Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_104/2022
Sentenza dell'8 marzo 2022
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Herrmann, Presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliera Corti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Monica Melcon,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
spese e ripetibili (accesso necessario),
ricorso contro la sentenza emanata il 28 dicembre 2021 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2021.147).
Fatti:
A.
A.a. Al fine di ottenere dal vicino B.________, proprietario del fondo particella n. 1558 RFD di X.________, la concessione di una servitù di accesso necessario in favore del proprio fondo particella n. 2912 RFD di Y.________, A.________ ha avviato in data 4 marzo 2020 una procedura di conciliazione presso la Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. La procedura è stata sospesa all'udienza del 15 settembre 2020 per trattative fra le parti.
A.b. Sei mesi più tardi il Pretore ha chiesto alle parti se la procedura di conciliazione fosse da stralciare o se andasse invece rilasciata l'autorizzazione ad agire. Il 18 marzo 2021, A.________ ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ad agire, mentre B.________ ha inoltrato in data 19 marzo 2021 diversi documenti, fra i quali una lettera in tedesco, nella quale dichiarava in sostanza di lasciar cadere senza riserve le condizioni da lui poste. Il 22 marzo 2021 il Pretore ha rilasciato l'autorizzazione ad agire a A.________, ponendo le relative spese a carico dell'istante che le aveva anticipate.
A.c. In data 25 marzo 2021 sono pervenuti al Pretore altri documenti da parte di B.________, fra i quali una comunicazione di posta elettronica alla legale di A.________ - di tenore identico a quanto precedentemente comunicato -, nella quale ribadiva di lasciar cadere le condizioni inizialmente poste per la concessione della servitù di passo necessario. Il Pretore ha risposto quattro giorni più tardi che aveva nel frattempo già concesso a A.________ l'autorizzazione ad agire.
A.d. A.________ ha avviato la causa con l'inoltro di una petizione in data 7 giugno 2021. In risposta, B.________ ha dichiarato (prima in tedesco, in seguito con allegato in italiano) di aderire alla domanda. Così invitato da A.________, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli con decreto 20 settembre 2021, autorizzando A.________ a far iscrivere la servitù a proprie spese nel registro fondiario, non senza aver preliminarmente sentito B.________, il quale in data 15 agosto 2021 gli ha precisato di aver aderito alla richiesta di giudizio sin dal 2 marzo precedente e di aver ribadito altre due volte il proprio accordo, anche con un messaggio direttamente alla legale di parte attrice, chiedendo pertanto di essere tenuto indenne da spese. Il Pretore ha nondimeno posto a carico di B.________ oneri processuali di fr. 500.-- per la causa di merito, fr. 500.-- per la procedura di conciliazione (ovvero metà della tassa) e fr. 4'300.-- per ripetibili.
A.e. B.________, con scritto in tedesco 16 ottobre 2021 e traduzione del 20 ottobre 2021, si è aggravato presso il Pretore della messa a suo carico delle spese giudiziarie. Quest'ultimo, considerato l'atto quale "appello", lo ha trasmesso per competenza alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
B.
Il Tribunale di appello, sentito A.________ che ha presentato in data 6 dicembre 2021 le proprie osservazioni, ha parzialmente accolto, con la qui impugnata sentenza 28 dicembre 2021, il reclamo di B.________, e ha riformato il decreto di stralcio nel senso che non vengono riscosse spese né assegnate ripetibili per la causa di merito, mentre le spese della procedura di conciliazione sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna.
C.
Con ricorso in materia civile 9 febbraio 2022, A.________ (di seguito: ricorrente) insorge presso il Tribunale federale, chiedendo la riforma della decisione 28 dicembre 2021 del Tribunale di appello nel senso di respingere il reclamo di B.________ (di seguito: opponente) e di confermare la decisione di stralcio 20 settembre 2021 del Pretore.
Non sono state chieste determinazioni, ma sono stati acquisiti gli atti cantonali.
Diritto:
1.
1.1. La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale ( art. 75 cpv. 1 e 2 LTF ) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria il cui valore litigioso (corrispondente agli importi dovuti per le spese giudiziarie e le ripetibili, sola questione litigiosa rimasta aperta avanti al Tribunale di appello, v. DTF 144 III 164 consid. 1) non raggiunge il limite di fr. 30'000.-- posto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso in materia civile sarebbe in tal caso aperto unicamente qualora fosse sollevata una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF; DTF 141 III 159 consid. 1.2), ciò che il ricorrente non pretende né appare di primo acchito essere il caso. In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
1.2. Il ricorrente non ha formulato alcun ricorso sussidiario in materia costituzionale. Il titolo dell'allegato, chiaro ed univoco, fa menzione unicamente del ricorso in materia civile. Nemmeno a titolo eventuale il ricorrente chiede che il suo ricorso sia trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale. Per prassi costante, tuttavia, il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso senza riguardo alla sua denominazione, quand'anche errata, se le relative condizioni di ammissibilità sono rispettate (DTF 140 III 571 consid. 1.5 con rinvio; 136 II 497 consid. 3.1; 134 III 379 consid. 1.2), ciò che va verificato qui di seguito, con riferimento alle singole censure.
1.3. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF su rinvio dell'art. 117 LTF; DTF 147 II 44 consid. 1.2 con rinvio). Questo significa che egli deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità inferiore, che può rettificare o completare d'ufficio se il loro accertamento è avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF ( art. 118 cpv. 1 e 2 LTF ). Di particolare rilevanza è in questo contesto ovviamente la violazione del divieto d'arbitrio giusta l'art. 9 Cost. (Hansjörg Seiler, in Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2a ed. 2015, n. 3 e 4 ad art. 118 LTF; sentenza 4D_13/2015 del 3 giugno 2015 consid. 2).
2.
Rimasti indiscussi tanto l'ammontare delle spese processuali quanto quello delle ripetibili, controverso è unicamente il riparto delle medesime fra le parti.
2.1. Giusta l'art. 106 CPC, le spese giudiziarie - costituite dalle spese processuali e dalle spese ripetibili ( art. 95 cpv. 1 lett. a e b CPC ) - sono poste a carico della parte soccombente (cpv. 1) oppure sono ripartite secondo l'esito della procedura (cpv. 2). In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Il principio della soccombenza si fonda sull'idea che le spese giudiziarie vanno sopportate da colui che le ha causate, dando per scontato che sia la parte soccombente ad aver occasionato tali spese (DTF 145 III 153 consid. 3.3.1, con riferimento all'appellante che ritira il proprio appello). Il giudice può tuttavia prescindere dai suddetti principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità nelle ipotesi previste all'art. 107 CPC, in specie quando circostanze speciali facciano apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura (così secondo la clausola generale dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
La decisione di ripartizione delle spese si fonda essenzialmente sul potere di apprezzamento del giudice (art. 4 CC). Il Tribun ale federale interviene unicamente nel caso in cui l'autorità cantonale abbia abusato del proprio potere d'apprezzamento, riferendosi a criteri privi di pertinenza o, al contrario, omettendo di prendere in considerazione fattori essenziali; il Tribunale federale interviene infine qualora la decisione si riveli manifestamente iniqua nel risultato oppure leda in maniera inaccettabile il sentimento di giustizia (DTF 142 III 336 consid. 5.3.2; v. pure sentenza 5A_5/2019 del 4 giugno 2019 consid. 3.3.1).
2.2. Il Tribunale di appello ha ritenuto, in fatto, che - diversamente da quanto accertato dal Pretore - l'opponente aveva dichiarato di aderire alla richiesta del ricorrente non solo il 25 marzo 2021, dopo il rilascio dell'autorizzazione ad agire, bensì già il 19 marzo 2021, ovvero prima del 22 marzo 2021, data in cui il Pretore aveva rilasciato l'autorizzazione a procedere (
supra consid. in fatto A.b). Il Pretore avrebbe allora dovuto riattivare la procedura di conciliazione e registrare l'acquiescenza dell'opponente a verbale, con effetto di forza giudicata (art. 208 CPC). Inoltre, fra i documenti fatti pervenire al Pretore in data 25 marzo 2021 dall'opponente figurava pure la lettera che quest'ultimo aveva trasmesso per posta elettronica alla legale del ricorrente, nella quale confermava ancora una volta di acquiescere alla richiesta.
In diritto, i Giudici cantonali ne hanno dedotto che già appariva dubbia la validità dell'autorizzazione ad agire rilasciata dal Pretore. Sia come sia, l'inoltro della causa di merito da parte del ricorrente oltre due mesi dopo (in data 7 giugno 2021) appariva priva di senso, posta la già espressa acquiescenza dell'opponente. Tanto più che il Pretore ne aveva fatto espressa menzione nella decisione di stralcio del 20 settembre 2021, ciò che avrebbe dovuto spingerlo a domandarsi quale interesse giuridicamente protetto avesse il ricorrente per procedere. A torto, dunque, il Pretore avrebbe statuito come se l'acquiescenza fosse intervenuta solo dopo l'inoltro della petizione. Il Tribunale di appello ne ha dedotto che le spese della procedura di conciliazione avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico dell'opponente, ma in assenza di conclusioni ricorsuali in tal senso non occorreva esprimersi in proposito. Non potevano invece essere poste a suo carico le spese relative all'azione di merito, che in verità avrebbe dovuto essere respinta in ordine. Il Tribunale di appello ha concluso che - applicando senza dirlo l'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC in luogo dell'art. 106 cpv. 1 CPC - appariva opportuno rinunciare del tutto al prelievo di spese e a una condanna dell'opponente al versamento di ripetibili.
2.3. Ci si può preliminarmente chiedere se le censure in fatto sollevate dal ricorrente siano ammissibili. Il relativo capitolo ricorsuale consiste in una narrazione libera della fattispecie, dalla prospettiva del ricorrente, arricchita da una miriade di dettagli privi di pertinenza e comunque non emergenti dal giudizio impugnato; inoltre, una censura che operi la dovuta distinzione fra apprezzamento dei fatti e constatazione arbitraria degli stessi - quest'ultima, sola censura ammissibile in questa sede (
supra consid. 1.3) - non si individua nell'allegato ricorsuale. Comunque sia, l'unica reale censura in fatto (proposta peraltro erroneamente nel capitolo "in diritto" del gravame) - secondo la quale la comunicazione di acquiescenza da parte dell'opponente sarebbe pervenuta al ricorrente al più presto il 25 marzo 2021, ossia dopo l'emanazione dell'autorizzazione a procedere - appare irrilevante: quest'ultimo aveva avuto tutto il tempo di prenderne atto (oltre due mesi), e avrebbe di conseguenza senz'altro potuto rinunciare all'inoltro dell'azione di merito, come rettamente esposto dai Giudici cantonali.
In quanto ammissibili, le censure in fatto del ricorrente si rivelano infondate.
2.4. Le censure in diritto sollevate dal ricorrente appaiono per più ragioni inammissibili: in primo luogo, in nessun momento del suo ricorso il ricorrente - che non si è manifestamente accorto che l'unico rimedio di diritto a sua disposizione era, in ragione dell'esiguo valore di lite (
supra consid. 1.1
in fine), quello del ricorso sussidiario in materia costituzionale - pretende di essere confrontato con un'applicazione arbitraria e insostenibile del diritto, avvalendosi espressamente del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.). Ciò premesso, e volendo nondimeno far bastare la censura secondo la quale il Tribunale di appello sia giunto ad un risultato manifestamente iniquo e ingiusto (
supra consid. 2.1
in fine), la censura si appalesa comunque inammissibile: giustificando un proprio interesse a una sentenza giudiziaria con "il (molto probabile) rischio di vedersi successivamente rimproverare da B.________ di averlo reso vittima di un ulteriore 'Betrug' [...]", egli si limita a enunciare ipotesi ed evocare fatti che non hanno alcun fondamento nella sentenza impugnata, e ad allegare circostanze irrilevanti, segnatamente le spese di costituzione di una servitù prediale con un altro vicino già prese a proprio carico e la pretesa disponibilità di tutte le altre parti coinvolte nella vicenda.
3.
Ne discende che il ricorso, trattato come ricorso sussidiario in materia costituzionale (Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 119 LTF), appare, nella ridotta misura della sua ricevibilità, infondato. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente (art. 68 cpv. 1 LTF), che non è stato invitato ad esprimersi davanti alla sede federale e non è dunque incorso in spese (e che in ogni modo non è patrocinato da un avvocato; v. DTF 135 III 127 consid. 4; 133 III 439 consid. 4).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso in materia civile, trattato come ricorso sussidiario in materia costituzionale, è respinto nella misura in cui è ammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 marzo 2022
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Corti