Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
1P.749/2003 /bom
Sentenza dell'8 gennaio 2004
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
Elso Paglia,
ricorrente,
contro
Comune di Iragna,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Oggetto
validità di un preavviso preliminare della Commissione edilizia,
ricorso (di diritto pubblico) contro la sentenza del
14 novembre 2003 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Nell'ambito della revisione parziale del piano regolatore comunale, il Municipio di Iragna ha affidato a uno studio di ingegneria il compito di elaborare un piano particolareggiato della zona cave. Il 23 giugno 2003 il Municipio ha trasmesso il progetto alla Commissione edilizia del Consiglio comunale chiedendole di esprimersi in proposito. Con risoluzione del 20 agosto 2003 il Municipio, preso atto del preavviso preliminare favorevole allestito il 29 luglio precedente dalla Commissione edilizia, ha deciso di redigere un messaggio da presentare al Consiglio comunale per l'approvazione del piano.
B.
Il municipale Elso Paglia, che nel corso della riunione aveva rilevato che il preavviso era stato sottoscritto soltanto da due commissari, gli altri tre membri essendo assenti, ha impugnato la risoluzione municipale dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino che, con decisione del 30 settembre 2003, ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso. Il Governo cantonale, espressi seri dubbi riguardo al carattere di decisione impugnabile della contestata risoluzione municipale, che si limitava a prendere atto del preavviso preliminare, ha ritenuto ch'esso non soggiaceva alle norme della legge organica comunale, del 10 marzo 1987 (LOC) e che, pertanto, non si poneva la questione del quorum previsto dall'art. 70 LOC.
Mediante sentenza del 14 novembre 2003 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un ricorso di Paglia. Negato il carattere di atto impugnabile alla risoluzione municipale litigiosa, i Giudici cantonali hanno rilevato che l'eventuale vizio sarebbe comunque stato sanato con un ulteriore preavviso favorevole della Commissione edilizia del 20 ottobre 2003.
C.
Contro la sentenza della Corte cantonale Elso Paglia insorge al Tribunale federale con un ricorso, chiedendo di annullarla, unitamente alla decisione governativa.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1).
1.2 Il ricorrente, rilevando che la sua legittimazione è stata ammessa dalle Autorità cantonali, la fonda sulla sua qualità di Municipale. La tesi è infondata.
Secondo l'art. 88 OG, il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico, unico rimedio esperibile nella fattispecie, spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale; è irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 125 I 253 consid. 1b, 123 I 279 consid. 3b). Questo rimedio non è dato per tutelare l'interesse generale o meri interessi di fatto (DTF 129 I 113 consid. 1.2). La semplice appartenenza a un'autorità quale suo membro non conferisce una posizione personale giuridicamente protetta ai sensi dell'art. 88 OG, in gioco essendo la tutela di compiti pubblici, e il funzionamento degli organismi pubblici o politici non potendo costituire oggetto di un ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG, previsto per la tutela di diritti individuali (DTF 123 I 41 consid. 5e/ee, 121 I 252 consid. 1a, 112 Ia 174 consid. 3a; causa 1P.730/ 1999, sentenza del 9 giugno 2000, consid. 2, apparsa in RDAT II-2000 n. 65 pag. 246).
1.3 Il ricorrente critica soltanto la mancata applicazione del quorum previsto dall'art. 70 LOC: questa censura riguarda manifestamente il funzionamento di un organismo comunale nell'espletamento dei suoi compiti pubblici ed è quindi irricevibile secondo la giurisprudenza citata; trattandosi di votazioni interne di un'autorità, e non di votazioni popolari, non è dato neppure il ricorso per violazione del diritto di voto dei cittadini secondo l'art. 85 lett. a OG, norma peraltro non invocata dal ricorrente (DTF 123 I 41 consid. 6b, 112 Ia 174 consid. 2; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 151). Né il ricorrente adduce un interesse pratico e attuale all'annullamento dell'impugnato giudizio (DTF 120 Ia 227 consid. 1).
1.4 Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile anche per carenza di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 129 I 113 consid. 2.1). In effetti, quando la decisione impugnata è fondata, come nella fattispecie, su più motivazioni indipendenti, il ricorrente deve impugnarle tutte e dimostrare che ognuna di esse è incostituzionale (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Ora, il ricorrente non censura l'interpretazione data dalle Autorità cantonali alla nozione di decisione impugnabile secondo l'art. 208 cpv. 1 LOC né dimostra perché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, l'asserito vizio non sarebbe stato sanato.
2.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di Iragna, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 8 gennaio 2004
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: