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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_96/2022  
 
 
Sentenza dell'8 agosto 2022  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Stadelmann, Truttmann, giudice supplente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, patrocinata dall'avv. Fabio Taborelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 gennaio 2022 (32.2021.77). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, nata nel 1968, da ultimo attiva quale impiegata di vendita, ha presentato nel marzo 2017 una domanda di prestazione AI. L'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha disposto una perizia pluridisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico dell'AI (di seguito SAM), con valutazioni di natura internistica (dott.sa B.________, specialista in medicina interna generale, membro della FMH), reumatologica (dott. C.________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione), oftalmologica (dott.ssa D.________, specialista FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia) e psichiatrica (dott. E.________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia). Con valutazione del 22 maggio 2020 i periti hanno in particolare stabilito un'inabilità lavorativa al 100% in qualsiasi attività dal 15 gennaio 2017, mentre dal 27 febbraio 2020 una capacità al 75% nell'abituale attività di venditrice e in attività adeguate, come pure al 70% quale impiegata di ufficio o in un'agenzia di viaggio). Con rapporto del 26 maggio 2020 il Servizio di accertamento medico dell'UAI (di seguito SMR) ha condiviso le conclusioni dei periti. Esperita la valutazione economica a cura del consulente in integrazione professionale dell'AI del 7 agosto 2020 - che ha consentito di escludere l'adozione di provvedimenti professionali, A.________ potendo accedere a un mercato sufficientemente ampio di attività semplici e ripetitive - e dopo aver proceduto ai necessari complementi peritali che hanno vagliato la nuova documentazione valetudinaria presentata da A.________, l'UAI con decisione del 14 maggio 2021 le ha riconosciuto il diritto a una rendita intera temporanea dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2020. 
 
B.  
A.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il 15 giugno 2021, domandando il riconoscimento di una rendita del 60% dal 1° giugno 2020. 
Con sentenza del 17 gennaio 2022 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame e confermato la pronuncia dell'UAI. 
 
C.  
Il 15 febbraio 2022 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, l'annullamento della sentenza cantonale del 17 gennaio 2022 e la retrocessione degli atti all'UAI per completamento dell'istruttoria medica. 
Invitati a pronunciarsi sul ricorso, l'UAI ha proposto di respingerlo, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti. L'insorgente formula pertanto conclusioni di natura cassatoria ma il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ha carattere riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF) e deve contenere, fra l'altro, le conclusioni sul merito della vertenza. Il ricorso presentato dalla ricorrente è tuttavia ammissibile, visto che sulla base delle motivazioni contenute nel memoriale ricorsuale, si può comunque dedurre che conclude per il riconoscimento di una rendita AI anche successivamente al 31 maggio 2020 (sul tema cfr. DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2). 
 
2.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2; 140 III 16 consid. 2.1 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Oggetto del contendere è il diritto di A.________ a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità a seguito della domanda inoltrata nel marzo 2017 anche successivamente al 31 maggio 2020.  
 
3.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto le norme legali e la prassi in materia, rammentando la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 4-8 LPGA) e la sua determinazione (art. 28a LAI e art. 16 LPGA), come pure in particolare il ruolo dei medici (sul tema cfr. DTF 132 V 93 consid. 4), il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici (cfr. DTF 143 V 124 consid. 2.2.2), in particolare alle perizie affidate agli organi dell'AI (cfr. DTF 137 V 210). Sono state inoltre ricordate le regole applicabili nel caso che viene attribuita una rendita limitata nel tempo, situazione che di principio è sottoposta a quelle sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164 consid. 2.2). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
3.3. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20; cfr. ulteriore sviluppo dell'AI; modifica del 19 giugno 2020, RU 2021 705, FF 2017 2191). La decisione dell'UAI qui contestata è stata emessa il 14 maggio 2021 ovvero prima dell'entrata in vigore della revisione del 1° gennaio 2022. Conformemente ai principi generali del diritto intertemporale e ai fatti rilevanti del caso (fra molte cfr. DTF 129 V 354 consid. 1 con riferimenti), le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) e quelle dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) così come la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) sono quindi applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2021. Si rileva altresì che, conformemente alla giurisprudenza consolidata, sono determinanti i fatti realizzati fino al momento della decisione contestata, ovvero fino al 14 maggio 2021 (sulla questione cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1; 121 V 362 consid. 1 b con riferimenti).  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale ha concluso che l'UAI ha vagliato lo stato valetudinario e la conseguente ripercussione sulla capacità lavorativa della ricorrente, segnatamente fondandosi sulla perizia pluridisciplinare del SAM del 22 maggio 2020 e sui successivi complementi, come pure sui rapporti del SMR, ai quali ha riconosciuto pieno valore probante. Globalmente la ricorrente è risultata inabile al 100% in qualsiasi attività dal 15 gennaio 2017 e al 25% dal 27 febbraio 2020 nell'attività di venditrice e in altre adeguate, rispettivamente al 30% in attività d'ufficio con uso prolungato del computer. In applicazione del metodo di raffronto percentuale dei redditi, la Corte cantonale ha confermato il diritto alla rendita temporanea intera dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2020 riconosciuto dall'UAI.  
 
4.2. La ricorrente censura al Tribunale cantonale di avere deciso sulla base della perizia pluridisciplinare del SAM, accordandole pieno valore probante, a discapito di quanto ritenuto dai propri medici curanti. La ricorrente critica in particolare le conclusioni della valutazione reumatologica del perito dott. C.________ relativamente alla diagnosi, alle limitazioni funzionali e al grado di inabilità lavorativa, le quali si tradurrebbero poi in un'errata graduazione dell'invalidità.  
 
5.  
Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alle sue limitazioni funzionali sulla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2). Lo stesso vale per la valutazione concreta delle prove (sul tema cfr. DTF 142 V 178 consid. 2.4 con riferimento). Non spetta al Tribunale federale rivalutare le prove addotte ma al ricorrente stabilire per quale motivo quanto operato dall'autorità giudiziaria inferiore sia manifestamente inesatto o incompleto. 
 
6.  
 
6.1. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che lo stato di salute dell'assicurata è migliorato al più tardi al momento della visita presso il SAM. Questo miglioramento è stato accertato nel rapporto peritale del 22 maggio 2020 del SAM, come pure nei successivi suoi complementi, sempre condivisi dal SMR. I periti - internista, reumatologo, oftalmologo e psichiatra - hanno personalmente visitato la ricorrente, valutato le sue condizioni di salute considerando i molteplici referti resi dai curanti ed effettuato esami laddove ritenuto necessario. Il rapporto del 22 maggio 2020 riproduce le conclusioni peritali che si fondano su un'esauriente discussione avvenuta in teleconferenza il 19 maggio 2020 che analizza lo stato di salute della ricorrente, dalla anamnesi ai disturbi soggettivi, dalle constatazioni oggettive alle diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa, definendo infine la capacità di lavoro della ricorrente sia nell'attività abituale sia in attività adeguate. È indiscusso che la patologia limitante la capacità lavorativa è essenzialmente quella reumatologica, che è pure la valutazione contestata dalla ricorrente, mentre quella psichica gioca un ruolo secondario e quella oftalmologica ha un impatto sulla capacità lavorativa solo quando si tratta di lavorare a lungo davanti a uno schermo. L'assicurata soffre da anni di dolori muscolo-scheletrici in varie parti del corpo che sono stati valutati nell'ambito di un quadro di tipo fibromialgico e in relazione a un'artropatia di tipo psoriasico. Tali affezioni erano già state oggetto di esame presso vari medici curanti specialisti in reumatologia. Il perito C.________ nel referto del 12 marzo 2020 ha posto come diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa "fibromialgia DD di tipo primario o secondario e un'artropatia di tipo psoriasica HLA-B27 positiva con manifestazioni oligo-articolari, attualmente con leggera sinovite all'articolazione MCP I a destra". Considerate le limitazioni riferite alla stanchezza cronica, all'affaticamento rapido e ai dolori a carattere diffuso, la capacità lavorativa sia nell'attività svolta fino ad ora che in una adeguata è stata valutata al 75% al momento della perizia reumatologica. Tali diagnosi, come pure le loro ripercussioni sulla capacità lavorativa, sono state più volte confermate dal perito, dopo esame dell'ampia nuova documentazione prodotta dalla ricorrente, anche pendente causa dinnanzi l'autorità giudiziaria precedente.  
 
6.2. Nel gravame la ricorrente non contesta esplicitamente che la situazione sia nel frattempo migliorata da un punto di vista medico. Essa afferma tuttavia che i numerosi rapporti peritali, rispettivamente i complementi ad opera del neurologo dott. C.________, sarebbero incompleti in quanto avrebbero omesso di considerare alcune patologie importanti, in particolare alla mano sinistra ma anche una fascite plantare sinistra, riscontrate dal suo reumatologo curante. La ricorrente si riferisce espressamente all'apprezzamento del 16 settembre 2020 del dott. F.________, rispettivamente all'ecografia menzionata il cui esito avrebbe indicato "un quadro di artrite anche al II MCF sinistro, come pure una tenosinovite dei flessori del raggio della mano sinistra". La ricorrente aggiunge poi che già in una precedente visita del 23 gennaio 2019, il curante dott. F.________ avrebbe riferito "un ulteriore peggioramento del quadro clinico" in generale, includendo anche altre patologie. La ricorrente censura in tale contesto anche le osservazioni del perito C.________ del 13 gennaio 2021 in relazione al rapporto del 9 dicembre 2020 del dott. G.________, che a suo dire sarebbero parimenti incomplete, oltre che inesatte.  
 
6.3. La ricorrente non merita tutela nelle sue censure. Come accertato dal Tribunale cantonale, il dott. C.________ si è più volte espresso su quanto evidenziato dal curante F.________, in particolare anche in relazione al suo referto del 16 settembre 2020. Nella sua determinazione del 10 dicembre 2020 il perito C.________ è giunto alla conclusione che essa non modificava la sua precedente presa di posizione. Anche le osservazioni del 13 gennaio 2021 del perito C.________, riferite al rapporto del 9 dicembre 2020 del dott. G.________, sono state oggetto di esame da parte della Corte cantonale. La ricorrente non dimostra minimamente perché i rapporti dei medici curanti sarebbero idonei a modificare gli accertamenti operati dalla Corte cantonale, in particolare in relazione alle diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, come alle limitazioni susseguenti. Non è nemmeno conforme alla realtà dei fatti affermare che il perito C.________ non avrebbe nemmeno esaminato la mano sinistra della ricorrente, considerato che nel consulto personale del 27 febbraio 2020 egli ha proceduto a una radiografia a entrambe le mani, ritenuto che egli ha sempre esaminato i vari apprezzamenti medici ad opera dei curanti, che includevano pertanto anche gli accertamenti ora pretesi dalla ricorrente. Il fatto che nulla è in particolare detto su un'eventuale loro ripercussione sulla capacità lavorativa - si rileva che anche il dott. F.________ è silente a tal riguardo - e che per contro solo la ricorrente ipotizza che la patologia dimenticata potrebbe avere un'incidenza nella graduazione dell'incapacità medico-teorica nelle attività lavorative compatibili con le limitazioni funzionali, non consente di giungere a una conclusione di arbitrio ad opera del Tribunale cantonale.  
La ricorrente si limita a mettere in rilievo le opinioni dei medici curanti (sull'opinione prudente delle indicazioni dei medici curanti a causa dei particolari legami che hanno con il paziente, cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), già vagliate dall'autorità giudiziaria precedente, invece di indicare per quale motivo quanto operato dall'autorità giudiziaria precedente sia manifestamente inesatto o incompleto, in modo tale da mettere in dubbio il miglioramento constatato nel febbraio 2020. 
 
7.  
Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, alla Corte cantonale non possono nemmeno essere rimproverate violazioni del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), segnatamente per la mancata indicazione dei motivi per i quali i pretesi nuovi aspetti valetudinari non modificherebbero le limitazioni funzionali e la capacità lavorativa. Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende il diritto dell'interessato di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4), ma tale garanzia costituzionale non impedisce all'autorità di rinunciare a svolgere atti d'istruzione se, fondandosi su un apprezzamento coscienzioso delle prove (DTF 125 V 351 consid. 3a), è convinta che i fatti siano stati provati secondo il grado della verosimiglianza preponderante e nessun provvedimento probatorio supplementare possa modificare un tale apprezzamento. La violazione del diritto di essere sentito in relazione all'amministrazione delle prove è una questione che non ha una portata propria rispetto al motivo dell'apprezzamento anticipato delle prove (DTF 144 II 427 consid. 3.1.3; 136 I 229 consid. 5.3) e si fonde con il diritto materiale. Ora, come valutato nel precedente considerando, nella fattispecie i giudici di prime cure, condividendo quanto stabilito nella perizia pluridisciplinare del SAM, e nei suoi successivi complementi, hanno rinunciato a procedere ad altre misure d'istruzione, in quanto hanno correttamente ritenuto sufficienti gli elementi d'ordine medico. La Corte cantonale poteva dunque, senza arbitrio, considerare chiara la situazione medica senza necessità di accertamenti aggiuntivi, l'incarto contenendo già le indicazioni utili ai fini decisionali. 
 
8.  
Infine anche le censure relative al potere cognitivo dell'autorità giudiziaria precedente, il quale è delimitato dalla data della decisione impugnata (cfr. consid. 3.3), in concreto il 14 maggio 2021, non sono pertinenti. In effetti la ricorrente, che anche dinnanzi al Tribunale cantonale ha continuato ad allegare nuova documentazione medica, ora rivendica che la stessa sia vagliata nell'ambito di una procedura di revisione. A parte una certa contraddittorietà di tale agire, non è necessario analizzare se ci si trovi nel campo delle eccezioni, ovvero nei casi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione medesima (sulla nozione di fatti determinanti in materia di assicurazione sociale cfr. pure DTF 129 V 1 consid. 1.2), in quanto la situazione non merita ulteriori indagini. Alla ricorrente resta comunque aperta la possibilità di introdurre una nuova domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità in caso di peggioramento della sua situazione valetudinaria. 
 
9.  
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. La ricorrente presenta una domanda di assistenza giudiziaria. La richiesta può essere accolta, siccome le conclusioni del ricorso a un esame sommario non possono essere ritenute prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto sopportate provvisoriamente dalla Cassa del Tribunale federale. Il patrocinatore della ricorrente ha diritto a un'indennità adeguata all'ampiezza del ricorso. La ricorrente è già avvertita sin d'ora che, se in seguito è in grado di farlo, è tenuta a risarcire la Cassa del Tribunale federale delle spese giudiziarie e dell'onorario del suo patrocinatore (art. 64 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. L'Avv. Fabio Taborelli è incaricato del gratuito patrocino della ricorrente. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente, ma sopportate provvisoriamente dalla Cassa del Tribunale federale. 
 
4.  
La Cassa del Tribunale federale verserà al patrocinatore della ricorrente un'indennità di fr. 2800.-. 
 
5.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 8 agosto 2022 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi