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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1185/2021  
 
 
Sentenza dell'8 luglio 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Denys, Muschietti, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Grave infrazione alle norme della circolazione; arbitrio, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 20 luglio 2021 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2020.112). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 27 febbraio 2020, il Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino ha dichiarato A.________ autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, il 4 settembre 2018 a W.________, violato gravemente le norme della circolazione stradale cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere circolato con un'autovettura Fiat alla velocità di 78 km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il limite vigente di 50 km/h. 
L'imputato è stato condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 100.-- ciascuna, per complessivi fr. 3'000.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr. 500.--. 
 
B.  
Adita da A.________, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ne ha parzialmente accolto l'appello con sentenza del 20 luglio 2021. La Corte cantonale ha confermato il giudizio di colpevolezza, ma ha ridotto la pena pecuniaria a 20 aliquote giornaliere, sempre di fr. 100.-- ciascuna, e la multa a fr. 400.--. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 7 ottobre 2021 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di proscioglierlo dall'imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione. Postula inoltre il riconoscimento di un importo di fr. 5'000.-- a titolo di indennità giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto e l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Inoltre, quando, come in concreto, il ricorrente fa valere l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 140 III 115 consid. 2; 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale esamina le censure soltanto se sono state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 I 99 consid. 1.7.2). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).  
 
2.2. Nella misura in cui il ricorrente si limita a criticare in modo generale la sentenza della Corte cantonale, opponendole una sua diversa opinione, il gravame non adempie gli esposti requisiti di motivazione e non può quindi essere vagliato nel merito. Il ricorrente non si confronta infatti specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando con una motivazione puntuale per quali ragioni violerebbero il divieto dell'arbitrio o determinate disposizioni legali. In particolare, il gravame denota carattere appellatorio, e deve pertanto essere dichiarato inammissibile, laddove il ricorrente espone una sua interpretazione delle caratteristiche dei luoghi e della situazione viaria senza confrontarsi con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza impugnata e senza quindi sostanziarli d'arbitrio.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento della Corte cantonale secondo cui lungo il tragitto da lui percorso, ossia dal distributore di benzina B.________ di X.________ fino alla postazione del radar a W.________, non era presente la segnaletica di "Fine della velocità massima 50, Limite generale" (2.53.1; art. 22 OSStr). Adduce che in realtà, percorrendo il tratto stradale di via yyy soggetto alla velocità massima di 30 km/h si poteva scorgere, sulla vicina strada principale, un cartello che indicava la fine del limite generale di 50 km/h, ciò che avrebbe portato il limite di velocità a 80 km/h, vigente fuori delle località.  
 
3.2. La Corte cantonale ha accertato che il ricorrente è partito dal parcheggio della ditta C.________ a X.________ in direzione di Z.________ mettendosi alla guida all'interno della località, ove vigeva il limite generale di 50 km/h. Giunto all'altezza della stazione di servizio B.________ di X.________, ha lasciato la strada principale (strada cantonale), svoltando a sinistra su via yyy, dove era posato un cartello indicante il limite di velocità di 30 km/h. I giudici cantonali hanno rilevato che, più avanti, sempre su via yyy, il ricorrente è transitato davanti all'ultimo segnale di prescrizione di velocità presente sul suo tragitto, ossia la fine della velocità massima di 30 km/h. Hanno poi accertato che il ricorrente ha in seguito percorso una rotonda, prendendo la seconda uscita e continuando su via yyy, dove, poco più avanti, la polizia stava effettuando il controllo di velocità.  
Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio dal ricorrente e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Egli accenna alla presenza di un cartello di fine del limite generale della velocità massima di 50 km/h, che poteva essere scorto percorrendo via yyy. Tuttavia, tale segnaletica non concerne quest'ultima strada, sulla quale stava circolando il ricorrente, bensì la parallela strada cantonale, situata a una quota sopraelevata rispetto a via yyy. L'accertamento della CARP secondo cui lungo il tragitto da lui percorso non era presente una segnaletica che indicasse la fine del limite di 50 km/h è quindi conforme agli atti. 
 
4.  
 
4.1. Sulla base delle fotografie e delle carte geografiche agli atti, la Corte cantonale ha inoltre accertato che via yyy è molto fabbricata, in pratica per tutta la sua lunghezza, ed è servita dal trasporto pubblico. Ha pure constatato che il radar era ubicato nei pressi di una fermata dell'autopostale situata direttamente a lato della carreggiata, che non offriva alcuna protezione ai passeggeri in attesa.  
 
4.2. Il ricorrente si limita a contestare genericamente l'accertamento secondo cui la zona è ampiamente edificata, ma non precisa le ragioni per cui questa constatazione sarebbe manifestamente in contrasto con la documentazione fotografica e planimetrica agli atti. Sostiene inoltre che l'esistenza di una fermata dell'autopostale non sarebbe di rilievo e che simili fermate si troverebbero anche in altre regioni del Cantone Ticino fuori delle località, ove vige il limite di velocità di 80 km/h. Con queste argomentazioni, di carattere appellatorio, il ricorrente non rende seriamente verosimile, né tantomeno dimostra, che i citati accertamenti sarebbero manifestamente in contrasto con gli atti e insostenibili. Non censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, essi sono di conseguenza vincolanti per il Tribunale federale.  
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente sostiene di non avere avuto una reale conoscenza del limite di 50 km/h vigente sul tratto stradale interessato dal controllo della velocità. Adduce di avere notato la segnaletica di fine del limite generale di 50 km/h sulla vicina strada cantonale e di avere in buona fede ritenuto che, dopo la fine del limite di 30 km/h sulla strada che stava percorrendo (via yyy), la velocità massima consentita fosse passata a 80 km/h, trattandosi peraltro di una zona periferica e non di una grande città. A suo dire, non vi sorgerebbero abitazioni e gli edifici industriali sarebbero pochi. Il ricorrente afferma inoltre che il dispositivo di assistenza alla guida di cui è dotata l'autovettura del suo difensore indicherebbe, per il tratto stradale in questione, il limite di 80 km/h sul quadro strumenti.  
 
5.2. Con queste argomentazioni, il ricorrente ribadisce di avere ritenuto che, su quel tratto, fosse consentito circolare alla velocità massima di 80 km/h. Contesta quindi in sostanza l'adempimento dell'elemento soggettivo del reato.  
L'art. 90 cpv. 2 LCStr sanziona chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è punibile (art. 100 n. 1 LCStr). Sotto il profilo oggettivo, il reato è realizzato quando l'autore disattende in modo grave una regola fondamentale della circolazione e pone così in serio pericolo la sicurezza del traffico, essendo sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta. Sotto quello soggettivo, l'infrazione presuppone un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle norme della circolazione, vale a dire una colpa o una negligenza gravi. Quanto più è grave la violazione delle norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi contrari al proposito (DTF 143 IV 508 consid. 1.3; 142 IV 93 consid. 3.1). 
Secondo costante giurisprudenza, un superamento di 25 km/h o più della velocità massima di 50 km/h consentita nelle località adempie di principio l'elemento oggettivo e soggettivo del caso grave giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr a prescindere dalle circostanze concrete (DTF 143 IV 508 consid. 1.3; 132 II 234 consid. 3). In considerazione del rischio accresciuto rispetto alle strade fuori delle località, ciò vale anche nei casi di brevi tratti stradali atipici nelle località ("atypische Innerortsstrecken") che d'acchito non presentano apparentemente una situazione di agglomerato urbano (sentenza 6B_1445/2019 del 17 aprile 2020 consid. 2.6). La giurisprudenza ammette nondimeno che in circostanze eccezionali può essere esclusa l'applicazione di un caso grave nonostante sia stata raggiunta la soglia citata (DTF 143 IV 508 consid. 1.3). 
 
5.3.  
 
5.3.1. Sostenendo di avere in buona fede ritenuto di trovarsi su un tratto stradale soggetto al limite di velocità di 80 km/h, il ricorrente si scosta dai fatti accertati dalla Corte cantonale, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Egli richiama infatti la fine del limite generale di 50 km/h presente sulla vicina strada cantonale, disattendendo però che, come esposto, tale segnaletica non concerne manifestamente via yyy, su cui stava circolando. Adduce inoltre che la zona in questione sarebbe periferica e caratterizzata dalla presenza di pochi edifici industriali. Omette tuttavia di considerare che la Corte cantonale ha accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), che via yyy è nel complesso densamente edificata su entrambi i lati da X.________ fino a W.________. Al riguardo, la nozione di "zona molto fabbricata" all'interno della località, in cui si applica la limitazione generale della velocità a 50 km/h (cfr. art. 4a cpv. 2 ONC; art. 16 cpv. 2 e 22 cpv. 3 OSStr), non impone che le costruzioni siano contigue e deve essere valutata prendendo in considerazione l'intera zona, non soltanto un breve tratto stradale (sentenza 6B_1445/2019, citata, consid. 2.1.3 e rinvii). Quanto all'indicazione del limite di velocità nel quadro strumenti dell'autovettura (Porsche) del patrocinatore del ricorrente, essa è inconferente ove solo si consideri che non si tratta del veicolo (Fiat) guidato dal ricorrente quando ha commesso l'infrazione. A prescindere dalla rilevanza di una simile indicazione ai fini del giudizio, non è peraltro stata accertata l'esistenza di un dispositivo analogo sul suo veicolo.  
 
5.3.2. Secondo gli accertamenti della Corte cantonale, il ricorrente ha iniziato il suo tragitto mettendosi alla guida a X.________, all'interno della località, in cui vige il limite generale di 50 km/h. Il segnale di questo limite generale di velocità non deve essere ripetuto dopo la fine di un'intersezione (art. 4a cpv. 2 ONC, art. 22 cpv. 3 OSStr; sentenze 6B_1039/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 1.3.2; 6B_1445/2019, citata, consid. 2.1.2). Egli si è in seguito immesso su via yyy transitando di fronte a un segnale indicante un limite di velocità di 30 km/h. Proseguendo su questa strada è giunto dinanzi a un cartello che indicava la fine del limite di 30 km/h: esso era posizionato all'interno della località, in una zona sempre densamente edificata. Lungo il tragitto da lui percorso, segnatamente dopo la fine della limitazione della velocità a 30 km/h, non era posato alcun segnale indicante la fine del precedente limite generale di 50 km/h. In mancanza di un simile cartello, che avrebbe esplicitamente annullato il limite generale vigente all'interno della località, la velocità massima ammissibile continuava ad essere quella di 50 km/h. Facendo astrazione dalla segnaletica vigente, il ricorrente è incorso in un grave eccesso di velocità. Egli non rende seriamente ravvisabile l'esistenza di circostanze eccezionali, che giustificherebbero di scostarsi, sotto il profilo soggettivo, dalla regola generale che ritiene grave secondo l'art. 90 cpv. 2 LCStr l'eccesso di velocità riscontrato (28 km/h) all'interno della località. A ragione la Corte cantonale ha quindi riconosciuto nel suo comportamento una negligenza grave e ritenuto realizzato anche l'elemento soggettivo dell'infrazione.  
 
6.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 luglio 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni