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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_594/2015 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'8 luglio 2016  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Frésard, Heine, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, patrocinato da Unia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione 
contro gli infortuni, Divisione giuridica, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (reddito senza invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 giugno 2015. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 18 marzo 1993 A.________, nato nel 1965, è rimasto vittima di un infortunio alla spalla destra durante la manovra di retromarcia di un autocarro. Dopo aver annunciato diverse ricadute, con decisione del 15 giugno 2011 l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha attribuito all'assicurato una rendita di invalidità del 34 % dal 1° dicembre 2010.  
 
A.b. Il 5 settembre 2014, nell'ambito di una procedura di revisione, dopo aver proceduto ad alcuni accertamenti, l'INSAI mediante decisione formale ha ridotto la rendita di invalidità dal 34 % al 28 % dal 1° ottobre 2014. Il 5 dicembre 2014 l'INSAI ha confermato il proprio operato.  
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con giudizio del 30 giugno 2015 il ricorso contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e il mantenimento della rendita di invalidità con un grado del 34 %. 
 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
2.   
Oggetto del contendere è la legittimità della revisione della rendita di invalidità (consid. 3), secondariamente il reddito senza invalidità (consid. 4). 
 
3.   
Nella misura in cui il ricorrente ritiene che in concreto, alla luce di una differenza del 6 %, non siano dati i presupposti per procedere a una revisione, il ricorso è chiaramente volto all'insuccesso. Infatti, per prassi invalsa, come nel caso concreto, una revisione (art. 17 cpv. 1 LPGA) ha senz'altro luogo, quando la differenza fra il precedente e il nuovo grado di invalidità è di almeno 5 punti percentuali (DTF 140 V 85 consid. 4.3 pag. 87; 140 V 77 consid. 3.1 pag. 80 con riferimento). 
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, richiamata la definizione di reddito senza invalidità, ha ricordato come un avanzamento può essere considerato solo in presenza di indizi concreti. Tale ipotesi deve poi essere riconoscibile già al momento dell'insorgenza del danno alla salute. In concreto, la Corte cantonale ha accertato l'assenza di indizi concreti in tal senso, confermando la conclusione tratta dall'assicuratore.  
 
4.2. Il ricorrente critica l'applicazione di un reddito senza invalidità di fr. 109'670.-, risultato di una media salariale di cinque anni. La Corte cantonale avrebbe dovuto applicare piuttosto un salario corrispondente a quanto l'assicurato avrebbe potuto effettivamente ottenere, svolgendo oggi la sua attività di autista nella ditta in cui lavorava. Ricorda come attualmente si veda a svolgere l'attività di magazziniere al 100 % con un salario nettamente inferiore a quanto stabilito nel reddito senza invalidità. A tal proposito rileva inoltre che gli estratti dei contributi AVS dimostrano un sensibile aumento salariale derivante dal suo sviluppo professionale.  
 
4.3. Il ricorrente, oltre a far un tutt'uno sui criteri di valutazione del reddito senza e con invalidità, non apporta alcun elemento concreto che avrebbe potuto far pensare a un aumento di salario, nell'ipotesi in cui l'invalidità non si fosse verificata. Il rinvio agli estratti dei contributi AVS non è sufficiente a sé stante per dimostrare quanto preteso. Infatti, per costante giurisprudenza, l'assicurato deve fornire prove concrete secondo cui si sarebbe realizzato un avanzamento professionale (DTF 96 V 29 pag. 30; cfr. anche DTF 138 V 147 consid. 3.3.2 pag. 153 e sentenza 8C_550/2009 del 12 novembre 2009 consid. 4.1 con riferimenti). Anche sotto questo profilo il giudizio della Corte ticinese regge alle critiche del ricorrente.  
 
5.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 8 luglio 2016 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi