Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_81/2021
Sentenza dell'8 settembre 2022
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Kiss, Niquille,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Romina Biaggi-Albrici,
ricorrente,
contro
Commissione Paritetica Cantonale per l'edilizia ed il genio civile (CPC),
viale Portone 4, 6500 Bellinzona,
patrocinata dagli avv.ti Simone Gianini e Marco Robbiani,
opponente.
Oggetto
assoggettamento al contratto nazionale mantello
per l'edilizia principale in Svizzera,
ricorso contro la sentenza emanata il 21 dicembre 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2017.188).
Fatti:
A.
A.a. Il 15 gennaio 2013 il Consiglio federale ha decretato l'obbligatorietà generale di una parte delle disposizioni del contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM) nella versione 2012-2015, in particolare quelle riguardanti il campo di applicazione aziendale. Le relative norme sono poi state prorogate e, per quanto qui interessa, rimaste immutate.
Il 9 ottobre 2015 la Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile (in seguito: Commissione paritetica) ha assoggettato al CNM dal 1° luglio 2003 la A.________ SA, impresa attiva nell'ambito dell'esercizio di cave di estrazione e della lavorazione di pietra naturale, che in passato era stata firmataria del CCL nel ramo del granito e delle pietre naturali.
A.b. Con petizione 27 gennaio 2016 la A.________ SA ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Bellinzona la Commissione paritetica chiedendo che sia accertato il suo non assoggettamento all'obbligatorietà generale del CNM. Il Pretore aggiunto ha - con giudizio 26 ottobre 2017 - accolto la petizione, perché l'attrice era esclusivamente attiva nel settore del marmo e granito.
B.
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece, in accoglimento dell'appello della Commissione paritetica, respinto la petizione. Riprendendo la sentenza del Tribunale federale 4A_439/2018 del 27 giugno 2019, la Corte cantonale ha segnatamente ritenuto che, quando sono - pure - gestite delle cave, il tipo di pietra estratto era irrilevante ai fini della determinazione dell'estensione dell'obbligatorietà generale del CNM e che all'attrice, quale impresa mista non a tutti gli effetti, andava applicato il principio dell'unità tariffaria.
C.
Con atto 1° febbraio 2021 la A.________ SA ha presentato un ricorso in materia civile e un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui postula l'annullamento della sentenza di appello e la conferma di quella pretorile. Afferma che il ricorso in materia civile è ammissibile perché concerne una controversia di natura non patrimoniale e che in ogni caso si sarebbe in presenza di una questione di importanza fondamentale. Nel merito sostiene, in estrema sintesi, che la sua attività non rientra fra quelle che il Consiglio federale ha sottoposto all'obbligatorietà generale, poiché essa si occupa dell'estrazione e della lavorazione di granito. In ogni caso - soggiunge - la sua attività principale, consistente nella "lavorazione industriale" della pietra, non fa parte del settore dell'edilizia principale. Per la - denegata - ipotesi che il ricorso in materia civile non fosse ritenuto ricevibile, la ricorrente presenta pure un ricorso sussidiario in materia costituzionale in cui richiama in particolare quanto indicato nel ricorso ordinario.
Con risposta 1° marzo 2021 la Commissione paritetica propone, in via principale, che i rimedi di diritto siano dichiarati irricevibili e, in via subordinata, che siano respinti.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio giuridico che gli viene sottoposto (DTF 146 IV 185 consid. 2, con rinvii).
1.1. Giusta l'art. 74 cpv. 1 LTF nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile se il valore litigioso ammonta almeno a fr. 15'000.--, nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione (lett. a), e a fr. 30'000.-- in tutti gli altri casi (lett. b).
La causa ha un carattere pecuniario se, in definitiva, viene perseguito in modo preponderante un fine economico. Un interesse patrimoniale non sussiste solo se è direttamente controverso il pagamento di una somma di denaro, ma risulta già quando la decisione esplica direttamente delle conseguenze finanziarie o un valore di lite può essere indirettamente quantificato; in questi casi viene, in ultima analisi, perseguito un interesse economico (DTF 142 III 145 consid. 6.1). Con riferimento all'assoggettamento di un'impresa a un contratto collettivo di lavoro, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che il valore di lite va determinato in base all'interesse di questa a non essere sottoposta al CCL, segnatamente fondandosi sui costi supplementari, che possono essere determinati facendo capo alla massa salariale, causatile dall'applicazione del contratto collettivo (sentenza 4A_283/2008 del 12 settembre 2008 consid. 1 e 2, non pubblicati nella DTF 134 III 541).
In ragione dello scopo di politica sociale perseguito dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF, sono controversie in materia di diritto del lavoro quelle concernenti i litigi fra un datore di lavoro e un lavoratore o fra i loro successori in diritto risultanti da un rapporto di lavoro (sentenza 4A_535/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.1).
1.1.1. La ricorrente assevera che l'impugnativa concerne una causa senza valore patrimoniale e di avere incoato la procedura per una questione di principio in cui ha unicamente un interesse ideale, atteso che osserva perfettamente i minimi salariali imposti dal CNM e che il 22 gennaio 2018 l'opponente le ha anche rilasciato una dichiarazione di rispetto del CNM, per permetterle di partecipare a pubblici concorsi. Sostiene che per questi motivi non subirebbe alcun pregiudizio economico da una decisione di assoggettamento e che, essendo stato proposto in una causa non pecuniaria, il ricorso in materia civile sarebbe ammissibile.
1.1.2. In concreto, come risulta da quanto sopra esposto, con tale argomentazione la ricorrente fraintende la nozione di causa pecuniaria ed erra sulla natura della presente causa. Riservata l'ipotesi descritta dall'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, il ricorso in materia civile è quindi unicamente ammissibile se il valore di lite ammonta ad almeno fr. 30'000.--, poiché riguarda una controversia fra un'impresa e una Commissione paritetica istituita nell'ambito di un CCL.
Ora, la sentenza impugnata non menziona il valore di lite, limitandosi a rilevare che "si può tranquillamente ritenere che il valore litigioso dell'azione in esame supera abbondantemente fr. 10'000.--". L'art. 51 cpv. 2 LTF permette al Tribunale federale di stabilire, se come nella fattispecie non è chiesto il pagamento di una somma di denaro, il valore litigioso secondo il suo apprezzamento. Non è tuttavia compito del Tribunale federale svolgere indagini, se tale valore non emerge di primo acchito dagli accertamenti della Corte cantonale o dagli atti di causa. In assenza di una menzione del valore di lite nel giudizio cantonale, spetta al ricorrente, giusta quanto previsto dall'art. 42 cpv. 1 e cpv. 2 LTF, fornire le necessarie indicazioni che permettono al Tribunale federale di stimare il valore di lite. In caso contrario il ricorso si palesa insufficientemente motivato e va dichiarato inammissibile con riferimento all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (DTF 140 III 571 consid. 1.2; 136 III 60 consid. 1.1.1; sentenza 4A_371/2021 del 9 agosto 2021 consid. 1.2.3). Quest'ultima eventualità si verifica in concreto, la ricorrente non avendo fornito alcun elemento che permetterebbe di ritenere che il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- né ciò emerge immediatamente dagli atti di causa.
1.2. Giusta l'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, quando non raggiunge il valore litigioso di cui all'art. 74 cpv. 1 LTF, il ricorso in materia civile è nondimeno ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.
1.2.1. La ricorrente afferma che la controversia riguarda una questione di diritto di importanza fondamentale, perché nella presente causa sono "stati allegati elementi nuovi, che sono tali da mettere in discussione la giurisprudenza" risultante dalla sentenza 4A_439/2018 del 27 giugno 2019. Questi elementi sono costituiti dalle decisioni 15 gennaio 2013 del Consiglio federale sulle opposizioni - presentate dall'Associazione industrie dei graniti marmi e pietre naturali del Cantone Ticino (AIGT) e da un'impresa - alla richiesta di conferire carattere obbligatorio al CNM, dalle argomentazioni sulle diverse tipologie di cava riscontrabili in Svizzera - fondate su un contributo scientifico apparso nel 1983 - e dalla dimostrazione che nella Svizzera tedesca vi sarebbero ditte esercitanti la medesima attività, che sono assoggettate al CCL dell'industria svizzera del marmo e del granito a cui il Consiglio federale ha, con decreto 13 dicembre 2012, pure conferito obbligatorietà generale, "ma che geograficamente non copre il Ticino".
1.2.2. La nozione di "questione di diritto d'importanza fondamentale" dev'essere interpretata in maniera molto restrittiva (DTF 133 III 493 consid. 1.1). Nella misura in cui si tratta di applicare a un caso concreto i principi sviluppati dalla giurisprudenza non si è in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale. I presupposti dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF sono invece soddisfatti se sussiste un interesse generale e impellente che la massima istanza giudiziaria chiarisca una questione controversa al fine di ottenere un'applicazione e un'interpretazione uniforme del diritto federale, eliminando così una notevole insicurezza giuridica (DTF 144 III 164 consid. 1, con rinvii). Anche una questione di diritto già decisa dal Tribunale federale può risultare di importanza fondamentale, se un suo riesame si impone. Ciò può verificarsi se la giurisprudenza non è univoca o se ha provocato nella dottrina determinante una critica considerevole o se nel frattempo sono entrate in vigore nuove disposizioni legali (DTF 139 II 340 consid. 4; 135 III 1 consid. 1.3; sentenza 4A_122/2021 del 14 settembre 2021 consid. 1.3). Incombe alla parte ricorrente, pena l'inammissibilità del rimedio di diritto, esporre le ragioni per cui le predette condizioni sarebbero realizzate (DTF 140 III 501 consid. 1.3, con rinvio; 134 III 267 consid. 1.2).
In concreto i motivi addotti nel ricorso sono inidonei a giustificare l'esistenza di una questione di importanza fondamentale. Infatti, da un lato, la ricorrente indica che la questione di diritto è già stata decisa nella sentenza 4A_439/2018 del 27 giugno 2019 e, dall'altro, intende rimetterla in discussione con documenti anteriori all'emanazione di tale decisione. Ne discende che l'impugnativa può unicamente essere trattata come un ricorso sussidiario in materia costituzionale.
2.
In virtù dell'art. 115 lett. b LTF è legittimato al ricorso in materia costituzionale chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
La ricorrente si limita ad apoditticamente affermare di avere un interesse degno di protezione all'annullamento della sentenza impugnata. L'opponente ritiene invece che la ricorrente non abbia nessun interesse al ricorso, atteso che nega di subire un qualsiasi pregiudizio di natura economica dalla decisione impugnata. Effettivamente per quanto riguarda il periodo in cui la ricorrente afferma di aver adempiuto volontariamente quanto previsto dal CNM non è ravvisabile alcun interesse al ricorso e per tale motivo l'implicita richiesta - unicamente contenuta nella motivazione dell'impugnativa - di accertare che un eventuale assoggettamento non potrebbe essere anteriore al 2013 e "non potrà portare sul periodo 1° gennaio 2016 - 30 giugno 2016" si rivela inammissibile. Per contro la ricorrente acquisirebbe la possibilità di non - più - rispettare quanto previsto dal predetto CCL senza esporsi al pericolo di subire sanzioni, se dovesse ottenere una decisione in cui viene accertato che non è sottoposta al CNM. Ciò basta per riconoscerle un interesse legittimo alla modifica della sentenza impugnata.
3.
Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato in modo chiaro e dettagliato tale censura; le critiche di natura appellatoria si rivelano inammissibili (DTF 146 IV 114 consid. 2.1 con rinvii). Una decisione non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il giudizio attaccato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1, con rinvii).
4.
L'art. 2 cpv. 3 lett. c del decreto 15 gennaio 2013 del Consiglio federale, che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile (FF 2013 547; in seguito DCF CNM 2013), ha il seguente tenore:
"Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, del CNM che figurano nell'allegato devono essere applicabili a tutti i datori di lavoro (imprese e parti di imprese e cottimisti indipendenti) purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale.
L'attività che caratterizza l'impresa o la parte d'impresa rientra nel settore dell'edilizia principale quando l'impresa o la parte di impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno dei o diversi dei seguenti ambiti:
c. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura."
4.1. La Corte cantonale ha richiamato la sentenza 4A_439/2018 del 27 giugno 2019 in cui il Tribunale federale, ricordati i principi che reggono l'interpretazione delle norme con cui l'autorità competente ha esteso il campo di applicazione di un CCL, ha ritenuto ininfluente il tipo di pietra ricavato, ma ha considerato che anche le cave di granito rientrano nel campo di applicazione dell'art. 2 cpv. 3 lett. c del DCF CNM 2013. A titolo abbondanziale la Corte di appello ha aggiunto che ciò viene confermato dai testi in lingua tedesca e francese del CNM e ha negato che l'esistenza del CCL dell'industria svizzera del marmo e del granito escluda l'applicazione del CNM, vista la notoria importanza del settore industriale della lavorazione della pietra in Svizzera (CCL-GR).
4.2. La ricorrente afferma che il Consiglio federale ha esonerato dall'obbligatorietà le attività rientranti nella lett. d dell'art. 2 cpv. 2 CNM (e cioè la lavorazione del marmo e del granito) e sostiene di non essere assoggettata al predetto CCL perché dalla cava che gestisce viene estratto gneiss, una roccia assimilabile al granito. Rimprovera alla Corte cantonale di essere caduta nell'arbitrio, perché non ha tenuto conto di una serie di elementi determinanti quali due decisioni del 2013 emanate dal governo federale in seguito alle opposizioni dell'AIGT e di un'altra impresa ticinese nell'ambito della richiesta di conferire carattere obbligatorio al CNM, un contributo scientifico che aveva rilevato l'esistenza in Svizzera di due tipologie di cave diverse, la suddivisione operata dall'amministrazione federale delle dogane e il fatto che nella Svizzera interna vi siano ditte che esercitano la sua stessa attività e che sono assoggettate al CCL dell'industria svizzera del marmo e del granito. Sarebbe pure arbitrario ritenere che gli specifici CCL concernenti il granito non escludano la soluzione adottata nella sentenza impugnata e ritiene che la Corte cantonale ne avrebbe determinato in modo arbitrario il campo di applicazione. Essa reputa pure insostenibile l'interpretazione abbondanziale, basata su un'analisi linguistica che include pure la terminologia tedesca e francese, effettuata dalla Corte cantonale.
4.3. Nella fattispecie con la sua critica in larga misura appellatoria la ricorrente propone una propria interpretazione dell'art. 2 cpv. 3 lett. c DCF CNM 2013 e pare così dimenticare che l'arbitrio non è già dato se la soluzione proposta può apparire migliore di quella attaccata, ma solo se questa appare insostenibile. Ciò non è il caso in concreto, la sentenza impugnata essendo basata sulla giurisprudenza del Tribunale federale, il quale ha in particolare pure posto l'accento sulla sicurezza del diritto e ha negato che le cave di granito siano escluse dall'estensione del CNM (sentenza 4A_439/2018 del 27 giugno 2019 consid. 4.2).
5.
Sottostanno a un contratto collettivo di un ramo professionale i lavoratori che sono attivi in un determinato settore economico. La questione a sapere a quale settore economico attribuire un'impresa va risolta secondo l'attività che la caratterizza. In base al principio dell'unità tariffaria, il CCL è applicabile all'impresa intera e in tal modo anche ai lavoratori di un altro mestiere, sebbene vengano di regola escluse determinate funzioni e particolari tipi di ingaggio. Possono invece risultare applicabili diversi CCL, se sussistono reparti aziendali distinti, che appartengono a diversi rami professionali e dispongono di una sufficiente indipendenza, riconoscibile anche dall'esterno (cosiddette imprese miste a tutti gli effetti). È una questione di fatto determinare quali attività sono svolte in quale misura nell'impresa o in un suo reparto indipendente, mentre è una questione di diritto determinare quale, fra tali attività, le dà la sua impronta (sentenza 4A_377/2009 del 25 novembre 2009 consid. 3.1).
L'estensione del carattere obbligatorio generale a un contratto collettivo di lavoro ha lo scopo di introdurre condizioni di lavoro minime per tutte le imprese attive nello stesso mercato ed impedire così che una ditta possa, offrendo delle condizioni di lavoro peggiori, ottenere un vantaggio sleale (DTF 146 II 335 consid. 3.1, con rinvii). Appartengono al medesimo ramo quelle imprese che sono in concorrenza diretta, offrendo prodotti o servizi del medesimo tipo (DTF 134 III 11 consid. 2.2). Nella misura in cui un'impresa non si presenta in maniera manifestamente subordinata in un mercato per il quale vige un CCL a cui è stato conferito carattere obbligatorio, sono applicabili i principi generali sull'assoggettamento (DTF 134 III 11 consid. 2.4).
5.1. La ricorrente premette di essere un'impresa mista non a tutti gli effetti e lamenta l'assenza di una disamina dell'attività che esegue. Assevera di occuparsi dell'estrazione e della lavorazione di gneiss (che ha una composizione chimica simile al granito), marmo e granito, ragione per cui la sua attività rientrerebbe esclusivamente in quella prevista dall'art. 2 cpv. 2 lett. d CNM e non sarebbe toccata dall'estensione dell'obbligatorietà generale. Sostiene che la Corte cantonale non avrebbe poi arbitrariamente ritenuto che la sua attività preponderante è costituita dalla lavorazione della pietra in laboratorio, poiché l'attività di cava, in rapporto al numero di addetti, alle ore lavorate e alla cifra d'affari era minima. Indica segnatamente che il suo personale era impiegato per il 21 % nell'attività di cava, mentre il rimanente 79 % era dedicato alla "successiva lavorazione industriale" con dei "grandi macchinari" e che la quasi totalità del suo fatturato deriva dalla vendita di prodotti lavorati.
5.2. Ora, la stessa ricorrente ammette l'applicabilità del principio dell'unità tariffaria e riconosce di occuparsi dell'estrazione di pietre naturali senza essere tuttavia riuscita a far apparire arbitraria la decisione impugnata che fa rientrare tale attività fra quelle a cui è stato esteso il CNM (sopra, consid. 4.3). Sostiene invero che questa attività sarebbe minore rispetto a quella che chiama la "successiva lavorazione industriale", ragione per cui ritiene di non poter essere assoggettata al CNM. Sennonché essa non spiega - né è ravvisabile - perché questa seguente tappa sarebbe "industriale", tale qualifica non risultando dal semplice utilizzo di grandi macchinari. Inoltre tali lavori consecutivi all'estrazione appaiono strettamente legati alla gestione della cava, ragione per cui non appare insostenibile ritenere che l'attività caratteristica della ricorrente, consistente nell'estrazione della pietra e la sua successiva lavorazione, rientri fra quella menzionata dall'art. 2 cpv. 3 lett. c DCF CNM 2013 (a differenza di quanto accade per le imprese che si occupano della sola lavorazione del granito) e quindi respingere la petizione con cui veniva chiesto l'accertamento del non assoggettamento al CCL.
6.
Da quanto precede discende che il ricorso sussidiario in materia costituzionale si rivela, nella ridotta misura in cui è ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso in materia civile è inammissibile.
2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è respinto.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
5.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 settembre 2022
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
Il Cancelliere: Piatti