Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_55/2017
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Sentenza dell'8 febbraio 2017
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Luca Loser,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
revoca della licenza di condurre veicoli a motore,
ricorso contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________, nato nel 1935, ha conseguito la licenza di condurre nel 1961. Non ha precedenti in materia di circolazione stradale. Il 12 marzo 2014, alle ore 12.52, egli circolava sull'autostrada A2 a una velocità punibile, accertata tramite rilevazione radar, di 146 km/h, laddove vige il limite di 120 km/h.
B.
Il 18 marzo 2014, egli è circolato nell'abitato di X.________ a una velocità accertata con un apparecchio laser di 77 km/h, già dedotto il margine di tolleranza, laddove vige il limite di 50 km/h. Interrogato dalla polizia il giorno seguente, ha accettato le risultanze del rilevamento tecnico della velocità. La Sezione della circolazione gli ha notificato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Il 24 giugno 2014 l'ha revocata per tre mesi.
C.
Mediante decreto di accusa del 10 giugno 2014, il Procuratore pubblico l'ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione secondo l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (RS 741.01; LCStr), condannandolo alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, di fr. 19'500.--, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 650.-- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 1'500.--. In seguito all'opposizione sollevata dall'accusato, con giudizio dell'8 maggio 2015 la Pretura penale ha confermato l'imputazione, riducendo tuttavia a fr. 6'150.-- la pena pecuniaria (15 aliquote giornaliere da fr. 410.-- l'una), il periodo di prova a due anni e la multa a fr. 1'000.--. Adita dall'interessato, con decisione del 24 settembre 2015 la Corte di appello e di revisione penale (CARP), ha confermato la condanna e la pena. Con sentenza 6B_1125/2015 del 30 novembre 2015, la Corte di diritto penale del Tribunale federale ha respinto in quanto ammissibile un ricorso dell'interessato.
D.
Con decisione dell'8 giugno 2016 il Consiglio di Stato, dopo aver sospeso la pratica in attesa del giudizio penale, ha confermato il provvedimento amministrativo, rilevando d'essere di massima vincolato all'accertamento dei fatti compiuto nella sede penale. L'interessato è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, che con giudizio del 12 dicembre 2016 ha respinto il ricorso.
E.
Avverso questa pronunzia A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla e di non revocargli la licenza di condurre.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche.
1.2. Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Inoltre, quando il ricorrente invoca, come in concreto, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 229 consid. 4.1), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41).
2.
2.1. In relazione alla censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti, la Corte cantonale, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ricordato che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, precisando le condizioni per scostarsene (DTF 129 II 312 consid. 2.4 pag. 315). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale.
2.2. L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica differente dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento della messa in pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101 seg.; 137 I 363 consid. 2.3.2; sentenza 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 3.2, in: RtiD I-2014 n. 47; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 90.2 pag. 686 segg.). La Corte cantonale ha infine ricordato che per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, rilevato tuttavia che la durata minima della revoca non può essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr; sentenza 1C_368/2016 del 16 novembre 2016 consid. 2).
3.
3.1. Il ricorrente, relativamente all'episodio del 18 marzo 2014, sostiene che la decisione impugnata si fonderebbe su un accertamento dei fatti errato e incompleto e, di riflesso, su un'erronea applicazione del diritto. Ciò poiché su quella strada, diritta e sgombra da ogni ostacolo, non vi sarebbe alcun cartello stradale indicante il limite di velocità consentito. Data la conformazione della strada e dell'ambiente circostante, non avrebbe potuto né avrebbe dovuto sapere che sul quel tratto vige il limite di 50 km/h.
3.2. Sostenendo, in maniera del tutto generica, che in presenza di un procedimento amministrativo e penale fondati sulla medesima situazione fattuale, l'autorità amministrativa non sarebbe tenuta ad attenersi agli accertamenti di fatto eseguiti dal giudice penale, il ricorrente non si confronta con la citata giurisprudenza, rettamente posta a fondamento dell'impugnata decisione. In tale ambito egli richiama, manifestamente a torto, la sentenza 6B_165/2015 del 1° giugno 2016, pubblicata in DTF 142 IV 137 e il relativo cambiamento della giurisprudenza. La stessa è infatti ininfluente per il caso in esame, visto che, come pure a ragione ritenuto nella decisione impugnata, essa riguarda un'altra fattispecie, ossia una grave infrazione qualificata alle norme di circolazione ai sensi dell' art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr , in particolare gli eccessi di velocità contemplati dal suo cpv. 4 lett. a-d (cosiddetto reato di pirateria della strada).
3.3. Adduce, senza confrontarsi con la sopraccitata giurisprudenza (DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101), che l'apertura di un procedimento amministrativo fondato sul medesimo complesso di fatti, costituirebbe una violazione del principio "ne bis in idem", accennando al riguardo alla sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 10 febbraio 2009 nella causa
Zolotoukhine contro Russia. Con questo accenno il ricorrente disattende tuttavia che con sentenza del 4 ottobre 2016 nella causa
Rivard contro Svizzera (pubblicata in: Plädoyer 2016 pag. 70 e fondata sulla DTF 137 I 363), la Corte europea dei diritti dell'uomo, riferendosi anche alla causa
Zolotoukhine, ha ritenuto la conformità della coesistenza delle suddette procedure prevista dalla LCStr con l'art. 4 n. 1 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU, negando la violazione del principio "ne bis in idem".
3.4. L'insorgente sostiene poi che non avrebbe superato la velocità comportante la commissione di un'infrazione grave delle norme della circolazione e che, semmai, l'eventuale superamento sarebbe dovuto alla segnaletica carente. Circa la mancata contestazione degli accertamenti fattuali in ambito penale, rimproveratagli nella decisione impugnata, egli sostiene che non vi avrebbe proceduto perché nel corso del relativo procedimento non sarebbe stato a conoscenza delle novità fattuali e giurisprudenziali che sarebbero sorte una volta conclusosi. Aggiunge, secondariamente, che si sarebbe aspettato, con riferimento al principio "ne bis in idem", che il procedimento amministrativo sarebbe stato archiviato senza ulteriori formalismi, dal momento che avrebbe ricalcato il medesimo complesso fattuale di quello penale.
Ora, spetta al ricorrente assumere le conseguenze di questa errata strategia difensiva, ritenuto ch'egli era stato informato dell'apertura di un procedimento amministrativo e che, secondo la nota prassi, quest'ultimo si fonda di massima sui fatti accertati nel giudizio penale. Gli spettava quindi contestarli compiutamente in quella sede.
3.5. Per di più, la pretesa assenza di segnaletica stradale che indicherebbe la velocità massima consentita sul tratto prima della rotonda di X.________ e quello dopo la stessa, come la pretesa assenza ingiustificata di segnaletica stradale indicante il limite di velocità in quella zona, nonché la natura della strada percorsa e la tesi secondo cui le caratteristiche, la configurazione dei luoghi e l'assenza di passaggi pedonali gli avrebbero permesso di ritenere che il limite di velocità applicabile fosse di 80 km/h, come stabilito nella decisione della CARP e nella sentenza 6B_1125/2015 della Corte di diritto penale del Tribunale federale, non regge. Del resto, il ricorrente si limita a riproporre le censure addotte in quelle sedi.
3.6. Accennando al principio della proporzionalità in relazione al sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi in materia di circolazione stradale e del relativo schematismo, ch'egli di per sé non critica (al riguardo vedi MIZEL, op. cit., pag. 434), il ricorrente si limita a rilevare, in maniera del tutto generica, che nell'applicazione delle soglie limite la differenziazione tra "località" e "fuori località" non dovrebbe seguire la disposizione della segnaletica, ma dovrebbe essere effettuata dall'autorità amministrativa di volta in volta tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto. L'assunto non dev'essere esaminato oltre, rilevato che la CARP ha ritenuto che l'infrazione ha avuto luogo all'interno di una località, come confermato nella sentenza 6B_1125/2015.
3.7. Il ricorrente contesta la correttezza della misurazione e le competenze degli agenti di polizia coinvolti. Adduce che non si saprebbe chi ha posizionato il radar, né chi avrebbe eseguito il controllo e neppure che gli agenti disponessero delle necessarie conoscenze specialistiche, per cui la velocità rimproveratagli non costituirebbe una prova del contestato superamento.
Nella decisione impugnata al riguardo è stato ritenuto, tra l'altro, che la sanzione penale è stata emanata anche tenendo conto delle chiare e univoche dichiarazioni rese dall'imputato, che non aveva criticato le risultanze del rilevamento tecnico della velocità, né contestato l'attendibilità dello strumento di misurazione e le competenze degli agenti coinvolti. La Corte cantonale ha quindi stabilito che non era necessario verificare la correttezza della misurazione, visto che il ricorrente, assistito da un legale in ambedue i procedimenti (essendo irrilevante ch'egli non lo fosse semmai al momento in cui ha rilasciato le predette dichiarazioni davanti alla polizia), ha esaurito tutti i rimedi di diritto a sua disposizione, nel cui ambito poteva contestare compiutamente tali fatti. Ne ha concluso che la buona fede processuale e il suo dovere di collaborazione gli imponevano di far valere queste critiche, motivandole già nel quadro del procedimento penale. Il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non critica questa conclusione, che è peraltro corretta (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1 pag. 299 seg.; 128 II 139 consid. 2c pag. 143; sentenze 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 3.3 e 1C_146/2015 del 7 settembre 2015 consid. 2.2).
3.8. Il ricorrente sostiene che necessiterebbe assolutamente, a titolo professionale, di poter condurre un'autovettura per potersi spostare liberamente allo scopo di occuparsi di diverse società, asseritamente da lui gestite. Con questo accenno, ricordata la chiara scelta operata al proposito dal Legislatore federale, egli disattende che neppure in presenza di circostanze particolari si potrebbe scendere al di sotto della durata minima della revoca, regola che vale addirittura per autisti professionali (DTF 135 II 334 consid. 2.2; 134 II 39 consid. 3 pag. 43; sentenza 1C_295/2014 del 23 giugno 2014 consid. 3 e rinvii).
4.
4.1. In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
4.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della circolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
Losanna, 8 febbraio 2017
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Merkli
Il Cancelliere: Crameri