Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_375/2017
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Sentenza dell'8 maggio 2017
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________ e B.________,
ricorrenti,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale Franscini 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2014,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 marzo 2017 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
Pronunciandosi in relazione al periodo fiscale 2014, con sentenza del 20 marzo 2017 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato che A.________ e B.________ non avevano il diritto alla deduzione per persona bisognosa a carico, per complessivi fr. 9'000.--, richiesta in relazione al figlio maggiorenne che vive con loro.
Il 15 aprile 2017 A.________ e B.________ hanno impugnato il giudizio della Corte cantonale con un ricorso al Tribunale federale, domandando di nuovo il riconoscimento della deduzione in questione. Il 4 maggio successivo hanno ribadito tale richiesta con un complemento al ricorso. Non è stato ordinato nessuno scambio di scritti.
Diritto:
1.
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
1.1. Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, l'insorgente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono in effetti trattate unicamente se sono state motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).
1.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene se è stato eseguito violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, oppure in modo manifestamente inesatto e quindi arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF). Nel caso intenda contestare i fatti su cui si basa il giudizio impugnato, la parte ricorrente deve perciò indicare per quali ragioni ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (DTF 135 II 145 consid. 8.1 pag. 153; 133 III 393 consid. 7.1 pag. 398).
2.
Nella fattispecie, l'allegato ricorsuale del 15 aprile 2017 e il suo complemento del 4 maggio successivo non adempiono alle esigenze di motivazione indicate.
2.1. Sia nel ricorso che nel citato complemento, gli insorgenti affermano che il diritto alla deduzione richiesta sarebbe dato. Essi tuttavia omettono di confrontarsi, nelle debite forme (art. 42 cpv. 2 LTF), con le argomentazioni sviluppate dalla Camera di diritto tributario: da un lato, riguardo alle condizioni previste dal diritto cantonale e federale per l'ottenimento della deduzione richiesta; d'altro lato, riguardo al calcolo delle spese proposto per giustificarne una fissazione a fr. 9'000.--.
2.2. Sempre in questo contesto, gli insorgenti si limitano nel contempo a contrapporre agli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato, ai quali il Tribunale federale è di principio vincolato (art. 105 cpv. 1 LTF), una propria versione dei fatti: omettendo cioè di dimostrare per quali ragioni detti accertamenti siano manifestamente inesatti e quindi arbitrari o violino altrimenti il diritto (art. 105 cpv. 2 LTF).
2.3. Infine, nessuna delle critiche con cui viene denunciata una violazione della Costituzione federale può essere considerata conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF.
3.
3.1. Il gravame è pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF.
3.2. L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta in quanto, così come redatto, esso doveva apparire sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Viste le particolarità della fattispecie, il Tribunale federale rinuncia comunque a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Non vengono prelevate spese.
4.
Comunicazione ai ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
Losanna, 8 maggio 2017
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
Il Cancelliere: Savoldelli