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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_690/2007 
 
Sentenza del 7 dicembre 2007 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Merkli, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Christof Affolter, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora temporaneo per motivi di lavoro, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro 
la sentenza emanata il 31 ottobre 2007 dal 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 19 giugno 2007 l'Ufficio della manodopera estera (UMOE) del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino ha respinto l'istanza presentata dalla B.________SA volta ad ottenere un permesso di dimora temporaneo a favore del cittadino rumeno A.________, il quale risiede e vive in Italia insieme alla moglie, cittadina italiana. 
Il rifiuto è stato confermato su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 10 ottobre 2007, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 31 ottobre 2007. La Corte cantonale ha giudicato che siccome l'interessato non aveva alcun diritto al rilascio dell'autorizzazione di soggiorno, essa stessa difettava della competenza a statuire sul gravame. 
B. 
Il 3 dicembre 2007 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata. Adduce in sintesi una violazione dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681). 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (art. 29 cpv. 1 LTF). 
2. 
2.1 Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. 
2.2 In concreto il ricorrente non può prevalersi di una disposizione specifica dell'ordinamento legislativo federale o di un accordo internazionale, di cui potrebbe derivargli un diritto al rilascio dell'autorizzazione sollecitata. In particolare, oltre al fatto che non esiste tra la Svizzera e la Repubblica di Romania alcun trattato di cui scaturirebbe un simile diritto, egli non può appellarsi all'art. 8 CEDU (sui requisiti di applicazione, cfr. DTF 126 II 335 consid. 2a; 130 II 281 consid. 3 e rispettivi richiami) né ai disposti dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS; cfr. DTF 130 II 281 consid. 2.2) né tanto meno, contrariamente a quanto addotto, all'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Innanzitutto perché, nonostante egli sia cittadino comunitario dal 1° gennaio 2007 (siccome rumeno), l'applicazione del citato Accordo non è ancora stata estesa al suo paese d'origine. Poi, come già spiegato da questa Corte, anche se sua moglie è cittadina italiana, dal momento che ella vive in Italia e non ha manifestato l'intenzione di trasferirsi in Svizzera, egli non può dedurre un diritto derivato al rilascio di un permesso di dimora dagli art. 7 lett. d ALC e 3 par. 1 e 2 Allegato I ALC in assenza di un diritto originario a cui ricollegare il proprio diritto derivato (DTF 130 II 113 consid. 7.2 e riferimenti). Il ricorso in materia di diritto pubblico è quindi inammissibile (art. 83 lett. c n. 2 LTF). 
2.3 Infine, nella misura in cui l'impugnativa non soddisfa minimamente le esigenze di motivazione previste dagli art. 116 e 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF per il ricorso sussidiario in materia costituzionale, non avendo il ricorrente evocato la violazione di alcun diritto costituzionale, anche trattato come tale (cfr. art. 113 LTF) il gravame è irricevibile. 
3. 
Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF) e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Tribunale amministrativo e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione (per informazione). 
Losanna, 7 dicembre 2007 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera: 
Merkli Ieronimo Perroud