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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_919/2013 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'8 gennaio 2014  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
S.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,  
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 5 novembre 2013. 
 
 
Visto:  
il ricorso del 12 dicembre 2013 (timbro postale) contro il giudizio del 5 novembre 2013 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, 
 
considerando:  
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, 
che il ricorso può criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che l'accertamento - qui controverso - del danno alla salute, della capacità lavorativa dell'assicurato e dell'esigibilità di un'attività professionale, come pure di un loro eventuale peggioramento nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, costituisce una questione di fatto che può dunque essere controllata da questo Tribunale solo in maniera molto limitata (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), 
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa le esigenze formali necessarie poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che in effetti il ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile - la pronuncia impugnata e non spiega nelle debite forme perché l'accertamento del giudice di prime cure che ha negato una modifica sostanziale della sua situazione valetudinaria sottolineando, ora come in passato, l'assenza di un'incapacità lavorativa in un'attività confacente, sarebbe insostenibile, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile, 
che il presidente della corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie, 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 8 gennaio 2014 
 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Meyer 
 
Il Cancelliere: Grisanti