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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_848/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'8 settembre 2017  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice unico, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Sabrina Aldi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
tutti e tre patrocinati dall'avv. Edy Meli, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (diffamazione, calunnia, pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 23 giugno 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Il 23 gennaio 2017 A.________ ha denunciato/querelato B.________, C.________, vicesegretario cantonale dell'organizzazione, nonché il sindacalista D.________, per titoli di diffamazione, calunnia e pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete in relazione a quanto riferito in occasione di una conferenza stampa, ripreso da vari media e riportato sul sito dell'organizzazione. Senza esperire alcun atto istruttorio, il 26 gennaio 2017 il Procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere. 
 
2.   
Con sentenza del 23 giugno 2017, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto, per quanto ricevibile, il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere. 
 
3.   
A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza della CRP e il rinvio dell'incarto al Ministero pubblico affinché "proceda ad un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi". Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.   
Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità di ultima istanza cantonale ha diritto di interporre ricorso in materia penale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Spetta alla parte ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, e in particolare all'accusatore privato illustrare nel suo gravame quali pretese, desumibili direttamente dal reato, intende far valere (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Rilevasi che, qualora siano invocati più reati distinti, l'accusatore privato è tenuto a indicare per ognuno di essi in cosa consista il suo preteso danno (sentenza 6B_472/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 1.1). Nell'ambito dei delitti contro l'onore, non basta invocare una lesione alla personalità per dedurne automaticamente l'esistenza di una pretesa di riparazione del torto morale. Il riconoscimento di un'indennità a questo titolo presuppone infatti un'offesa di una certa gravità oggettiva, che sia inoltre stata percepita soggettivamente dalla vittima come una sofferenza morale sufficientemente forte da giustificare che una persona, posta nelle medesime circostanze, si rivolga al giudice per ottenere una riparazione. Un leggero pregiudizio alla reputazione familiare, professionale o sociale non è sufficiente (sentenza 6B_185/2013 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2). Atteso che non compete all'accusatore privato sostituirsi al Ministero pubblico o appagare un suo desiderio di rivalsa, la giurisprudenza è restrittiva al riguardo, di modo che il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo se dalla motivazione risulta in maniera sufficientemente precisa che le citate condizioni sono realizzate, riservati i casi in cui, tenuto conto della natura del reato perseguito, ciò non sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti (DTF 141 I 1 consid. 1.1). Indipendentemente dalla legittimazione dell'accusatore privato a contestare il merito della vertenza, la giurisprudenza gli riconosce la possibilità di censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. In tal caso, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata, richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF, non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura (DTF 138 IV 78 consid. 1.3). Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
5.   
A sostegno della sua legittimazione ricorsuale, l'insorgente afferma unicamente che, in qualità di accusatore privato, "avanza delle pretese di natura civile". Nulla di più. Atteso che, considerati i reati denunciati rispettivamente querelati, eventuali pretese civili non appaiono immediatamente deducibili dagli atti, questa scarna asserzione non adempie le esigenze di motivazione testé esposte. In primo luogo, il ricorrente non differenzia le sue pretese civili deducibili da ogni singolo reato. Secondariamente, non si pronuncia sulla gravità oggettiva e soggettiva della lesione alla personalità risultante dai querelati delitti contro l'onore. In simili circostanze, non è possibile riconoscere all'insorgente la legittimazione a contestare il merito della sentenza della CRP: le censure di violazione degli art. 173 segg. e 293 CP, come pure del divieto dell'arbitrio e di violazione dell'art. 310 CPP, critiche strettamente connesse con il merito della causa, si rivelano per questo motivo d'acchito inammissibili. Anche la censura di violazione del diritto di essere sentito, per non avere la CRP preso in considerazione le allegazioni del ricorrente e per l'assenza di atti istruttori, appare inammissibile perché intimamente connessa con il merito oltre che insufficientemente motivata alla luce delle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF (v. al riguardo DTF 141 I 36 consid. 1.3). 
 
6.   
La legittimazione a ricorrere non può essere riconosciuta neppure sulla base dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF, non essendo in discussione il diritto di querela come tale. 
 
7.   
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico dell'insorgente. In assenza di uno scambio di scritti, gli opponenti non sono incorsi in spese necessarie causate dalla controversia, di modo che non si giustifica accordare ripetibili di sorta (art. 68 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 settembre 2017 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Eusebio 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy