Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1442/2022  
 
 
Sentenza del 7 dicembre 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 settembre 2022 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n.17.2022.84+222). 
 
 
Considerando:  
che, accogliendo parzialmente un appello presentato da A.________ contro una sentenza emanata nei suoi confronti dalla Corte delle assise criminali, con sentenza del 30 settembre 2022 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) lo ha dichiarato autore colpevole di infrazione alla LStup (RS 812.121) e di contravvenzione alla stessa; 
ch'egli è stato condannato alla pena detentiva di quattro anni, da dedursi la carcerazione preventiva e di sicurezza sofferta, e alla multa di fr. 500.--; 
che nei suoi confronti la CARP ha inoltre ordinato l'espulsione dal territorio svizzero per la durata di sette anni; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che, secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana, anche se il gravame è steso in tedesco; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1); 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che, in concreto, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi del giudizio della Corte cantonale e non dimostra per quali ragioni tale decisione violerebbe il diritto; 
che laddove sostiene genericamente di non avere relazioni con l'Italia, suo paese di origine, egli disattende che la Corte cantonale ha accertato ch'egli vi ha vissuto in passato, ne conosce la lingua e la cultura e potrebbe lì beneficiare del sostegno di tre cugini e di quattro zie; 
che, d'altra parte, la CARP ha altresì accertato che il ricorrente non ha particolari legami personali, sociali e culturali con la Svizzera; 
ch'egli non si confronta con questi accertamenti, vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF), in particolare non spiega con una motivazione specifica, conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni essi sarebbero manifestamente in contrasto con gli atti e pertanto arbitrari; 
che il ricorrente non fa valere che la sua espulsione dalla Svizzera violerebbe l'art. 66a CP
ch'egli lamenta in sostanza la mancanza di cure mediche adeguate presso il penitenziario cantonale; 
che tali contestazioni non riguardano tuttavia il giudizio di colpevolezza, bensì l'esecuzione della pena e devono se del caso essere censurate nell'ambito di quello specifico contesto; 
che laddove sostiene che il precedente avvocato non lo ha patrocinato nella procedura di ricorso in questa sede, il ricorrente disattende che gli sarebbe se del caso spettato rivolgersi tempestivamente a un avvocato di sua scelta, il quale avrebbe eventualmente chiesto al Tribunale federale l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria (cfr. sentenze 6B_1041/2022 del 28 settembre 2022; 6B_13/2015 dell'11 febbraio 2015 consid. 3); 
che, di conseguenza, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto, di principio, essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che, tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 dicembre 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni