luogo a procedere, in assenza di indizi di reato.  
 
A.d. Su reclamo del 11/12 agosto 2022 del denunciante, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (in seguito: la Corte dei reclami penali o la Corte cantonale), con sentenza del 3 febbraio 2023, ha annullato il suddetto decreto di non luogo a procedere in quanto l'inchiesta era stata carente e meritava ulteriori approfondimenti. In particolare non era stato chiarito se, al momento di emanare la decisione del 6 luglio 2022, i membri dell'ARP1 fossero o meno a conoscenza della giurisprudenza della Camera di protezione e consapevoli delle possibili conseguenze per il denunciante a seguito della levata dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Tale circostanza è stata ritenuta determinante per stabilire se i membri dell'ARP1 avessero deciso volontariamente e per quali ragioni di non rispettare questa giurisprudenza o se si fosse trattato solo di una negligenza professionale.  
 
A.e. Con scritto del 22 marzo 2023, rivolto al Presidente dell'ARP1, il Procuratore pubblico ha chiesto la trasmissione dell'intero incarto relativo ai coniugi A.________/B.________ e ai loro figli. Ha altresì chiesto di voler "indicare, in un rapporto, le ragioni per le quali è stato levato l'effetto sospensivo alla decisione del 06.07.2022 (chi ha deciso e per quali ragioni, ovviamente con riferimento alla giurisprudenza ricordata) ".  
 
A.f. In data 27 aprile 2023, in risposta a tale richiesta, l'ARP1, dopo aver richiamato la puntuale giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale l'effetto sospensivo al reclamo deve essere tolto soltanto in casi eccezionali, ha indicato, tra l'altro, i motivi per cui era stato ritenuto, nella fattispecie, che si fosse in presenza di un tale caso eccezionale. L'ARP1 ha aggiunto che la successiva decisione (del 14 luglio 2022) di restituzione dell'effetto sospensivo era stata emessa dopo un confronto sul tema dell'immediata esecutività con l'ispettorato della Camera di protezione.  
 
A.g. Nel termine fissato per presentare eventuali istanze probatorie, il denunciante, agendo personalmente, ha inoltrato uno scritto datato 25 maggio 2023, non chiedendo però l'assunzione di altre specifiche prove.  
 
B.  
 
B.a. Con decisione del 19 giugno 2023, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale aperto a seguito della denuncia di A.________, ritenendo non adempiuti gli elementi costitutivi dei prospettati reati.  
 
B.b. A.________ ha impugnato il decreto di abbandono del 19 giugno 2023 con un reclamo alla Corte dei reclami penali, la quale lo ha respinto nella misura della sua ricevibilità con sentenza del 29 febbraio 2024.  
 
C.  
A.________ (in seguito: il ricorrente) impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo essenzialmente di annullarla e di annullare il decreto di abbandono del 19 giugno 2023, con il conseguente rinvio dell'incarto al Ministero pubblico del Cantone Ticino, nella persona di un Magistrato inquirente differente, per il completamento dell'istruttoria. 
La Corte dei reclami penali ha rinunciato a formulare osservazioni sul gravame, rimettendosi al giudizio di questa Corte, mentre il Ministero pubblico non ha dato alcun seguito all'invito ad esprimersi sul ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. Rivolto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF), è sotto i citati aspetti ammissibile.  
 
1.2. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. In virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti. La giurisprudenza al riguardo è restrittiva. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_1456/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 1.1).  
 
1.3. In concreto, il ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. In particolare, egli non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia.  
Peraltro, nella misura in cui eventuali pretese di risarcimento fossero dirette contro i membri dell'ARP1 denunciati, esse sarebbero disciplinate dal diritto pubblico cantonale, segnatamente dalla legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL/TI 166.100). Rientrando nel campo di applicazione della LResp/TI, simili pretese di risarcimento non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (sentenze 7B_1245/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 1.1.2; 7B_144/2024 del 15 aprile 2024 consid. 1.2.2). 
 
1.4.  
 
1.4.1. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli consente tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_1456/2024, citata, consid. 1.2).  
 
 
1.4.2. Il ricorrente fa valere una violazione del suo diritto di partecipare all'assunzione delle prove ex art. 147 CPP (ricorso, pag. 8), ritenuta anche dalla Corte cantonale (sentenza impugnata, pag. 14). È legittimato a sollevare tale censura in quanto parte nella procedura (cfr. sentenza 6B_835/2014 dell'8 dicembre 2014 consid. 1.1 e 2).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente rimprovera al Ministero pubblico di non aver proceduto all'interrogatorio dei membri dell'ARP1, limitandosi a chiedere al collegio una presa di posizione scritta. Ritiene segnatamente disatteso il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, in particolare di assistere all'interrogatorio degli stessi e di porre loro domande.  
 
2.2. Il diritto di essere sentito delle parti nel procedimento penale - la cui lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 187 consid. 2.2 e rinvii) - è garantito in generale dall'art. 107 CPP. La garanzia assicura all'interessato la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere emanato (DTF 132 V 387 consid. 3.1; 129 V 73 consid. 4.1; 127 III 576 consid. 2c e rinvii). Secondo l'art. 147 cpv. 1 prima frase CPP, le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati (cfr. DTF 139 IV 25 consid. 4.2; sentenza 6B_280/2014 del 1° settembre 2014 consid. 1.2).  
L'art. 145 CPP prevede che l'autorità penale può invitare chi deve essere o è stato interrogato a consegnare un rapporto scritto in vece o a complemento dell'interrogatorio. Questa disposizione deve tuttavia essere applicata con riserbo. Essa si riferisce infatti innanzitutto a costellazioni di casi particolarmente complessi o di reati commessi secondo modalità identiche e con molteplici danneggiati, ai quali può essere utile, per risparmiare tempo, inviare un questionario o chiedere un complemento per iscritto. La possibilità di fare capo a un rapporto scritto può inoltre giustificarsi nel caso di informazioni tecniche, che si comunicano meglio per iscritto che oralmente. Occorre comunque dare prova di ritegno nel fare uso di questa facoltà, che rimane un'eccezione in particolare nei confronti dell'imputato e di altre persone per le quali anche l'impressione personale riveste una certa importanza. La consegna di rapporti scritti non deve comportare una restrizione dei diritti delle parti, segnatamente quando le stesse chiedono che gli interessati siano interrogati anche oralmente. Del resto, il procedimento penale rimane incentrato sull'interrogatorio orale e l'autorità penale è tenuta ad accertare la verità ed a chiarire eventuali contraddizioni conformemente a quanto stabilito dagli art. 139 cpv. 1 e 143 cpv. 5 CPP (sentenze 6B_688/2014 del 22 dicembre 2017 consid. 6.3.1; 6B_918/2016 del 28 marzo 2017 consid. 3.3; 6B_835/2014, citata, consid. 2.2 e rinvii). 
 
2.3.  
 
2.3.1. In concreto, a seguito della sentenza del 3 febbraio 2023, con la quale la Corte dei reclami penali ha annullato il decreto di non luogo a procedere emanato il 2 agosto 2022 dal Procuratore pubblico in quanto l'inchiesta era stata carente e meritava ulteriori chiarimenti, quest'ultimo ha chiesto, con scritto del 22 marzo 2023 rivolto al Presidente dell'ARP1, di indicare, in un rapporto, le ragioni per le quali era stato levato l'effetto sospensivo alla decisione del 6 luglio 2022, senza però che esistessero fondati motivi per sostituire l'interrogatorio dei membri dell'ARP1 con un loro rapporto scritto. Nulla dispensava il Procuratore pubblico dal procedere nei suoi incombenti, interrogando personalmente gli stessi e garantendo alle parti, segnatamente al ricorrente, il diritto di partecipare e di porre eventuali domande agli interrogati conformemente all'art. 147 cpv. 1 CPP.  
Nelle circostanze di specie, non si può in tutti i casi dire che il ricorrente (il quale non era assistito), non chiedendo formalmente di interrogare i membri dell'ARP1 nel contesto della chiusura dell'istruzione, quale istanza probatoria giusta l'art. 318 cpv. 1 CPP, abbia espressamente rinunciato al suo diritto al contraddittorio ai sensi dell'art. 147 cpv. 1 CPP e che, lamentandosi della violazione di un tale diritto nel suo ricorso cantonale contro il decreto di abbandono, egli abbia agito contrariamente al principio della buona fede (cfr., su questa nozione, DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2); d'altronde, una tale obiezione non è stata minimamente evocata né dal Procuratore pubblico nelle sue osservazioni sul ricorso, né dalla Corte cantonale nella sentenza impugnata. 
Va ricordato che spetta alle autorità di perseguimento penale attuare l'interrogatorio (cfr. consid. 2.2 supra). Di conseguenza, il diritto al contraddittorio ex art. 147 cpv. 1 CPP non è stato rispettato, come lo ha chiaramente ritenuto la Corte dei reclami penali considerando non condivisibile, poiché contraria allo spirito della norma, la scelta del Procuratore pubblico di applicare l'art. 145 CPP invece di interrogare i membri dell'ARP1 (sentenza impugnata, consid. 4.3).  
 
2.3.2. Né entra qui in considerazione la possibilità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando ad assumere quelle irrilevanti che non potrebbero mutare l'esito della sentenza. In particolare, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte dei reclami penali (sentenza impugnata, consid. 4.3), i motivi di opportunità e di economia processuale - per i quali è stato ritenuto di non dover rinviare gli atti al Ministero pubblico affinché proceda ad interrogare i membri dell'ARP1 - non sono determinanti, almeno per due motivi: prima di tutto, come messo in risalto dal ricorrente e come sembra risultare dall'incarto cantonale (doc. 1b), il delegato comunale che ha partecipato alla delibera originale (nell'ambito della decisione del 6 luglio 2022) pare non abbia firmato il rapporto scritto del 27 aprile 2023; in secondo luogo, dalla lettura del medesimo rapporto risulta che i membri dell'ARP1 hanno unicamente richiamato la giurisprudenza per quanto attiene alla privazione dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, ma non che ne erano a conoscenza al momento di emanare la decisione del 6 luglio 2022, allorché tale circostanza è stata ritenuta "determinante" dalla Corte dei reclami penali - nella sentenza del 3 febbraio 2023 che ha annullato il decreto di non luogo a procedere - per stabilire l'elemento soggettivo (cfr. consid. A.d supra).  
Sulla base di questi elementi, non si può concludere, come lo ha fatto l'autorità precedente, che in sede di eventuale interrogatorio, i membri dell'ARP1 non farebbero altro che confermare quanto già sostenuto nella loro presa di posizione scritta, senza aggiungere nulla di nuovo che potrebbe mutare l'esito del procedimento. In tutti i casi, non si tratta di rinunciare alla deposizione dei membri del'ARP1, in quanto mezzo di prova superfluo, bensì di assumere la loro deposizione rispettando le regole di procedura e i diritti delle parti. Non vi è pertanto nessuna ragione di scostarsi dalla giurisprudenza chiara in materia (cfr., per un caso simile, sentenza 6B_835/2014, citata, consid. 2). 
 
2.3.3. Nelle esposte circostanze, risulta quindi che la garanzia del diritto al contraddittorio del ricorrente è stata disattesa dalle istanze cantonali, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata per questo motivo e la causa deve essere rinviata alla Corte dei reclami penali, affinché annulli il decreto di abbandono e disponga che il Ministero pubblico proceda all'interrogatorio dei membri dell'ARP1 che ha emanato la decisione del 6 luglio 2022.  
 
3.  
 
3.1. Ne segue che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata verrà annullata e la causa verrà rinviata alla Corte dei reclami penali per una nuova decisione nel senso dei considerandi.  
Nella misura in cui l'accoglimento del ricorso concerne la violazione del diritto al contraddittorio e dunque un aspetto formale, che non pregiudica l'esito della causa, è possibile rinviare l'incarto all'autorità precedente senza previamente ordinare uno scambio di scritti con l'ARP1 (cfr. DTF 133 IV 293 consid. 3.4.2). 
 
3.2. Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4 LTF), che è tuttavia tenuto a versare al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 29 febbraio 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata e la causa le è rinviata per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 novembre 2025 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Valentino