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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.593/2003 /biz 
 
Sentenza dell'8 luglio 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Eusebio, Ramelli, giudice supplente, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________, 
D.________, 
E.________, 
opponenti, 
Municipio di Ligornetto, 6853 Ligornetto, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
licenza edilizia, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 
28 agosto 2003 del Tribunale cantonale amministrativo. 
 
Fatti: 
A. 
A.________ e B.________ sono proprietari delle particelle www, xxx e yyy RFD situate nel nucleo di Ligornetto, sulle quali sorge una vecchia casa d'abitazione. Il piano particolareggiato di questa zona prevede che "per le parti di facciate soggette a vincolo di conservazioni integrale con ordinamento compositivo che necessita di essere riequilibrato sono ammessi unicamente gli interventi di ripristino degli elementi morfologici originali". Il 26 dicembre 2000 i proprietari hanno notificato al Municipio di Ligornetto l'intenzione di sistemare il tetto a falde e risanare le facciate esterne. I vicini C.________, D.________ e E.________, proprietari della particella zzz RFD, si sono opposti sostenendo, tra l'altro, che i suddetti vincoli comportavano la demolizione dei ballatoi con ringhiera e dei manufatti ad uso WC esistenti su due piani dello stabile. L'8 febbraio 2001 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia contenente questa condizione: "l'ordinamento della facciata verso il giardino, ai sensi del PPNV (piano particolareggiato della zona Nucleo Villaggio), dovrà essere riequilibrato (demolizione corpi aggiunti)". 
B. 
Il 18 aprile 2001 C.________, D.________ e E.________ hanno segnalato al Municipio che A.________ e B.________ avevano asportato i corpi dei servizi, ma stavano trasformando i ballatoi in piccoli balconi; hanno pertanto chiesto che fosse ordinata la demolizione anche di queste opere. Il 19 giugno 2001 il Municipio di Ligornetto ha respinto questa domanda ritenendo che gli scopi perseguiti con il piano particolareggiato fossero stati raggiunti con la demolizione dei servizi esterni. Questa decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 5 giugno 2002. Con sentenza del 28 agosto 2003 il Tribunale cantonale amministrativo, sempre su ricorso dei vicini, ha tuttavia annullato le decisioni delle istanze inferiori e ha ritornato gli atti al Municipio di Ligornetto. L'autorità giudiziaria cantonale ha stabilito, in sintesi, che i ballatoi, come i corpi WC, aggiunti in epoca posteriore alla costruzione dello stabile, alterano in modo evidente gli equilibri compositivi dell'intera facciata e vanno pertanto rimossi per ripristinarne la simmetria. 
C. 
Avverso questa sentenza A.________ e B.________ insorgono davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico. Chiedono di conferire effetto sospensivo al ricorso e di annullare la decisione impugnata. 
Il Consiglio di Stato ha rinunciato a formulare una presa di posizione. Gli opponenti propongono in sostanza di respingere il ricorso, mentre il Municipio di Ligornetto ha presentato, tardivamente, un istoriato della vicenda senza formulare domande di giudizio precise. 
Con decreto presidenziale del 4 novembre 2003 al ricorso è stato conferito effetto sospensivo. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il ricorso è presentato in lingua tedesca, ciò che l'art. 30 cpv. 1 OG ammette. Non v'è però motivo di scostarsi dalla regola dell'art. 37 cpv. 3 OG, secondo la quale la sentenza è redatta nella lingua della decisione impugnata (sentenza 1P.693/2001 del 16 gennaio 2001, consid. 1, apparsa in RDAT I-2002 n. 41 pag. 296). 
1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1). 
2. 
2.1 Per giurisprudenza costante le decisioni con le quali l'autorità cantonale rinvia la causa alle istanze inferiori per nuovo giudizio hanno di regola carattere incidentale, perché non pongono fine alla procedura; in forza dell'art. 87 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto pubblico è pertanto proponibile contro di esse soltanto se causano un pregiudizio irreparabile (DTF 128 I 3 consid. 1b, 177 consid. 1.1, 116 Ia 442 consid. 1b e riferimenti). Il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non rappresentano un danno di natura irreparabile, poiché non si tratta di pregiudizi di natura giuridica (DTF 127 I 92 consid. 1c, 123 I 325 consid. 3c; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 341 segg.). 
2.2 Fanno eccezione le decisioni che non lasciano nessuna latitudine di giudizio all'autorità inferiore, la quale deve limitarsi a eseguire le istruzioni contenute nel giudizio di rinvio; tali decisioni hanno infatti effetti paragonabili a quelli derivanti dalle decisioni finali (DTF 129 I 313 consid. 3.2 e rinvii). La prassi restrittiva sotto il profilo dell'art. 87 cpv. 2 OG vuole evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 128 I 177 consid. 1.1 e richiami). 
2.3 La sentenza del Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso degli opponenti, ha annullato le decisioni del Consiglio di Stato e del Municipio di Ligornetto e ha rinviato gli atti a quest'ultimo "affinché proceda come al considerando n. 5". In questo considerando il Municipio è stato invitato a definire "... i dettagli del ripristino assegnando ai resistenti un termine adeguato per provvedervi con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a loro spese in caso d'inosservanza". Il Municipio dovrà quindi ordinare la rimozione dei balconi; su questo punto non potrà che eseguire la sentenza cantonale. Per stabilire quelli che i giudici cantonali hanno definito "i dettagli del ripristino" l'Esecutivo comunale dovrà tenere conto delle norme del piano particolareggiato appena citate. Esse toccano componenti estetiche e storiche dell'edificio che per loro natura sono soggette all'apprezzamento da parte dell'autorità chiamata ad applicarle. Il Municipio di Ligornetto, nonostante le istruzioni dategli dal Tribunale cantonale amministrativo, conserverà pertanto una certa latitudine di giudizio. Non sono quindi da escludere divergenze di vedute e nuove procedure di ricorso. 
2.4 Che alla sentenza impugnata non possa essere riconosciuto il carattere di decisione finale, o incidentale comportante un danno irreparabile, appare quindi chiaro alla luce degli obiettivi dell'art. 87 OG, adottato per esigenze d'economia processuale e quindi al fine di limitare l'accesso al Tribunale federale: con la norma si è infatti inteso sgravare quest'autorità, la quale deve, di massima, come già si è detto, esprimersi una sola volta nella medesima causa (DTF 117 Ia 251 consid. 1b, 106 Ia 229 consid. 3d). 
3. 
Ne segue che la sentenza cantonale, incidentale, non può essere impugnata ora con ricorso di diritto pubblico: il gravame, in applicazione dell'art. 87 OG, dev'essere quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Le condizioni perché gli opponenti, non assistiti da un avvocato, possano pretendere ripetibili giusta l'art. 156 cpv. 1 e 2 OG, non sono adempiute in concreto (DTF 125 II 518 consid. 5b). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dei ricorrenti. Non si assegnano ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Municipio di Ligornetto, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 8 luglio 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: