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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_176/2020  
 
 
Sentenza dell'8 aprile 2020  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
GastroSocial Cassa di compensazione, via Gemmo 11, 6903 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 gennaio 2020 (31.2019.12). 
 
 
Visto:  
la decisione su opposizione del 16 maggio 2019 con cui la GastroSocial Cassa di compensazione ha domandato ad A.________ il risarcimento del danno nel senso dell'art. 52 LAVS per complessivi fr. 93'006.75 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AS e AF non soluti dalla X.________ SA per il 2017, inclusi spese amministrative, spese d'esecuzione, tasse d'ingiunzione e interessi di mora, 
il giudizio del 28 gennaio 2020 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame di A.________ e confermato la decisione impugnata, 
il ricorso inoltrato da A.________ al Tribunale federale il 2 marzo 2020 (timbro postale) e la domanda di assistenza giudiziaria, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che il Tribunale cantonale, constatato che il ricorrente nella sua veste di amministratore unico di una SA ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. in particolare l'art. 716a cpv. 1 n. 5 CO che prevede che ad ogni amministratore spetta l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni), ne ha accertato la negligenza, in quanto egli ha omesso di attivarsi e di compiere quanto doveva apparire importante e ragio-nevole in tale ambito, rendendo così impossibile liberarsi dalle sue responsabilità pretendendo un'inconsapevolezza della situazione so-cietaria, 
 
che il Tribunale cantonale ha infine pure accertato che il ricorrente non ha fatto valere, né tanto meno reso verosimile, l'esistenza di motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (sul tema cfr. DTF 108 V 183 consid. 1b pag. 186 seg., rispettivamente 108 V 189 consid. 2b pag. 193 seg., come pure sentenza 9C_861/2018 del 12 marzo 2019 consid. 4.2.2), idonei a sgravarlo dalla sua responsabilità, 
che il ricorrente si limita in sostanza ad affermare in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266 con riferimenti) che non era lui a "comandare", ovvero a dirigere la società ma altre persone, di cui chiede peraltro il perseguimento ai sensi dell'art. 52 LAVS
che così facendo, il ricorrente non si confronta con i considerandi del giudizio impugnato e non spiega né tanto meno motiva (sulla questione della motivazione riferita al tema della causa, cfr. DTF 139 II 233 consid. 3.2 pag. 236 con riferimenti) perché il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto (cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti nel senso dell'art. 97 cpv. 1 LTF (cfr. DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 367 seg.; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), 
che segnatamente il ricorrente non si raffronta con i doveri inalienabili dell'amministratore unico di una società anonima derivanti dall'art. 716a cpv. 1 n. 5 CO, in particolare quello di vegliare affinché i contributi paritetici fossero versati (cfr. art. 14 LAVS, rispettivamente 34 segg. OAVS), 
che anche la censura relativa alla data dell'assunzione della carica quale amministratore unico della SA è inconferente nella risoluzione della vertenza, in cui il risarcimento concerne l'anno 2017 per il quale non vi è contestazione sulla sua funzione di amministratore unico della società con firma individuale, come da iscrizione a registro di commercio, 
che infine l'asserzione secondo cui la società possa essersi riattivata in un altro Cantone e che pertanto il Tribunale cantonale avrebbe omesso di vagliare tale circostanza, come pure lo avrebbe a torto indicato come unico responsabile, sono inammissibili in quanto si tratta unicamente di ipotesi formulate in modo apodittico e appellatorio (cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5), 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF) e pertanto la domanda di assistenza giudiziaria (art. 64 LTF) perde d'interesse, 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 8 aprile 2020 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi