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[AZA] 
B 9/98 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza dell'8 febbraio 2000 
 
nella causa 
 
R.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. L.________, 
 
contro 
 
Fondo di previdenza per il personale della Banca commerciale, 
L.________, opponente, rappresentata dall'avv. 
T.________, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: 
 
R.________ ha lavorato alle dipendenze della Banca commerciale L.________ in qualità di vicedirettore, rapporto di lavoro che è stato disdetto per lettera di licenziamento del 25 novembre 1991 e con effetto dal 31 maggio 1992; 
i dipendenti dell'istituto bancario erano assicurati presso il Fondo di previdenza della Banca commerciale 
L.________ (Fondo), il quale versò all'interessato, per il tramite della Compagnia di assicurazione X.________, la prestazione di libero passaggio completata da interessi; 
alcuni ex-dipendenti della banca, tra i quali R.________, si rivolsero ai membri del Consiglio di fondazione, lamentando in sostanza di essere stati esclusi, in occasione di una parziale ristrutturazione del Fondo avvenuta con effetto dal 1° luglio 1992, dalla ripartizione del patrimonio libero; 
per determinazione del 31 agosto 1992, l'amministrazione del Fondo contrappose che nessun ulteriore diritto sarebbe spettato agli interessati, dopo che essi avevano percepito la prestazione di libero passaggio; 
mediante giudizio 12 dicembre 1994 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, una petizione presentata dall'interessato, con la quale postulava la condanna del Fondo e della Compagnia di assicurazione X.________ al pagamento di un importo da stabilire, pari all'intera riserva matematica, nonché di una somma corrispondente alla sua quota di partecipazione alla ristrutturazione parziale del fondo liberato, ambedue maggiorati di interessi; 
rappresentato dall'avvocato L.________ di G.________, R.________ ha deferito tale pronunzia con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo in via principale la condanna del 
Fondo a versargli gli importi rivendicati e, in via secondaria, il rinvio dell'incarto all'istanza cantonale affinché, esperite le necessarie prove, avesse a determinare le somme di sua spettanza a titolo di avere di vecchiaia al 31 maggio 1992 e di partecipazione alla ridistribuzione parziale del fondo libero della Fondazione; 
con sentenza 26 marzo 1997 il Tribunale federale delle assicurazioni ha accolto l'impugnativa nel senso dei considerandi, annullando il contestato giudizio e rinviando gli atti di causa alla Corte cantonale per complemento d'istruttoria e resa di una nuova pronunzia; 
delucidata la fattispecie interpellando l'avvocato T.________ di C.________, legale del Fondo di previdenza per il personale della Banca commerciale L.________, nonché la patrocinatrice dell'interessato, per giudizio 1° dicembre 1997 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha confermato quanto statuito con pronunzia del 12 dicembre 1994; 
tramite la sua rappresentante, R.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni avverso il giudizio cantonale un nuovo ricorso di diritto amministrativo, mediante il quale chiede, protestate spese e ripetibili, in via principale la condanna della controparte al versamento di un importo da definire, pari all'intero avere di vecchiaia accumulatosi fino al 31 maggio 1992 oltre interessi al 7 %, nonché una somma corrispondente alla sua quota di partecipazione alla ristrutturazione parziale del fondo libero della Fondazione oltre interessi al 7 %, e, in via secondaria, il rinvio dell'incarto alla precedente istanza per esperire nuove prove suscettibili di determinare gli importi di sua spettanza; 
patrocinato dal suo legale, il Fondo di previdenza propone, protestate spese e ripetibili, l'integrale disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a emettere una presa di posizione; 
nei giudizi resi dalla Corte cantonale in data 12 dicembre 1994 e 1° dicembre 1997, come pure nella sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni 26 marzo 1997, è già stato indicato quali siano le norme di legge e statutarie, nonché i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, per cui a detta esposizione può essere fatto riferimento; 
 
nell'ambito del complemento d'istruttoria ordinato da questa Corte, la precedente istanza ha delucidato in modo completo ed esauriente le questioni che richiedevano ulteriore approfondimento, in particolare quelle riguardanti la funzione occupata dal ricorrente in seno all'istituto bancario e la situazione degli altri licenziamenti intervenuti presso la banca in discussione, nonché il tema di sapere se la ristrutturazione del piano assicurativo del Fondo avvenuta con effetto dal 1° luglio 1992 abbia dato luogo o meno ad una ridistribuzione parziale dei fondi liberi; 
dalle suindicate indagini complementari operate in sede cantonale i giudici di prime cure, nella pronunzia 1° dicembre 1997, hanno correttamente dedotto che la fine del rapporto d'impiego di R.________ presso la Banca commerciale 
L.________ non poteva essere considerata dovuta a motivi economici qualificati, ciò che del resto valeva pure per l'insieme delle disdette dei rapporti di lavoro pronunciati dalla medesima banca negli anni 1991 e 1992; 
valutando i nuovi accertamenti effettuati, la precedente istanza ha pure constatato che, secondo le indicazioni fornite dal convenuto il 26 giugno 1997, il miglioramento del piano previdenziale era avvenuto mediante pagamento da parte del Fondo di previdenza di un premio unico di fr. 1 288 054. 20, nonché con l'aumento dei premi a carico del personale e del datore di lavoro; 
non vi era dunque stata alcuna ridistribuzione del fondo, bensì un reinvestimento del capitale in favore delle somme d'acquisto all'entrata per una determinata cerchia di persone; 
d'altra parte, la ristrutturazione in oggetto era avvenuta in epoca successiva all'uscita del ricorrente dal novero dei dipendenti della banca, per cui R.________, anche per questo motivo, non poteva vantare alcuna pretesa sui miglioramenti previdenziali messi in atto dopo il suo licenziamento; 
ne deriva che gli accertamenti ordinati da questa Corte con la sentenza del 26 marzo 1997 consentono di affermare che l'opinione espressa dal Tribunale cantonale delle assicurazioni nel giudizio 12 dicembre 1994 era esatta; 
nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente fa valere che il complemento d'istruttoria sarebbe comunque carente, in particolare riguardo alla funzione da lui assunta in seno all'istituto bancario ed ai motivi di soppressione della stessa, nonché per quel che attiene al modo in cui l'importo unico usato dal Fondo era stato riversato per far fronte al miglioramento delle condizioni di coloro che continuavano a farne parte dopo il 31 maggio 1992; 
tuttavia, queste argomentazioni non apportano nuovi elementi decisivi e, come lo ha esposto pertinentemente l'opponente nella risposta al gravame, R.________ non fa altro che ribadire le tesi già sostenute in precedenza; 
a tal proposito si appalesa priva di rilevanza anche la specifica censura sollevata in questa sede, secondo la quale l'istituto di previdenza si sarebbe rifiutato di produrre un rapporto allestito dalla Società di revisione bancaria (SRB) in data 12 febbraio 1991; 
infine, come lo ha fatto notare in modo pertinente la precedente istanza nel giudizio impugnato, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva già reso una sentenza, il 10 giugno 1996, riferita ad un vicedirettore attivo nella medesima banca, concernente in parte i temi oggi litigiosi nella presente vertenza (sentenza inedita 10 giugno 1996 in re M., B 38/94); 
nell'indicata pronunzia, questa Corte aveva segnatamente rilevato che la Banca commerciale L.________ si era ristrutturata, ma che essa aveva continuato la sua attività trasformandola, e che da banca universale era passata a banca prevalentemente gestionale, con ridimensionamento di un settore e rafforzamento di un altro, per cui non era dato un caso di licenziamento per ragioni economiche qualificate ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTF 117 V 302 consid. 7c); 
da un altro lato, nella medesima sentenza il Tribunale federale delle assicurazioni aveva constatato che il Fondo non aveva attuato alcuna liquidazione, fosse pure parziale, ma che aveva semplicemente ristrutturato, a decorrere dal 1° luglio 1992, il proprio piano assicurativo; 
ora, a questo stadio della procedura in oggetto, non vi è motivo di scostarsi da quanto affermato in quella circostanza, gli accertamenti ad opera dei primi giudici conducendo, riservate le specificità del caso in esame, alle medesime conclusioni di allora; 
in esito alle suesposte considerazioni, il ricorso si rivela infondato e dev'essere respinto, mentre merita conferma il giudizio impugnato; 
 
per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 8 febbraio 2000 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Giudice presidente la IVa Camera: 
 
Il Cancelliere: