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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_554/2018  
 
 
Sentenza dell'8 gennaio 2019  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
Oggetto 
Divieto d'entrata, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 maggio 2018 dal Tribunale amministrativo federale, Corte VI. 
 
 
Considerando:  
che il 5 giugno 2018 il Tribunale amministrativo federale, conformemente a quanto previsto dagli art. 11b cpv. 1 e 36 lett. b PA (RS 172.021), ha notificato tramite pubblicazione mediante inserzione nel Foglio federale (cfr. FF 2018 2633) a A.________, cittadino italiano senza domicilio conosciuto in Svizzera, che il gravame da lui esperito il 14 novembre 2017 era stato dichiarato inammissibile con sentenza del 28 maggio 2018 e le spese processuali di fr. 250.-- poste a suo carico; 
che, con ricorso del 22 giugno 2018 ove figura un indirizzo a X.________, Emirati Arabi Uniti, l'interessato ha contestato la decisione d'inammissibilità pronunciata dal Tribunale amministrativo federale nonché il divieto d'entrata emanato nei suoi confronti dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM, oggetto del suo gravame del 14 novembre 2017; 
che con lettera del 29 giugno 2018 inviata al sopracitato indirizzo il ricorrente è stato invitato, in applicazione dell'art. 39 cpv. 3 LTF (RS 173.110), a indicare un recapito in Svizzera ed è stato inoltre avvisato che, in caso di non ottemperanza, si sarebbe proceduto mediante pubblicazione in un foglio ufficiale; 
che essendo la lettera del 29 giugno 2018 stata rispedita al Tribunale federale con la menzione  "Unclaimed", il 23 ottobre 2018 questa Corte ha invitato il ricorrente tramite pubblicazione mediante inserzione nel Foglio federale (cfr. FF 2018 5437) a indicarle per iscritto, entro 21 giorni dalla pubblicazione, le generalità e l'indirizzo di una persona in Svizzera a cui notificare con effetto vincolante gli atti giudiziari a lui destinati, con la menzione che se non avesse ottemperato le notificazioni potrebbero allora essere omesse o avvenire mediante pubblicazione nel Foglio federale;  
che entro lo stesso termine il ricorrente è stato inoltre invitato a fornire un anticipo delle spese di fr. 2'000.--; 
che entro il termine assegnato il ricorrente non ha provveduto ad indicare un recapito in Svizzera né a versare l'anticipo richiesto; 
che, sempre tramite pubblicazione mediante inserzione nel Foglio federale avvenuta il 4 dicembre 2018 (cfr. FF 2018 6462), è stato accordato al ricorrente un secondo termine non prorogabile di 14 giorni dalla pubblicazione per fornire l'anticipo delle spese di fr. 2'000.-- esatto il 23 ottobre 2018; 
che veniva inoltre richiamata la sua attenzione sul fatto che se l'anticipo delle spese non fosse versato entro il termine accordato, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che nel termine suppletorio e non prorogabile, scadente in concreto il 3 gennaio 2019 (essendo lo stesso per legge sospeso dal 18 dicembre al 2 gennaio, vedasi art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul conto postale del Tribunale federale, al quale non è pervenuto un avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del gravame (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF
che le spese inutili sono sostenute dal ricorrente, che le ha cagionate (art. 66 cpv. 3 LTF), mentre non non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla Segreteria di Stato della migrazione SEM e al Tribunale amministrativo federale, Corte VI. Un esemplare di questa sentenza, il cui dispositivo viene pubblicato mediante inserzione nel Foglio federale, si trova a disposizione del ricorrente presso il Tribunale federale. 
 
 
Losanna, 8 gennaio 2019 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud