Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1248/2022
Sentenza dell'8 aprile 2024
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Giudice presidente,
van de Graaf, von Felten,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti, amministrazione infedele aggravata, commisurazione della pena, arbitrio, diritto di essere sentito,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 1° settembre 2022 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2021.39+77).
Fatti:
A.
Con sentenza dell'11 dicembre 2020, la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ autore colpevole di truffa ripetuta, commessa in correità con B.________, per avere, nel periodo dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020, ad X.________ e in altre località, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, compilato e inoltrato, per conto delle società C.________ SA e D.________ SA, due richieste di prestiti COVID-19 ai sensi dell'ordinanza del 25 marzo 2020 concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus (ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, OFis-COVID-19; RS 951.261). La Corte delle assise criminali ha rimproverato loro di avere allegato alle richieste di prestito un falso bilancio e conto economico 2018 della società C.________ SA, nel quale figuravano contrariamente al vero, ricavi per fr. 3'090'203.46 e un utile di fr. 220'927.38, nonché un falso bilancio e conto economico 2019 della società D.________ SA, in cui figuravano, contrariamente al vero, ricavi per fr. 3'614'959.--, ingannando con astuzia i funzionari di E.________ SA, rispettivamente della Banca F.________, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio per un importo di complessivi fr. 660'000.--. Agli imputati è stato addebitato di avere utilizzato il denaro per scopi diversi da quelli previsti dalla citata ordinanza, cagionando un danno effettivo di fr. 169'911.-- (considerati i rimborsi parziali effettuati nel frattempo da A.________ di complessivi fr. 490'089.--).
A.________ è inoltre stato dichiarato autore colpevole di falsità in documenti ripetuta, commessa sempre in correità con B.________, per avere, nel periodo dal 5 giugno 2019 al 3 aprile 2020, a X.________ e in altre località, allo scopo di ottenere i predetti prestiti COVID-19, presentato per conto della D.________ SA alla Banca F.________ il bilancio e conto economico per il 2019 e il formulario di richiesta di credito per tale società contenenti dati falsi, rispettivamente presentato per la C.________ SA a E.________ SA il bilancio e conto economico per il 2018 e il relativo formulario di richiesta di credito pure contenenti dati finanziari fittizi.
L'imputato è altresì stato riconosciuto autore colpevole di amministrazione infedele aggravata, per avere, nel periodo dal 10 ottobre 2019 all'11 novembre 2019, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, in qualità di membro del consiglio di amministrazione di C.________ SA, anteponendo i suoi interessi personali a quelli della società, ricevuto sulla sua relazione bancaria personale presso Banca G.________, a titolo di "bonus", un importo di complessivi fr. 465'000.--, nonostante il conto della C.________ SA presentasse un saldo negativo di USD 60'700.20.
A.________ è pure stato dichiarato autore colpevole di esercizio abusivo della professione di fiduciario, mentre è stato prosciolto dalle imputazioni di infrazione alla legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) e di infrazione alla legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40). Egli è stato condannato alla pena detentiva di 28 mesi, di cui 20 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni e il resto da espiare, nonché al pagamento di una multa di fr. 500.--. Nei suoi confronti, la Corte delle assise criminali ha inoltre ordinato l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di cinque anni.
B.
Contro il giudizio di primo grado, A.________ ha adito la Corte di appello e di revisione penale (CARP) che, dopo avere parzialmente accolto due istanze probatorie con una decisione dell'8 luglio 2022, ha parzialmente accolto l'appello con sentenza del 1° settembre 2022 (rettificata il 9 novembre 2022). La Corte cantonale lo ha riconosciuto autore colpevole di ripetuta truffa, di ripetuta falsità in documenti e di amministrazione infedele aggravata, prosciogliendolo per contro dall'imputazione di esercizio abusivo della professione di fiduciario. In considerazione del "divieto della reformatio in peius", la Corte cantonale ha confermato la condanna alla pena detentiva pronunciata dalla prima istanza. Ha invece annullato la misura dell'espulsione dal territorio svizzero.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 17 ottobre 2022 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformare la decisione dell'8 luglio 2022 sulle prove, nel senso di ammettere tutti i mezzi di prova offerti, e di proscioglierlo da tutte le imputazioni, statuendo per il resto come richiesto al dibattimento di appello. In via subordinata, chiede che la decisione incidentale sulle prove e la sentenza finale siano annullate e che la causa venga rinviata alla Corte cantonale per un nuovo giudizio. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto di essere sentito, del divieto dell'arbitrio e degli art. 47 segg., 146, 158 e 251 CP.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Egli è parimenti abilitato a contestualmente impugnare la decisione dell'8 luglio 2022 con cui la Corte cantonale ha negato l'acquisizione agli atti di una prova da lui richiesta: si tratta infatti di una decisione incidentale che ha infuito sul contenuto di quella finale (art. 93 cpv. 3 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile.
2.
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).
2.2. Nella misura in cui il ricorrente si limita ad esporre una sua versione dei fatti, senza sostanziare l'arbitrarietà degli accertamenti e della valutazione delle prove eseguiti dalla Corte cantonale, il gravame denota carattere appellatorio e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Spettava infatti al ricorrente confrontarsi puntualmente con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza della CARP, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze perché essi sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti. La Corte cantonale ha infatti fondato il giudizio di colpevolezza su una valutazione complessiva, spiegata e motivata, dell'insieme degli elementi disponibili, con cui il ricorrente era tenuto a confrontarsi. Quanto al principio della presunzione di innocenza, nella misura in cui è richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove, esso non assume nell'ambito della procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii).
3.
3.1. Il ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito per il fatto che, con la decisione dell'8 luglio 2022, la Corte cantonale ha negato l'acquisizione agli atti della procedura di appello dell'incarto del procedimento penale a carico di H.________, azionista della C.________ SA. Adduce che l'istanza probatoria sarebbe servita a dimostrare che solo H.________ gestiva la società ed aveva accesso ai conti correnti societari. Il ricorrente sostiene di avere sempre negato di sapere che i dati relativi ai ricavi della società, riportati nei bilanci e nel formulario di richiesta del credito COVID-19, erano fittizi. A suo dire, il richiamo di detta prova dal Ministero pubblico avrebbe permesso di confrontare le sue dichiarazioni con le risultanze del procedimento penale promosso contro l'azionista. Egli ritiene inoltre insufficientemente motivata la decisione incidentale sulla reiezione della prova. Rimprovera altresì alla Corte cantonale di non avere tenuto conto dei documenti prodotti al dibattimento di appello, in particolare dei messaggi di posta elettronica con cui l'azionista gli aveva inviato i giustificavi degli ordini di pagamento impartiti alla banca (cfr. allegato n. 1 al doc. dib. 5).
3.2. Il diritto di essere sentito (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende il diritto per gli interessati di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 142 I 86 consid. 2.2). La garanzia del diritto di essere sentito non impedisce all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e rinunciare ad assumerle, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).
3.3. La Corte cantonale ha rifiutato l'acquisizione dal Ministero pubblico degli atti relativi al procedimento penale aperto nei confronti di H.________, siccome non necessaria per il giudizio riguardante le imputazioni contro il ricorrente. Fondandosi sulle prove agli atti, la Corte cantonale ha esposto nella sentenza impugnata i motivi per cui il ricorrente, che nel periodo interessato (2018-2020) rivestiva la carica di membro del consiglio di amministrazione della C.________ SA con diritto di firma individuale, era consapevole del fatto che i dati finanziari erano fittizi. Ha accertato ch'egli sapeva che il bilancio e il conto economico per l'anno 2018 erano problematici, tant'è che la banca Banca I.________ aveva disdetto la linea di credito concernente l'unico conto di cui la società disponeva in quel periodo. Il ricorrente non aveva infatti prodotto l'ulteriore documentazione chiesta dalla banca allo scopo di chiarire i dubbi sorti riguardo all'entità dei ricavi e ai transitori attivi. La Corte cantonale ha rilevato che, nonostante le circostanze dovessero fare ritenere al ricorrente che il bilancio e il conto economico relativi all'anno 2018 erano inattendibili, egli ha usato quegli stessi documenti per chiedere a E.________ SA la concessione di un prestito COVID-19, sottoscrivendo personalmente il relativo formulario del 3 aprile 2020. Ha al riguardo accertato ch'egli aveva altresì ammesso che nel 2019 la C.________ SA era "ferma", vale a dire inattiva, per cui non poteva avere una cifra di affari tra 1 milione e 2,49 milioni di franchi, come fittiziamente indicato sul questionario di E.________ SA. Il ricorrente non si confronta con questi accertamenti e non li sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. La tesi ricorsuale secondo cui egli non era consapevole dei dati economici relativi alla C.________ SA, siccome la stessa sarebbe stata gestita esclusivamente da H.________, costituisce una mera asserzione del ricorrente che non trova riscontro negli accertamenti di fatto agli atti. In tali circostanze, la Corte cantonale non ha violato il suo diritto di essere sentito, rinunciando all'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale contro H.________, ritenendoli superflui per il giudizio. Certo, la decisione incidentale dell'8 luglio 2022 è motivata succintamente. Tuttavia, le ragioni per cui non si giustificava di assumere la prova richiesta possono essere comprese prendendo altresì in considerazione le valutazioni e gli apprezzamenti probatori esposti dalla Corte cantonale nella sentenza finale.
Quanto ai documenti prodotti dal ricorrente al dibattimento di appello, la Corte cantonale li ha ammessi ed acquisiti agli atti, sicché non ha disatteso la garanzia del diritto di essere sentito. Il fatto ch'essa non si sia esplicitamente confrontata con ogni singolo documento prodotto non comporta una violazione dell'invocata garanzia. L'autorità giudicante è infatti tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti (cfr. DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7). La circostanza, addotta dal ricorrente sulla base dei citati messaggi di posta elettronica prodotti al dibattimento, secondo cui H.________ ha impartito degli ordini di pagamento alla banca, non è di rilevanza tale da sovvertire gli esposti accertamenti. Non censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, essi sono vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF).
4.
4.1. Il ricorrente contesta la condanna per il reato di truffa (art. 146 CP), negando l'adempimento del presupposto dell'inganno astuto. Adduce che un semplice controllo prima facie del bilancio e del conto economico sia di D.________ SA, da parte della Banca F.________, sia di C.________ SA, da parte di E.________ SA,
"avrebbe permesso di riscontrare una bassa marginalità tra i ricavi e gli acquisti menzionati in tali documenti"e quindi di accorgersi della loro mancanza di plausibilità. Secondo il ricorrente, un controllo sommario della documentazione sarebbe stato possibile nonostante la rapidità della procedura per la concessione dei prestiti COVID-19. Sostiene che, potendo gli istituti di credito evitare l'errore con un minimo di attenzione, il loro comportamento superficiale avrebbe pure interrotto il nesso di causalità tra la condotta ingannevole e l'atto di disposizione patrimoniale.
4.2. Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP, si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone un inganno astuto, un errore della vittima, un atto pregiudizievole agli interessi patrimoniali suoi o altrui, un danno (DTF 122 IV 246 consid. 3a), nonché un nesso causale tra l'inganno astuto e l'atto di disposizione patrimoniale (DTF 128 IV 255 consid. 2e/aa).
4.3. Il ricorrente contesta essenzialmente l'adempimento del requisito dell'astuzia, facendo riferimento alla giurisprudenza che nega la realizzazione di tale presupposto quando la vittima poteva evitare l'errore con un minimo di ragionevole precauzione, in particolare verificando le false informazioni (DTF 147 IV 73 consid. 3.2 e rinvii).
In concreto, la concessione dei crediti COVID-19 soggiaceva a una procedura semplificata e standardizzata, disciplinata specificatamente dall'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, la quale era in sostanza imperniata su un'autodichiarazione del richiedente. Tali crediti venivano infatti erogati sulla sola scorta delle informazioni fornite dal richiedente stesso in merito all'adempimento delle condizioni per beneficiare degli aiuti transitori disposti dal Governo, rispettivamente alla cifra d'affari realizzata. Non era prescritta né prevista una loro verifica da parte della banca, chiamata unicamente a effettuare un esame della completezza formale della richiesta di credito. Si trattava in sostanza di un mutuo sulla parola, concesso sulla base di un'autocertificazione del richiedente, tenuto a confermare che le informazioni contenute nel modulo presentato per la richiesta di credito erano complete e veritiere (art. 11 cpv. 2 OFis-COVID-19) (sentenze 6B_271/2022 dell'11 marzo 2024 consid. 3.2.4 e 5.1.4 e riferimenti, destinata a pubblicazione; 7B_274/2022 del 1° marzo 2024 consid. 3.2).
Contrariamente alla tesi del ricorrente, gli istituti di credito interessati non erano quindi tenuti a verificare la plausibilità dei bilanci e dei conti economici allegati alla domanda, potendosi come visto limitare al controllo della completezza e della formale correttezza delle informazioni contenute nel modulo per la richiesta del credito. La verifica da parte del mutuante concerneva in particolare il fatto che l'importo del credito richiesto non superasse il 10 % della cifra d'affari autodichiarata, come è stato il caso in concreto (sentenza 6B_271/2022, citata, consid. 3.2.4). Non si estendeva per contro alla verifica della fondatezza dei dati contabili indicati nei documenti presentati a sostegno della domanda. Prospettando maggiori controlli da parte degli istituti bancari, il ricorrente disattende le specificità della procedura di concessione dei crediti COVID-19, che non costituivano dei mutui ordinari, ma un "aiuto immediato" alle piccole e medie imprese, potenzialmente confrontate a un notevole danno economico a seguito della pandemia (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c OFis-COVID-19) (sentenza 6B_271/2022, citata, consid. 5.1.4). Ammettendo in tali circostanze il carattere astuto dell'inganno, la Corte cantonale non ha violato l'art. 146 CP. La mancata esecuzione di più approfonditi controlli da parte della banca, non previsti dalla suddetta normativa specifica, non costituisce pertanto nemmeno un elemento eccezionale e imprevedibile, tale da interrompere il nesso di causalità adeguata tra il comportamento del ricorrente e l'atto di disposizione patrimoniale (cfr., sull'interruzione del nesso di causalità adeguato, DTF 134 IV 255 consid. 4.4.2 e rinvii). La censura ricorsuale è di conseguenza infondata.
5.
5.1. Il ricorrente contesta l'adempimento dell'elemento soggettivo della truffa, negando di avere agito intenzionalmente. Adduce di avere delegato la gestione delle società a B.________ ed a J.________, fidandosi completamente di loro in quanto professionisti del settore, ritenendo quindi che i dati indicati nei bilanci fossero corretti. Contesta di avere fornito a B.________ i dati da inserire nei bilanci della D.________ SA, adducendo altresì di non essere comunque stato informato da B.________ del fatto che i "ricavi futuri" della società non potevano rientrare nel bilancio. Per quanto concerne invece C.________ SA, il ricorrente rileva ch'era H.________, quale avente diritto economico della stessa, a gestirne l'amministrazione, interfacciandosi direttamente con J.________. Sostiene che soltanto H.________ aveva accesso ai conti bancari della società, negando di avere avuto dal canto suo un accesso e-banking.
5.2. Ciò che l'autore sapeva, voleva o prendeva in considerazione sono questioni di fatto (DTF 141 IV 369 consid. 6.3; 138 V 74 consid. 8.4.1), che vincolano di principio questa Corte, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 105 LTF). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo sia giustificata (DTF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).
5.3. Con le esposte argomentazioni, il ricorrente contesta la realizzazione dell'elemento soggettivo, scostandosi tuttavia dai fatti accertati, non sostanziati d'arbitrio. Egli si limita a sminuire genericamente la sua responsabilità, attribuendo esclusivamente al correo B.________ la consapevolezza della falsità dei dati relativi alla cifra d'affari e ai ricavi della D.________ SA presentati alla banca allo scopo di ottenere il credito COVID-19. Non prende tuttavia esplicitamente posizione sugli accertamenti e le valutazioni contenute nel considerando n. 7 (7.1.a-7.2) della sentenza impugnata (da pag. 14 a pag. 23), spiegando le ragioni per cui sarebbero chiaramente in contrasto con determinati atti o manifestamente insostenibili. Il ricorrente disattende in particolare che la CARP ha accertato come egli avesse ammesso che l'attività della D.________ SA negli anni 2018 e 2019 era limitata al traffico di pagamenti per soggetti terzi ("Paymaster"), sicché il denaro che transitava sul conto societario era semplicemente di passaggio e non le spettava propriamente, fatte salve le commissioni (pari al 2 o al 3 %). Egli non si confronta poi con l'accertamento secondo cui nel 2019 erano stati accreditati sul conto della società complessivamente fr. 736'258.86, sicché, prendendo in considerazione una commissione del 3 % sul volume dei pagamenti, i ricavi conseguiti ammontavano al massimo a fr. 22'087.76. Il ricorrente non spiega quindi per quali ragioni, in simili circostanze, sarebbe manifestamente insostenibile ritenere ch'egli sapeva che la cifra d'affari indicata sul modulo di richiesta del credito da lui sottoscritto per conto di D.________ SA (fr. 3'600'000.--) e il dato contabile del bilancio 2019 relativo a pretesi ricavi per fr. 3'614'959.-- (pari a cinque volte il volume complessivo degli accrediti) erano chiaramente inveritieri. Il ricorrente non censura poi d'arbitrio l'accertamento secondo cui né B.________ né J.________ erano in possesso della documentazione contabile di D.________ SA per l'anno 2019. Egli non critica infine in modo puntuale la valutazione della CARP, che ha ritenuto credibili le dichiarazioni di B.________, il quale, analogamente a J.________, aveva affermato che i dati del bilancio e del conto economico 2019 di D.________ SA gli erano stati forniti dal ricorrente medesimo.
Quanto alla C.________ SA, già si è detto che il ricorrente non si è confrontato con gli accertamenti e le valutazioni eseguiti dalla Corte cantonale, sostanziandoli d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF (consid. 3.3). In particolare, la sua tesi secondo cui egli non sarebbe stato consapevole dei dati economici relativi alla C.________ SA, siccome la stessa sarebbe stata gestita esclusivamente da H.________, non considera gli accertamenti su cui si fonda il giudizio impugnato, vincolanti per il Tribunale federale (cfr. consid. 3.3). Richiamando il verbale d'interrogatorio dell'11 luglio 2020 (AI 47, pag. 4) egli sostiene che avrebbe disposto dell'accesso e-banking del conto societario. La Corte cantonale ha tuttavia accertato il contrario sulla base delle dichiarazioni da lui rilasciate nell'interrogatorio del 30 giugno 2020 (AI 10, pag. 7), da cui risulta che l'iniziativa di chiedere il credito COVID-19 è partita dal ricorrente medesimo, che ha avuto contezza di questa possibilità accedendo tramite l'e-banking alla relazione presso E.________ SA. Egli non si esprime su questo accertamento e non lo censura d'arbitrio.
Non vi sono pertanto ragioni per rivenire sulla conclusione della CARP secondo cui il ricorrente era consapevole della falsità dei dati finanziari indicati alle banche con le richieste di credito COVID-19 sia per D.________ SA che per C.________ SA.
6.
6.1. Il ricorrente riconosce che la cifra d'affari indicata nel modulo per la richiesta del credito COVID-19 (fr. 3'600'000.--) per conto di D.________ SA era inveritiera. Adduce tuttavia che la pretesa di rimborso della banca sarebbe stata economicamente sicura, giacché al momento della concessione del prestito, il 31 marzo 2020, il conto intestato a D.________ SA presentava un saldo attivo di fr. 299'164.89. Nega perciò l'esistenza di un danno, adducendo altresì che i crediti COVID-19 sarebbero stati in seguito interamente rimborsati.
6.2. Il danno può consistere in una diminuzione degli attivi, in un aumento dei passivi, in una mancata diminuzione dei passivi o in un mancato aumento degli attivi, oppure ancora in una messa in pericolo del patrimonio tale da comportare una diminuzione del suo valore economico. Ciò è il caso qualora, nell'ambito dell'allestimento diligente del bilancio del danneggiato, occorra procedere a rettifiche di valore o ad accantonamenti (cfr. DTF 142 IV 346 consid. 3.2 e rinvii). Secondo la giurisprudenza, il danno può configurarsi come una messa in pericolo del patrimonio laddove il mutuatario inganna il mutuante, tra l'altro, sulla sua capacità di rimborso, ossia sulla sua solvibilità, e quindi sulla sicurezza della pretesa di rimborso, rispettivamente sulla sua volontà di rimborsare. Il mutuo concesso si rivela in tal caso meno sicuro di quanto previsto dal mutuante, ciò che comporta una diminuzione del valore del mutuo nel bilancio del mutuante a causa del rischio accresciuto di un mancato rimborso. Un danno temporaneo o provvisorio è sufficiente (sentenza 6B_271/2022, citata, consid. 5.2.1).
6.3. Il ricorrente contesta l'esistenza di un danno richiamando il saldo attivo di fr. 299'164.89 del conto di D.________ SA alla data del 31 marzo 2020. Premesso che l'ammontare del credito concesso a D.________ SA (fr. 360'000.--) è significativamente superiore a tale importo, l'argomentazione ricorsuale non considera l'insieme degli elementi presi in considerazione dalla Corte cantonale, in base ai quali essa ha in concreto ritenuto che la pretesa di rimborso non era economicamente sicura. Accennando unicamente al suddetto saldo, il ricorrente non tiene in particolare conto del fatto che l'attività della società nel 2019 era, come visto, limitata al traffico dei pagamenti per conto di terzi ("Paymaster") e che in quell'anno il guadagno derivante dalle commissioni raggiungeva al massimo fr. 22'087.76. La CARP ha pure considerato che, per ammissione del ricorrente medesimo, la società versava in difficoltà finanziarie, le quali sarebbero state aggravate dalla pandemia, e non aveva serie prospettive di guadagno future, stante
"l'operatività (...) a dir poco fumosa". I giudici cantonali hanno inoltre rilevato che il ricorrente
"gestiva il conto societario alla stregua di un proprio salvadanaio", avendo in particolare acquistato con la somma accreditata sul conto orologi di lusso (per fr. 38'300.-- e Euro 21'140.--), nonché un'automobile di marca Range Rover per il suo uso personale, oltre ad eseguire ulteriori prelievi, sempre per scopi personali, estranei alle esigenze di liquidità corrente della società (cfr. art. 6 cpv. 1 OFis-COVID-19). Ricordato che il ricorrente ha gonfiato fortemente e in modo ingiustificato la cifra d'affari di D.________ SA, fornendo un bilancio e un conto economico con dati inveritieri, non risulta in tali circostanze ch'egli avesse la volontà di rimborsare quanto ricevuto indebitamente.
Laddove sostiene che i crediti COVID-19 sarebbero poi stati interamente rimborsati, il ricorrente disattende che la Corte cantonale ha accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), che il rimborso è stato soltanto parziale, in ragione di complessivi fr. 490'089.-- per le due società richiedenti (cfr. consid. 8.2). In ogni caso, poiché un danno temporaneo o provvisorio è sufficiente, un successivo risarcimento non esclude la truffa. Un rimborso del mutuo conforme alle pattuizioni contrattuali non può infatti eliminare la diminuzione del patrimonio occorsa, per la sua messa in pericolo, già al momento della conclusione del contratto (sentenza 6B_271/2022, citata, consid. 5.2.1). Alla luce della riscontrata, significativa, minore sicurezza della pretesa di rimborso rispetto a quanto previsto dal mutuante, la Corte cantonale ha riconosciuto a ragione l'elemento costitutivo del danno. Nella misura in cui è ammissibile, la censura è quindi infondata.
7.
7.1. Il ricorrente contesta la condanna per il reato di amministrazione infedele (art. 158 CP). Rimprovera alla Corte cantonale di non avere tenuto conto del fatto che sarebbe stato H.________ ad impostare gli ordini di pagamento relativi agli incriminati versamenti delle gratifiche. Critica inoltre l'accertamento della CARP relativo ai numerosi addebiti ch'egli avrebbe eseguito tramite una carta di debito Maestro, la quale sarebbe in realtà stata utilizzata da H.________. Contesta di avere agito per procacciarsi un indebito profitto, giacché gli importi in questione gli sarebbero dovuti, trattandosi di crediti legittimi maturati nei confronti della C.________ SA. Sostiene che H.________ non avrebbe mai contestato la fondatezza dei pagamenti e che Banca I.________ ne avrebbe permesso l'esecuzione nonostante la relazione bancaria presentasse un saldo negativo. Il ricorrente critica inoltre l'argomentazione della Corte cantonale secondo cui l'asserita capacità di restituire gli importi ricevuti ("Ersatzbereitschaft") non osterebbe comunque ad una condanna per amministrazione infedele, ancorché nella forma semplice e non qualificata. Rileva al riguardo che nei suoi confronti è stata promossa esclusivamente l'accusa di amministrazione infedele qualificata ai sensi dell'art. 158 n. 1 cpv. 3 CP, sicché una condanna per amministrazione infedele nella forma semplice violerebbe il principio accusatorio. Il ricorrente reputa questo principio disatteso anche per il fatto che l'atto di accusa non indicherebbe quali obblighi egli avrebbe violato, ma si limiterebbe ad evocare un generico obbligo di gestire gli interessi patrimoniali della società.
7.2. L'art. 158 n. 1 cpv. 1 CP prevede che chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Secondo l'art. 158 n. 1 cpv. 3 CP, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2023, il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
La fattispecie di amministrazione infedele giusta l'art. 158 n. 1 CP consiste nella violazione di obblighi specifici che incombono all'autore sia nella sua posizione generale di gestore, sia con riferimento a determinati negozi giuridici a tutela del mandante, rispettivamente del padrone d'azienda. Gli obblighi corrispondenti risultano dal rispettivo rapporto di base (DTF 142 IV 346 consid. 3.2 e riferimenti). Le basi legali sono segnatamente costituite dalle disposizioni legali e contrattuali, ma anche da statuti, regolamenti o deliberazioni dell'assemblea generale, come pure dallo scopo della società o dagli usi specifici nel settore in discussione. Dalla caratteristica della società anonima di perseguire un profitto deriva in particolare un obbligo per tutti gli organi che si occupano della gestione di salvaguardarne e promuoverne gli interessi economici (sentenza 6B_203/2022 del 10 maggio 2023 consid. 8.2.2 e rinvii).
7.3.
7.3.1. Con le suddette argomentazioni, il ricorrente si limita ad esporre in modo appellatorio la sua versione dei fatti, ma non si confronta puntualmente con gli accertamenti e le valutazioni di cui ai considerandi n. 19.1-19.7 della sentenza impugnata (pag. 44 segg.), spiegando, con una motivazione conforme alle già citate esigenze, le ragioni per cui violerebbero il divieto dell'arbitrio o determinate disposizioni del diritto federale. Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la Corte cantonale non gli ha addebitato di avere eseguito personalmente i bonifici a suo favore, bensì di averli percepiti indebitamente nella sua funzione di membro del consiglio di amministrazione della C.________ SA, che in quel momento (ottobre - novembre 2019) si trovava in gravi difficoltà finanziarie.
D'altra parte, la Corte cantonale ha tenuto conto della documentazione prodotta dal ricorrente al dibattimento, relativa a versamenti sul conto della società (allegato n. 10 al doc. dib. 5), accertando che si trattava tuttavia, in parte, di pagamenti successivi ai bonifici incriminati e, in ogni caso, di una ricostruzione a posteriori, senza che nel momento in cui il ricorrente aveva percepito i "bonus" vi fosse da parte sua la consapevolezza degli asseriti pagamenti effettuati a favore della società. Limitandosi al riguardo ad addurre che si tratterebbe di una semplice speculazione, non basata su elementi oggettivi agli atti, il ricorrente non espone con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF i motivi per cui i suddetti accertamenti e apprezzamenti dei giudici cantonali sarebbero manifestamente insostenibili e pertanto arbitrari.
Quanto agli addebiti effettuati mediante la carta di debito Maestro, la CARP ha accertato che la carta a favore del ricorrente è stata rilasciata il 7 febbraio 2017, ovvero prima che ad H.________, il quale l'ha ottenuta il 2 febbraio 2018. Ha accertato che gli addebiti con la carta bancaria erano iniziati già nel mese di gennaio del 2018, quando H.________ non aveva ancora ricevuto la sua carta, e li ha quindi ricondotti al ricorrente. Limitandosi ad addurre che la carta di debito era in uso soltanto a H.________, il ricorrente non si confronta con l'esposto accertamento e non lo sostanzia d'arbitrio. Né va trascurato che la Corte cantonale ha trattato la questione degli addebiti eseguiti tramite la carta di debito soltanto "di transenna", il giudizio di colpevolezza del ricorrente per il reato di amministrazione infedele aggravata concernendo tre specifici accrediti sul suo conto a titolo di "bonus" e di partecipazioni agli utili, non un'utilizzazione abusiva della carta di debito. La CARP non gli ha in particolare imputato di avere effettuato illecitamente determinati addebiti mediante la carta di debito Maestro, peraltro non contemplati nell'atto di accusa.
7.3.2. Laddove il ricorrente adduce che avrebbe maturato dei crediti legittimi nei confronti della C.________ SA, egli disattende che la CARP ha accertato che i tre bonifici incriminati costituivano, come esposto, "bonus" e partecipazioni agli utili, ingiustificati alla luce dei risultati negativi della società. Ha poi spiegato che in considerazione dell'entità dei bonifici, di complessivi fr. 465'000.--, e conoscendo la difficile situazione finanziaria in cui versava la società in quel momento, egli era consapevole di arrecarle un danno. Nuovamente il ricorrente non si confronta al riguardo, in particolare non mette seriamente in discussione la natura di "bonus" del suddetto importo e non sostanzia una violazione del diritto.
Il ricorrente evidenzia come Banca I.________ abbia eseguito i bonifici incriminati nonostante il saldo della relazione bancaria fosse negativo. Omette tuttavia di considerare che la Corte cantonale ha accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF), che Banca I.________ aveva disdetto la linea di credito il 3 ottobre 2019 per la fine del 2019. Ne consegue che quando sono stati eseguiti i pagamenti incriminati (tra il 10 ottobre 2019 e l'11 novembre 2019), la C.________ SA beneficiava ancora della linea di credito. Il ricorrente non si esprime specificatamente su questo aspetto e non censura arbitrio alcuno.
7.3.3. Egli sostiene che, data la sua capacità di restituzione ("Ersatzbereitschaft"), verrebbe a mancare l'intenzione di conseguire un indebito profitto: in questo caso, una sua condanna per il reato di amministrazione infedele semplice (art. 158 n. 1 cpv. 1 CP) non sarebbe però possibile, siccome questa imputazione non gli è stata prospettata nell'atto di accusa. Egli disattende tuttavia che la considerazione della CARP, secondo cui l'asserita capacità di rimborsare i "bonus" percepiti senza motivo non osterebbe ad un giudizio di colpevolezza per il reato di amministrazione infedele nella forma semplice (non qualificata), è stata addotta soltanto a titolo abbondanziale. La Corte cantonale ha infatti confermato la condanna per amministrazione infedele aggravata, rilevando che il ricorrente ha agito per procacciarsi un indebito profitto (cfr. art. 158 n. 1 cpv. 3 CP). Ha comunque pure escluso che, in concreto, la fattispecie fosse paragonabile a quella di un'appropriazione indebita (art. 138 CP), di modo che un'eventuale capacità di restituzione non entrava in considerazione (cfr. sentenza 6B_825/2010 del 27 aprile 2011 consid. 6 e rinvii). Sulla base della situazione dei conti personali del ricorrente nel giugno del 2020, la Corte cantonale ha in ogni caso accertato ch'egli non aveva la possibilità di restituire gli importi incriminati e che, alla luce della loro natura di "bonus", una sua volontà di rimborsarli era di per sé esclusa. Il ricorrente non si confronta con questi accertamenti e considerazioni, in particolare non tiene conto dello stato dei suoi conti personali alla data considerata dalla CARP e non fa quindi valere né un accertamento arbitrario dei fatti né una violazione del diritto con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 106 cpv. 2 e 42 cpv. 2 LTF.
7.3.4. Il ricorrente lamenta una violazione del principio accusatorio adducendo che, per quanto concerne l'imputazione di amministrazione infedele aggravata, l'atto di accusa non indicherebbe quali obblighi egli avrebbe violato, ma si limiterebbe ad evocare un generico obbligo di gestire gli interessi patrimoniali della società. Egli non si confronta tuttavia con il considerando n. 19.6 della sentenza impugnata, in cui la Corte cantonale ha riportato il punto n. 3 dell'atto di accusa e ritenuto sufficientemente chiara la sua formulazione. Anche in questa sede, il ricorrente non considera la descrizione completa dell'imputazione formulata nell'atto di accusa. Al punto n. 3 dello stesso gli è infatti stato rimproverato di avere, nel periodo dal 10 ottobre 2019 all'11 novembre 2019, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, in particolare per migliorare la sua situazione finanziaria, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della C.________ SA, obbligato per negozio giuridico e per legge a gestirne gli interessi patrimoniali, mancando al proprio dovere, ripetutamente danneggiato il patrimonio della società per almeno fr. 465'000.--. Secondo l'atto di accusa, il ricorrente ha anteposto i suoi interessi personali a quelli della società, percependo tre specifici bonifici a titolo di "bonus", rispettivamente di partecipazione agli utili, in un momento in cui la società versava in difficoltà finanziarie ed aveva un importante scoperto nei confronti della banca (cfr. atto di accusa del 1° settembre 2020, punto n. 3).
Dalla lettura dell'atto di accusa risulta in modo chiaro quali sono i fatti rimproverati al ricorrente, essendo in particolare stato specificato in che consisteva il danno cagionato alla società e il suo ammontare, nonché il comportamento addebitatogli: gli obblighi violati erano chiaramente quelli che gli spettavano in veste di membro del consiglio di amministrazione della società anonima, tenuto quindi per legge a salvaguardarne gli interessi economici (cfr. art. 717 CO). In tali circostanze, anche la censura di violazione del principio accusatorio (art. 9 CPP) deve essere respinta nella misura della sua ammissibilità (cfr., sul principio accusatorio, DTF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1).
8.
8.1. Il ricorrente critica infine la commisurazione della pena, rimproverando alla Corte cantonale di non avere tenuto conto del fatto ch'egli avrebbe rimborsato integralmente i crediti COVID-19. Ravvisa in tale rimborso la circostanza attenuante del sincero pentimento ai sensi dell'art. 48 lett. d CP. Lamenta inoltre una mancata riduzione della pena inflitta in prima istanza e contesta di non essere stato collaborativo. Ritiene altresì insufficiente la motivazione della pena, giacché non sarebbe possibile comprendere quale incidenza ha avuto il rimborso dei crediti COVID-19 sulla sua commisurazione.
8.2. Contestando la commisurazione della pena, il ricorrente si scosta dagli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata senza sostanziarli d'arbitrio. La Corte cantonale ha infatti accertato ch'egli ha restituito soltanto in parte, ovvero in ragione di fr. 490'089.--, i prestiti COVID-19 indebitamente percepiti, che ammontavano a fr. 660'000.--. Questo accertamento, che come detto non è censurato d'arbitrio, è vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). L'argomentazione ricorsuale, che si fonda a torto su un rimborso integrale dei crediti, non adempie quindi le citate esigenze di motivazione. La CARP ha comunque rettamente tenuto conto della parziale restituzione "in senso significativamente attenuante". Contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, la motivazione della commisurazione della pena è al riguardo sufficiente, giacché risulta chiaramente che la circostanza è stata presa in considerazione e valutata a suo favore. Ai fini della commisurazione della pena, la Corte cantonale non era in effetti tenuta ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita ai diversi elementi determinanti per la sanzione (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; sentenza 6B_261/2023 dell'8 agosto 2023 consid. 2.2). Laddove critica la mancata riduzione della pena inflitta in primo grado, il ricorrente omette di considerare che la Corte cantonale è in realtà giunta alla conclusione che al ricorrente avrebbe dovuto essere inflitta una pena detentiva più severa, non inferiore ai tre anni. Come ha spiegato la CARP, la conferma della pena detentiva di 28 mesi è quindi il risultato dell'applicazione del "divieto della reformatio in peius".
Il ricorrente critica il fatto che la CARP non ha ravvisato elementi meritori nel suo comportamento processuale, avendo costantemente cercato di addossare ogni responsabilità a terzi (H.________, B.________ e J.________). Al riguardo, egli si limita ad addurre di essere stato collaborativo con le autorità penali e di avere semplicemente dichiarato di essersi affidato a dei "professionisti" per la tenuta della contabilità delle società, rilevato altresì che la C.________ SA era gestita direttamente dall'azionista. Si tratta tuttavia di un'asserzione che si scosta dagli accertamenti agli atti, non censurati d'arbitrio, da cui risulta la sua consapevolezza riguardo alla falsità dei dati forniti alle banche. Il ricorrente tenta inoltre in modo generico di sminuire la sua responsabilità, omettendo di considerare la sua funzione di organo delle società. Alla luce di quanto esposto, ricordato che la CARP ha tenuto conto in senso significativamente attenuante della restituzione di una parte dei prestiti COVID-19 percepiti indebitamente, gli estremi di un sincero pentimento ai sensi dell'art. 48 lett. d CP non sono seriamente ravvisabili (cfr., su questa disposizione, sentenza 6B_1368/2016 del 15 novembre 2017 consid. 5.1, non pubblicato in: DTF 143 IV 469).
Per il resto, il ricorrente non fa valere che i giudici cantonali avrebbero abusato del loro potere di apprezzamento nella commisurazione della pena. Non sostiene, né dimostra, in particolare, che la pena uscirebbe dal quadro legale, sarebbe stata valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP, o apparirebbe eccessivamente severa (cfr. DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). In tali circostanze, non vi sono ragioni per rivenire sulla pena inflitta dalla Corte cantonale.
9.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 8 aprile 2024
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Muschietti
Il Cancelliere: Gadoni