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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_433/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'8 ottobre 2015  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, 
Frésard, Heine, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Helsana Assicurazioni SA, Diritto dei sinistri, Svizzera tedesca/Ticino - Infortuni, viale Portone 2, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (indennità per menomazione all'integrità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 maggio 2015. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 13 maggio 2012 A.________, nato nel 1942, titolare di uno studio di architettura e assicurato facoltativamente contro gli infortuni presso Helsana Infortuni SA, durante una passeggiata nel bosco in Austria ha messo un piede in fallo, il ginocchio destro ha ceduto ed è caduto a terra. L'assicuratore ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge. Il 12 settembre 2014 è stata riconosciuta ad A.________ mediante decisione, confermata su opposizione il 21 novembre 2014, un'indennità per menomazione all'integrità (IMI) del 10%, mentre gli è stato negato il diritto a una rendita d'invalidità.  
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 21 maggio 2015 ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo la riforma del giudizio cantonale nel senso di riconoscergli una IMI del 40% e un'indennità unica in capitale. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Se il ricorso è diretto, come in concreto, contro una decisione di assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operati dall'autorità (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
2.   
Oggetto del contendere è in sostanza l'ammontare dell'IMI attribuita al ricorrente. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver illustrato le disposizioni ritenute applicabili per il calcolo dell'IMI, ha ricordato altresì che l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha allestito tabelle molto dettagliate. Richiamando il rapporto del Dr. med. B.________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, la Corte cantonale ha confermato l'operato dell'assicuratore. Il primo giudice ha sottolineato come impedimenti e dolori sono insiti nella menomazione e come l'ammontare base dell'IMI rientra anche nella tabella n. 5 INSAI. Infine il Tribunale delle assicurazioni ha confermato anche la riduzione di 2/3 dell'IMI per tenere conto della preesistenza di uno stato degenerativo, per giungere in definitiva a un'IMI effettiva del 10%.  
 
3.2. Il ricorrente, dopo aver illustrato l'istoriato della sua vicenda, ha censurato in primo luogo la diminuzione di 2/3 dell'IMI per fattori extrainfortunistici. Contesta la presenza di infermità importanti al ginocchio e un nesso fra la riduzione dell'IMI e un rapporto medico allestito all'estero. Il ricorrente osserva altresì che i suoi arti non sono soggetti a referti infiammiatori, tanto che fino al giorno dell'infortunio ha sempre svolto regolarmente l'attività lavorativa e sportiva. Conclude per l'inaffidabilità del referto del Dr. med. B.________, non essendosi peraltro il caso stabilizzato. Pur non opponendosi a un valore di base per l'IMI del 30%, il ricorrente sottolinea che essa vada aumentata di un 1/3 e non invece diminuita di 2/3. In secondo luogo il ricorrente pretende un'indennità unica in capitale.  
 
4.  
 
4.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo.  
 
4.2. Il ricorrente mescola in un tutt'uno censure di fatto e di diritto con critiche rivolte al grado di invalidità accertato e la IMI. Nella misura in cui pare essere contestata la capacità lavorativa, il ricorso è infondato, non essendovi elementi per concludere diversamente, eccezion fatta per un periodo limitato. Ciò risulta nel rapporto del 30 novembre 2012 del Dr. med. B.________, da cui non vi sono motivi per scostarsi, giacché non è stato nemmeno contraddetto da altri medici in Svizzera o in Austria. Il rinvio all'art. 23 LAINF sull'indennità unica in capitale cade conseguentemente nel vuoto, poiché non si presenta alcuna incapacità lavorativa.  
 
4.3. A norma dell'art. 25 cpv. 1 LAINF l'ammontare dell'IMI è fissata in funzione della gravità della menomazione. Al Consiglio federale compete disciplinare i particolari (art. 25 cpv. 2 LAINF), facoltà di cui ha fatto uso all'art. 36 OAINF: la IMI è calcolata secondo le direttive figuranti nell'allegato 3 OAINF. La lista non è esaustiva (DTF 124 V 29 consid. 1b pag. 32 con riferimenti) e la gravità della menomazione viene commisurata unicamente sulla base di accertamenti medici in maniera astratta per tutti gli assicurati, prescindendo da fattori di carattere soggettivo e dalle circostanze particolari del caso concreto (DTF 133 V 224 consid. 5.1 pag. 230; 115 V 147 consid. 1 con riferimenti). La IMI si distingue sostanzialmente da un risarcimento del danno fondato sul diritto privato, poiché confronta le conseguenze di incidenti simili per trarre linee guida di ordine generale. In altre parole non si tratta di stimare un danno morale, bensì di stabilire dal profilo medico-teorico l'ammontare della menomazione all'integrità fisica o psichica (cfr. sentenza 8C_812/2010 del 2 maggio 2011 consid. 6.2). In tale contesto il ricorrente pare da un lato confondere la portata delle IMI e da un altro lato che la graduazione dell'IMI non è legata a un grado di incapacità lavorativa (precedentemente riscontrata), peraltro accertata in concreto solo per un breve periodo. Non vi sono oltretutto motivi, alla luce delle regole probatorie in materia di rapporti medici (consid. 4.1), per scostarsi anche sotto questo profilo dal rapporto del 15 luglio 2014 del Dr. med. B.________. Anche in sede cantonale, il ricorrente si è sempre limitato ad esprimere il proprio parere, senza nemmeno tentare di dimostrare che le valutazioni mediche del Dr. med. B.________ fossero errate. In tale contesto oltretutto il rinvio all'art. 23 LAINF è vano, visto che tale disposizione non riguarda le IMI (art. 24 segg. LAINF), come risulta chiaramente dalla sistematica normativa della legge.  
 
5.   
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 8 ottobre 2015 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Leuzinger 
 
Il Cancelliere: Bernasconi