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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
C 149/03 
 
Sentenza dell'8 marzo 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Buerki Moreni, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
V.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Sergio Sciuchetti, corso Pestalozzi 21b, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, Grabenstrasse 8, 7001 Coira, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Coira 
 
(Giudizio del 29 aprile 2003) 
 
Fatti: 
A. 
V.________, nata nel 1973, di professione venditrice, coniugata e madre di un bambino nato il 18 luglio 2001, si è iscritta all'assicurazione contro la disoccupazione con effetto dal 6 settembre 2002, percependo le relative indennità fino al 31 dicembre 2002. 
 
Dopo aver esperito alcuni accertamenti circa la possibilità dell'assicurata di affidare il figlio alle cure di terzi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e nonostante avesse appreso dalla stessa che di tale compito si sarebbe potuto occupare il marito dopo il lavoro, con decisione del 19 dicembre 2002 l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) ha dichiarato V.________ inidonea al collocamento negandole di conseguenza il diritto all'indennità di disoccupazione dal 6 settembre 2002. 
B. 
Chiedendo l'annullamento del provvedimento e facendo valere la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa "durante tutto l'anno, i giorni festivi, nel fine settimana, la sera e di notte", l'interessata, che nella primavera del 2003 avrebbe dato alla luce un secondo figlio, si è aggravata al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, il quale per pronuncia del 29 aprile 2003 ha respinto il ricorso. 
C. 
Avverso il giudizio cantonale, l'assicurata, patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede di essere riconosciuta idonea al collocamento nel periodo settembre - dicembre 2002. 
 
Pendente lite il patrocinatore della ricorrente ha trasmesso copia del contratto di lavoro concluso dall'interessata con la B.________ SA, in virtù del quale V.________ è stata assunta al 50% e con effetto dal 1° giugno 2003 quale aiuto cameriera. 
 
L'UCIAML come pure il Segretariato di Stato dell'economia hanno rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è l'idoneità al collocamento di V.________, in particolare la sua disponibilità, negata dalle istanze precedenti, ad assumere un'occupazione la sera dalle ore 19, durante i fine settimana e nei giorni festivi, nonostante la necessità di dedicarsi alle cure del figlio in tenera età e nonostante l'esistenza, al momento determinante, di un'ulteriore gravidanza. 
1.1 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche alla LADI. Nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). 
1.2 Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). 
2. 
2.1 Dalla pronunzia impugnata emerge che il Tribunale cantonale ha ritenuto la ricorrente inidonea al collocamento, da un lato poiché la disponibilità a svolgere attività lavorativa la sera dopo le ore 19 e durante il sabato e la domenica non poteva essere considerata sufficiente, dall'altro in quanto lo stato di gravidanza rendeva la collocabilità ancor più difficile. In particolare, per la Corte di prima istanza un'eventuale attività di aiuto panettiera o di operaia di fabbrica con turni notturni, oltre ad essere fortemente limitata dalle norme a tutela delle lavoratrici incinte (art. 35 segg. legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio [LL]) e ad essere difficilmente reperibile nel Moesano, non avrebbe potuto entrare in linea di conto poiché, già solo in considerazione degli orari, mal avrebbe potuto conciliarsi con gli obblighi familiari. Quanto all'eventualità di un impiego quale donna delle pulizie, detto Tribunale - in ragione della situazione personale dell'assicurata - ha invece reputato troppo pesante l'attività. 
2.2 Nel ricorso di diritto amministrativo l'interessata sostiene che la sua disponibilità serale e nei fine settimana sarebbe stata sufficiente a farla ritenere idonea al collocamento, lo stato di gravidanza non ostando per contro al riconoscimento di tale idoneità. Alla Corte giudicante rimprovera quindi di non avere preso in considerazione la possibilità di un lavoro quale cameriera, attività attualmente svolta dalla stessa. 
3. 
3.1 Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3). 
3.2 Questa Corte ha già avuto modo di esprimersi sulla particolare situazione esistente nell'industria alberghiera nei grandi agglomerati e di ritenere idonea al collocamento una madre divorziata in grado di lavorare come cameriera solo la sera. In proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha posto l'accento, oltre sul fatto che il determinato settore soffriva (allora) di una notevole carenza di personale, sulla circostanza che lo stesso necessita di manodopera disposta a lavorare a degli orari ritenuti inusuali in altre professioni (DLA 1980 no. 24 pag. 49 seg. consid. 1 e 2). Medesimo discorso è stato fatto in merito all'idoneità al collocamento di una persona assicurata, disposta a lavorare la sera quale donna delle pulizie dopo che di giorno doveva occuparsi dei figli, posto che l'attività specifica veniva (viene) notoriamente svolta in questa fascia oraria (sentenza inedita del 21 aprile 1993 in re T., C. 120/92). Per il resto questo Tribunale ha pure avuto modo di rilevare che non è inusuale per una persona, che lavora fino a notte, doversi occupare il mattino seguente di compiti assistenziali o educativi (sentenza del 12 febbraio 2003 in re N., C 205/02, consid. 5.2). 
3.3 Viste le particolarità vigenti negli specifici settori d'attività, la possibilità, per l'assicurata, di reperire sul mercato generale del lavoro e nel periodo determinante un posto quale cameriera o quale donna delle pulizie negli orari serali e nei fine settimana può essere ammessa. Nemmeno risulta dagli atti che la ricorrente, in particolare in considerazione della nascita del secondo figlio, abbia posto limiti di durata nell'esercizio di un'attività lucrativa. La situazione non è pertanto paragonabile a quella di quegli assicurati che sin dall'inizio sono disposti a lavorare per un periodo determinato e limitato. 
 
In tali condizioni, si deve ritenere che vi era disponibilità temporale sufficiente per svolgere le mansioni summenzionate. L'idoneità al collocamento di V.________ nel periodo contestato dovendo di conseguenza essere ammessa, non mette conto di esaminare se la produzione del nuovo mezzo di prova (contratto di lavoro con la B.________ SA), trasmesso posteriormente alla scadenza del termine di ricorso (art. 106 cpv. 1 e 132 OG) e al di fuori di un secondo scambio degli allegati, sia o meno ammissibile (si confronti in proposito DTF 127 V 353). 
4. 
In simili circostanze resta da esaminare l'incidenza della nuova gravidanza sull'idoneità al collocamento dell'assicurata nel periodo in questione. 
4.1 A proposito della gravidanza, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che essa non osta di principio alla disponibilità a svolgere un'attività lucrativa (DLA 1979 no. 20 pag. 108 consid. 2; si veda in proposito anche il tenore dell'art. 28 cpv. 1 e 4 LADI). 
4.2 Per quanto attiene inoltre all'autorizzazione al lavoro di cui all'art. 15 cpv. 1 LADI, la Legge sul lavoro e le relative ordinanze, a cui fa riferimento la Corte di prima istanza, non sanciscono divieti o impedimenti tali da non poter ammettere una collocabilità così come intesa dalla richiedente (si vedano in proposito gli art. 35, 35a e 35b LL, e l'art. 61 dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, OLL 1, RS 822.111; Margrith Bigler-Eggenberger, Die Arbeitslosenversicherung, das Stillen und das Diskriminierungsverbot, in: Recht 1998 pag. 42 seg.). In particolare, il divieto di occupare donne incinte dalle ore 20 alle 6 riguarda solo le ultime otto settimane di gravidanza (art. 35a cpv. 4 LL). Per il resto, l'art. 61 cpv. 1 OLL1 - secondo cui le donne incinte che esercitano la loro attività principalmente in piedi beneficiano, a partire dal quarto mese di gravidanza, di un riposo giornaliero di dodici ore e, oltre alle pause previste all'articolo 15 della legge, di una breve pausa di dieci minuti dopo ogni periodo di due ore di lavoro - rispettivamente il capoverso 2 - per cui a partire dal sesto mese di gravidanza le attività esercitate in piedi vanno limitate complessivamente a quattro ore giornaliere - non avrebbero ostato allo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'assicurata. In effetti, nel periodo contestato, l'interessata sarebbe stata in grado di lavorare almeno fino alle ore 23 nel rispetto delle pause, ossequiando pure quella giornaliera di dodici ore. 
4.3 Anche da questo punto di vista l'assicurata dev'essere considerata idonea al collocamento e dev'esserle pertanto riconosciuto il diritto ad indennità di disoccupazione dal mese di settembre al mese di dicembre 2002. 
5. 
In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso dev'essere accolto, mentre sia il giudizio impugnato che la decisione amministrativa contestata vanno annullati. 
6. 
Vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto a ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG; RCC 1987 pag. 286 consid. 6). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo la decisione del 19 dicembre 2002 e il giudizio impugnato del 29 aprile 2003 sono annullati, V.________ essendo da ritenere idonea al collocamento dal 6 settembre 2002 al 31 dicembre 2002. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
L'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni verserà alla ricorrente la somma di fr. 2000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Cassa disoccupazione SEI, Bellinzona, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e al Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 8 marzo 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: