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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_70/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'8 ottobre 2014  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,  
opponente. 
 
Oggetto 
condono della tassa giustizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 agosto 2014 dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale 
di appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con decisione 10 marzo 2014 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha posto a carico di A.________ le spese processuali di fr. 400.-- attinenti alla reiezione del reclamo presentato contro la decisione con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord aveva respinto la domanda tendente alla ricusa del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud; 
che il 12 agosto 2014 la Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di condono della predetta tassa di giustizia, accordando però a A.________ la possibilità di pagarla in 11 rate mensili di fr. 33.50 e una rata finale di fr. 31.50; 
che A.________ insorge al Tribunale federale contro tale decisione con ricorso 12 settembre 2014, postulando pure di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che la decisione cantonale non può essere impugnata né con un ricorso in materia di diritto pubblico (art. 83 lett. m LTF) né con un ricorso in materia civile, il valore di lite minimo previsto dall'art. 74 LTF per l'inoltro di un tale rimedio non essendo raggiunto; 
che pertanto entra in linea di conto unicamente un ricorso sussidiario in materia costituzionale, rimedio di diritto con cui può soltanto essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) alle condizioni previste dall'art. 106 cpv. 2 LTF, e cioè con una motivazione puntuale e precisa, riferita alla sentenza impugnata, in cui viene spiegato quali diritti si pretendono violati e in cosa consiste la violazione (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.2; 130 I 258 consid. 1.3); 
che giusta l'art. 115 lett. b LTF è legittimato al ricorso sussidiario in materia costituzionale solo chi ha un interesse legittimo (e cioè giuridicamente protetto) all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata; 
che giusta l'art. 112 CPC per il pagamento delle spese processuali il giudice  può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono;  
 
che tale norma attribuisce al giudice un ampio margine di giudizio e apprezzamento e non pare quindi conferire all'istante un diritto di ottenere il condono delle spese giudiziarie; 
che così stando le cose la ricorrente non pare nemmeno essere legittimata ad impugnare la decisione cantonale con un ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
che in concreto la questione non merita tuttavia maggiore disamina; 
che infatti il ricorso si appalesa in ogni caso inammissibile in ragione della sua motivazione manifestamente insufficiente, la ricorrente non censurando alcuna violazione di un diritto costituzionale in modo conforme a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF
che esso va quindi deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'indigenza della ricorrente; 
che viste le particolarità del caso si rinuncia tuttavia al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione alla ricorrente e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 ottobre 2014 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti