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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_981/2020  
 
 
Sentenza dell'8 ottobre 2021  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, Koch, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Brenno Canevascini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Pietro Pellegrini, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Omicidio colposo; arbitrio, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 24 giugno 2020 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2019.107-109, 17.2020.78). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ è dipendente della C.________ ed è stato fino al mese di febbraio del 2016 responsabile del servizio di picchetto dell'aerodromo di X.________ per il controllo della pista e nel caso di incidenti aerei. 
Il 21 agosto 2014, poco dopo le 16.00, D.________ e E.________ in sella alle loro motociclette, si sono recati sulla pista dell'aerodromo per testarne l'accelerazione. Dopo essersi immessi sulla pista, che in quel momento era attiva, i due motociclisti sono partiti appaiati, da sud in direzione nord, a velocità elevata. D.________, che pilotava una moto più potente, ha superato il compagno distanziandolo di 50/100 m. Accortosi del transito vietato dei due motociclisti, che erano frattanto arrivati all'estremità nord della pista, A.________ è entrato in pista alla guida di un veicolo di servizio della C.________, arrestandolo al centro della stessa con il frontale rivolto verso nord. Poco dopo, mentre percorreva la pista in senso inverso (da nord a sud), precedendo sempre la moto pilotata dal compagno, D.________ ha colliso frontalmente con il veicolo di servizio fermo al centro della pista. D.________ è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate. 
 
B.  
Con sentenza del 10 aprile 2019, la Corte delle assise correzionali di Riviera ha dichiarato A.________ autore colpevole di omicidio colposo, per avere il 21 agosto 2014, a X.________, sulla pista dell'aerodromo, per imprevidenza colpevole, cagionato la morte di D.________. A.________ è per contro stato prosciolto dall'imputazione di esposizione a pericolo della vita altrui. Egli è stato condannato alla pena detentiva di sette mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. 
 
C.  
Con sentenza del 24 giugno 2020, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto un appello di A.________ contro il giudizio di primo grado. La Corte cantonale ha confermato sia la decisione di colpevolezza dell'imputato sia la commisurazione della pena. 
 
D.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 1° settembre 2020 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di essere prosciolto dall'imputazione di omicidio colposo. Chiede inoltre che gli sia riconosciuto un indennizzo di fr. 33'549.30 per le spese di patrocinio della sede cantonale e di fr. 7'747.95 per quelle della sede federale. Il ricorrente fa valere l'accertamento arbitrario dei fatti e la violazione del diritto. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).  
 
2.2. Nella fattispecie, il ricorrente critica essenzialmente l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale. Nella misura in cui si limita però ad esporre una sua diversa interpretazione dei fatti, senza sostanziare l'arbitrarietà del giudizio impugnato, il gravame denota carattere appellatorio e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Spettava infatti al ricorrente confrontarsi puntualmente con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza della CARP, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze perché essi sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti. Il ricorso è parimenti inammissibile laddove il ricorrente sostiene a diverse riprese, ma in modo generico, che la Corte cantonale non si sarebbe confrontata con la tesi difensiva e con i rapporti degli esperti, senza spiegare puntualmente quali specifici punti determinanti per il giudizio non sarebbero stati trattati dalla CARP e senza quindi sostanziare una violazione del diritto di essere sentito con una motivazione conforme alle esposte esigenze.  
 
2.3. Il principio "in dubio pro reo", richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove, implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. La massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale ed oggettiva delle prove, rilevanti ed insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, il principio "in dubio pro reo" non assume una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii).  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente rimprovera in modo generale alla Corte cantonale di non essersi confrontata con le argomentazioni sollevate al dibattimento riguardo all'imprevidenza colpevole e di essersi pronunciata soltanto sommariamente sul principio della prudenza, segnatamente sulla questione volta a sapere se il suo comportamento fosse stato necessario, adeguato e proporzionato allo scopo perseguito. Rimprovera inoltre alla precedente istanza di non avere a torto menzionato nel giudizio la perizia giudiziaria dell'ing. F.________ e quella di parte del Prof. Dr. iur. G.________.  
 
3.2. Con questa contestazione il ricorrente lamenta implicitamente una violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. c CPP, art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.), ma non la sostanzia con una motivazione conforme alle esposte esigenze (cfr. art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF). La censura, sollevata in termini generici, è pertanto inammissibile. Nondimeno, può essere aggiunto che il diritto di essere sentito esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione. Questa garanzia impone all'autorità di motivare il suo giudizio. La motivazione è sufficiente quando l'interessato può cogliere la portata della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3).  
 
3.3. In concreto, richiamando il giudizio di primo grado, la Corte cantonale ha spiegato per quali ragioni, entrando con il veicolo di servizio sulla pista di atterraggio e creando nelle concrete circostanze un serio e grave pericolo per i motociclisti, il ricorrente ha violato i suoi doveri di prudenza (cfr. sentenza impugnata, considerandi n. 6b e 7). Ha altresì indicato quali opzioni egli avrebbe potuto attuare per garantire la sicurezza dell'aerodromo senza creare un pericolo (segnatamente avvisando telefonicamente i responsabili dell'aeroporto di Y.________, o attendendo i due motociclisti all'estremità sud della pista; cfr. sentenza impugnata, considerando n. 5). Contrariamente all'opinione del ricorrente, la CARP ha sufficientemente motivato le ragioni per cui ha ritenuto realizzata la negligenza. La decisione impugnata non viola di conseguenza il suo diritto di essere sentito. Né la CARP ha di per sé disatteso questa garanzia per non avere menzionato determinati passaggi delle citate perizie, invero non precisati dal ricorrente. Nella misura in cui la Corte cantonale non si è fondata sulle risultanze di tali referti per statuire sull'appello, essa non era tenuta a farvi riferimento. Il ricorrente stesso non spiega né rende seriamente ravvisabile che determinate risultanze dei citati rapporti sarebbero determinanti siccome potrebbero condurre ad un diverso esito del procedimento penale. La CARP non era quindi obbligata a trattare aspetti non rilevanti per il suo giudizio. Del resto, il diritto di essere sentito non impedisce ad un'autorità nemmeno di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e rinunciare ad assumerle se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 144 II 427 consid. 3.1.3 pag. 435; 141 I 60 consid. 3.3).  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente critica l'accertamento della CARP secondo cui i due motociclisti non si sono fermati all'estremità nord della pista di atterraggio dopo averla percorsa da sud a nord. Sostiene che in realtà, quando ha deciso di entrare in pista, essi erano fermi al limite nord prima di ripartire nella direzione sud.  
 
4.2. Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Occorre al proposito rendere verosimile che il difetto sarebbe suscettibile di avere un'influenza sul risultato della procedura, vale a dire che la decisione sarebbe stata diversa se i fatti fossero stati accertati conformemente al diritto (DTF 134 V 53 consid. 3.4).  
 
4.3. In concreto la Corte cantonale ha accertato che, quando sono arrivati nei pressi dell'estremità nord della pista, i motociclisti non si sono fermati, ma hanno fatto un'inversione e sono subito ripartiti verso sud. Tuttavia, ritenuto che nell'atto di accusa era indicato che i due motociclisti erano fermi all'estremità nord della pista e considerato il principio accusatorio, la CARP ha basato il proprio giudizio sul fatto che, quando il ricorrente è giunto al cancello di accesso alla pista, i due motociclisti erano fermi al limite nord della stessa. Poiché, su questo aspetto, la CARP si è quindi fondata sulla versione del ricorrente, il contestato accertamento non ha alcuna portata pratica e non muta l'esito del giudizio, circostanza che neppure il ricorrente sostiene.  
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento secondo cui i motociclisti non potevano vedere il suo veicolo sulla pista.  
 
5.2. In realtà, la precedente istanza non ha accertato che i motociclisti non potevano scorgere il veicolo in questione (fermo a 450/500 m di distanza), bensì che da quella distanza esso non poteva essere chiaramente distinto. La CARP ha infatti accertato che, dall'estremità nord della pista, il veicolo non doveva apparire ai motociclisti molto più grande delle dimensioni ( "due puntini") con cui il ricorrente li vedeva a sua volta. Egli si scosta quindi da questo accertamento, senza sostanziarlo d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Omette altresì di considerare che il suo veicolo, posizionato al centro della pista, costituiva un ostacolo che, immediatamente prima dell'incidente, al momento in cui i motociclisti hanno percorso la pista da sud a nord, non era presente. Né egli considera che, in modo sostenibile, i giudici cantonali hanno ritenuto altamente probabile che in quella circostanza i motociclisti potessero circolare con lo sguardo sotto il cupolino, rivolto ai primi metri della carreggiata davanti a loro, senza preoccuparsi di guardare oltre, prestando particolare attenzione ad un ostacolo che poco prima non c'era affatto. Poiché non sostanzia arbitrio alcuno, la censura non deve essere ulteriormente esaminata.  
 
6.  
 
6.1. Al punto n. 11 del ricorso, il ricorrente rileva che quel giorno la pista era attiva, per cui egli doveva garantirne la sicurezza "e non semplicemente starsene seduto alla scrivania ad aspettare che qualcuno si facesse vivo". Sostiene che la soluzione da lui scelta, ossia di stabilire un contatto con i motociclisti, sarebbe stata l'unica attuabile per garantire la sicurezza dell'aerodromo.  
 
6.2. La CARP ha riconosciuto che il giorno dell'incidente la pista era attiva e che il ricorrente doveva assicurarne la sicurezza. Al riguardo, non è quindi incorsa in accertamenti arbitrari, che del resto non sono sostanziati dal ricorrente con una motivazione conforme alle esposte esigenze. La Corte cantonale non ha negato ch'egli fosse tenuto ad agire. Ha nondimeno puntualmente esposto le ragioni per cui, se la pista andava certo liberata, l'operazione avrebbe potuto essere eseguita con relativa calma, evitando di creare una situazione pericolosa come è stata quella incriminata. Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, il fatto ch'egli fosse tenuto a sgomberare la pista non implicava ch'egli entrasse sulla pista di atterraggio dirigendo il veicolo frontalmente verso nord senza accendere né luci né lampeggianti né altri dispositivi che potessero attirare l'attenzione sulla sua presenza. Richiamando genericamente la perizia di parte, il ricorrente non indica quali punti della stessa sarebbero in concreto di rilievo per un diverso giudizio sulla fattispecie. Non sostiene che, secondo il parere in questione, l'esigenza di garantire la sicurezza della pista avrebbe imposto nelle concrete circostanze un confronto immediato con i motociclisti nelle modalità da lui attuate. Insufficientemente motivato, il gravame è inammissibile.  
 
7.  
 
7.1. Ai punti n. 12 e 13 il ricorrente contesta l'accertamento della CARP secondo cui egli avrebbe avuto a disposizione una serie di opzioni per garantire la sicurezza della pista senza creare un pericolo per i motociclisti. Sostiene che l'alternativa prospettata dalla CARP di avvisare telefonicamente l'aeroporto di Y.________ (che doveva autorizzare ogni atterraggio a X.________ ed era in grado di mettersi in contatto radio con ogni velivolo in zona) non sarebbe stata idonea a garantire la sicurezza della pista, siccome avrebbe richiesto un tempo superiore al minuto, eccessivo ove si consideri che un atterraggio dura soltanto 30/40 secondi. Il ricorrente cita inoltre un passaggio della perizia di parte, secondo cui "[g]li aeroplani che si erano già diretti verso X.________, e che si erano già scollegati dal controllo del traffico aereo di Y.________, avrebbero impiegato un massimo di circa 4.5 minuti fino all'atterraggio. Durante questo periodo, il controllore del traffico aereo non avrebbe più potuto informarli via radio". Il ricorrente ritiene pure inattuabile la seconda alternativa prospettata dalla CARP, ossia di attendere i due motociclisti all'estremità sud della pista. Adduce al riguardo che, in base ai dati della perizia giudiziaria relativi alle velocità e alle distanze, egli non sarebbe mai riuscito a percorrere il tratto dal cancello di accesso fino all'estremità sud della pista prima dell'arrivo dei motociclisti ed avrebbe costituito anche in questa ipotesi un ostacolo per loro.  
 
7.2. Con queste argomentazioni di natura appellatoria, il ricorrente si limita ad opporre una sua diversa valutazione a quella eseguita dalla Corte cantonale senza sostanziarla d'arbitrio. L'arbitrio non è infatti ravvisabile nel semplice fatto che anche un'altra opinione sembri eventualmente sostenibile, occorrendo piuttosto che le considerazioni dei giudici cantonali siano manifestamente insostenibili (cfr. DTF 144 III 145 consid. 2 e rinvii). Contestando l'idoneità della soluzione di avvisare telefonicamente la base aerea di Y.________, il ricorrente disattende che, secondo gli accertamenti della Corte cantonale, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il pomeriggio del 21 agosto 2014 la pista di X.________ sarebbe stata utilizzata soltanto se per quella di Y.________ vi fosse stato un problema tale da imporne la chiusura. La CARP ha quindi sostenibilmente concluso che, in tale circostanza, la necessità di liberare la pista dai due motociclisti che la occupavano abusivamente non soggiaceva a un'urgenza inderogabile. Laddove, richiamando la perizia di parte, il ricorrente sembra sostenere che una telefonata all'aeroporto di Y.________ non avrebbe teoricamente permesso di scongiurare del tutto un possibile rischio per un eventuale aereo in fase di atterraggio, il ricorrente trascura quindi che, in realtà, in quel momento un atterraggio era improbabile.  
Quanto all'asserita impraticabilità dell'opzione di attendere i due motociclisti all'estremità della pista, il ricorrente sostiene, come detto, ch'egli avrebbe anche in tal caso costituito un ostacolo per i due motociclisti, siccome non avrebbe potuto percorrere il tratto di pista più velocemente di loro. Disattende tuttavia che la Corte cantonale non ha preteso ch'egli raggiungesse l'estremità sud della pista entrando direttamente dal cancello in questione e transitando sulla stessa. 
Nella misura in cui sono ammissibili, le censure devono pertanto essere respinte. Non occorre vagliare le contestazioni ricorsuali concernenti le ulteriori alternative che sarebbero state prese in considerazione dalla Corte di primo grado (avviso telefonico alla polizia, attivazione dell'allarme generale, collocazione del veicolo al bordo della pista). Queste opzioni non sono state esplicitamente trattate nella sentenza della CARP e non rientrano quindi nell'oggetto dell'impugnativa, circoscritto al giudizio dell'ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Né sono di rilievo ai fini della presente decisione le dichiarazioni testimoniali di H.________, capo operazioni di volo della base aerea di Y.________, citate dal ricorrente al punto n. 14 del ricorso. Per quali ragioni tali dichiarazioni farebbero apparire arbitrari determinati accertamenti della CARP, il ricorrente non spiega; né simili estremi appaiono seriamente ravvisabili in concreto. 
 
8.  
 
8.1. Al punto n. 15 del ricorso, il ricorrente torna sul tema relativo alla possibilità per i protagonisti dell'incidente di vedersi reciprocamente. Sostiene che i motociclisti non potevano non vedere il suo veicolo sulla pista di atterraggio. Richiamando il principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26 cpv. 1 LCStr adduce di avere rispettato il proprio dovere di diligenza e di avere avuto un comportamento necessario, adeguato e proporzionato allo scopo perseguito. Riferendosi inoltre a un diritto di precedenza generale dei velivoli rispetto ai veicoli nell'ambito dell'aviazione, il ricorrente sostiene che, esattamente nel punto in cui egli è entrato in pista, il motociclista D.________ "avrebbe dovuto comunque mettere in conto di trovarsi un aereo sulla pista in fase di atterraggio o in fase di rullaggio".  
 
8.2. Con queste argomentazioni, nuovamente il ricorrente non si confronta in modo puntuale con i considerandi del giudizio impugnato e non sostanzia quindi una violazione del divieto dell'arbitrio e del diritto. Come visto, la CARP non ha di per sé negato che i motociclisti potessero vedere il veicolo del ricorrente. In modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), ha per contro accertato che dall'estremità nord della pista, tale veicolo non doveva apparire ai motociclisti di dimensioni maggiori rispetto a quelle con cui il ricorrente vedeva loro (cfr. consid. 5.2). La Corte cantonale non ha inoltre accertato la presenza di aerei sulla pista o in procinto di entrarvi, né in fase di atterraggio né in quella di rullaggio. È per contro un dato di fatto che il ricorrente non è stato visto per tempo dal motociclista D.________, che non ha potuto evitare la collisione. Il principio dell'affidamento richiamato dal ricorrente è dedotto dall'art. 26 cpv. 1 LCStr, secondo cui ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Questo principio consente ad un utente della strada che si comporta in maniera corretta di potere a sua volta confidare nel comportamento corretto degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (DTF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 125 IV 83 consid. 2b). Nella fattispecie non occorre esaminare se l'incidente è avvenuto su una strada pubblica alla quale sono applicabili le prescrizioni in materia di circolazione stradale (cfr. art. 1 LCStr i.r.c. l'art. 1 cpv. 2 ONC; sentenze 6B_1131/2018 del 21 gennaio 2019 consid. 1.1; 6B_422/2018 del 22 febbraio 2019 consid. 2.1). La questione può rimanere indecisa, giacché in concreto l'invocato principio non entra comunque in considerazione ove si consideri che è rimproverato al ricorrente di avere creato, con il suo comportamento, una situazione di grave e serio pericolo. Egli non si è quindi comportato in maniera corretta, per cui non può validamente appellarsi a detto principio.  
 
9.  
 
9.1. Il ricorrente sostiene di avere rispettato i suoi doveri di prudenza, mettendo in atto un intervento che sarebbe stato adeguato, necessario e proporzionato allo scopo di garantire la sicurezza della pista di atterraggio.  
 
9.2. Il ricorrente si limita a ribadire la sua tesi difensiva senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando per quali ragioni violerebbero il diritto. Contrariamente a quanto da lui addotto, la Corte cantonale non ha ritenuto ch'egli dovesse rimanere inattivo, bensì che disponeva di alternative praticabili per liberare la pista senza creare pericoli per i motociclisti. Richiamando il giudizio di primo grado, i giudici cantonali hanno esposto le ragioni per cui il ricorrente ha violato in modo colpevole i suoi doveri di prudenza (cfr. sentenza impugnata, consid. 6b). Il ricorrente contesta genericamente la negligenza, disattendendo tuttavia che la modalità di intervento da lui adottata non era prevista da specifiche prescrizioni di servizio e ha comportato un serio e grave pericolo per i motociclisti, di cui non ha tenuto conto (cfr., sulla nozione di negligenza giusta l'art. 12 cpv. 3 CP, DTF 145 IV 154 consid. 2.1). Poiché il ricorrente si scosta da quanto esposto dai giudici cantonali senza sostanziare un accertamento arbitrario dei fatti e una violazione del diritto, le censure ricorsuali ai punti da 16 a 19 del gravame non adempiono le esposte esigenze di motivazione e non devono essere vagliate oltre.  
 
10.  
 
10.1. Il ricorrente ritiene che la causalità adeguata non sarebbe data. Adduce che, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, i motociclisti avrebbero necessariamente dovuto notare la sua presenza sulla pista, ciò che è effettivamente avvenuto per quanto concerne E.________. Sostiene quindi che, normalmente, essi avrebbero dovuto fermarsi per tempo, andarsene via o passare accanto al veicolo di servizio. Il ricorrente sostiene che, comunque, il comportamento di D.________ sarebbe stato talmente raro ed imprevedibile da avere interrotto il nesso di causalità adeguato. Adduce che una persona ragionevole nella stessa situazione non avrebbe potuto prevedere che, durante la corsa, il motociclista stringesse la propria traiettoria verso il centro della pista e non alzasse almeno una volta la testa e lo sguardo nella sua direzione. Il ricorrente sostiene che la ripartenza dei motociclisti dall'estremità nord della pista in direzione sud è avvenuta quand'egli era già entrato in pista con il veicolo di servizio, sicché non sarebbe più stato possibile per lui cambiare la posizione della vettura e prevedere che, circa 200 metri prima del punto d'impatto, D.________ modificasse la traiettoria. A suo dire, la traiettoria iniziale gli avrebbe lasciato presagire che il motociclista sarebbe passato a sinistra del veicolo di servizio.  
 
10.2. Per costante giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello realizzatosi (DTF 138 IV 57 consid. 4.1.3; 131 IV 145 consid. 5.1). La causalità adeguata è ammessa anche se il comportamento dell'agente non è la causa diretta o l'unica causa del risultato. Poco importa che il risultato sia dovuto ad altre cause, segnatamente allo stato della vittima, al suo comportamento o a quello di terzi (DTF 131 IV 145 consid. 5.2). Tuttavia, la causalità adeguata viene meno, il concatenamento dei fatti perdendo in tal modo la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, quale ad esempio una forza naturale, l'atteggiamento della vittima o quello di un terzo, costituisca una circostanza del tutto eccezionale o appaia così straordinaria che non poteva essere prevista. L'imprevedibilità dell'atto concomitante non è però sufficiente per interrompere il nesso di causalità adeguata: occorre ancora che lo stesso rivesta un'importanza tale da imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, segnatamente il comportamento dell'agente (DTF 134 IV 255 consid. 4.4.2, 133 IV 158 consid. 6.1, 131 IV 145 consid. 5.2 e rinvio).  
 
10.3. Contestando l'adempimento del requisito del nesso di causalità adeguato, il ricorrente si scosta parzialmente dai fatti accertati dalla Corte cantonale, vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). La precedente istanza non ha infatti accertato che D.________ non ha mai alzato la testa, ma ha stabilito che questi si è accorto del veicolo di servizio soltanto 50-100 metri prima dell'urto, quando circolava a una velocità compresa tra 108 e 153 km/h e non è riuscito a frenare in tempo né a scansare il veicolo. Nella fattispecie, il comportamento negligente del ricorrente, che è entrato con il veicolo di servizio al centro della pista creando una grave situazione di pericolo, era senz'altro idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a produrre un incidente come quello verificatosi. Che un motociclista potesse non scorgerlo per tempo in simili circostanze rientra infatti nel corso normale degli eventi. Ciò, ove si consideri che la pista di atterraggio (sgombra da veicoli) era in quel frangente utilizzata dai motociclisti alla stregua di una pista da corsa. Essi la stavano percorrendo a velocità elevata, come se stessero gareggiando, sicché era altamente probabile che il loro sguardo fosse rivolto sotto il cupolino della moto, sul fondo stradale immediatamente anteriore. A ragione la CARP ha quindi ammesso il requisito del nesso causale adeguato.  
D'altra parte, il comportamento della vittima non ha costituito nella fattispecie una circostanza del tutto eccezionale o così straordinaria da non potere essere prevista. Era infatti già accaduto in precedenza che delle moto entrassero sulla pista di atterraggio per "fare una sparata". In concreto, era inoltre noto al ricorrente che i motociclisti erano appena entrati in pista e l'avevano percorsa pochi istanti prima a velocità elevata da sud a nord, dando l'impressione di gareggiare. In tali circostanze, era quindi senz'altro prevedibile ch'essi potessero ripercorrere la pista di atterraggio allo stesso modo in senso inverso e potessero non scorgere per tempo un veicolo fermo al centro della stessa che immediatamente prima non c'era. È altresì prevedibile che nell'ambito di una corsa su un tracciato rettilineo un motociclista possa modificare la sua traiettoria. Il comportamento della vittima non può quindi essere considerato talmente straordinario e imprevedibile da interrompere il nesso di causalità adeguata.  
 
10.4. Il ricorrente nega l'esistenza di un nesso causale adducendo che l'incidente sarebbe stato inevitabile, siccome quando si è accorto che il motociclista stava per collidere contro il suo veicolo, egli non avrebbe più potuto fare nulla per evitare l'impatto (cfr. ricorso, punto n. 22). La censura è infondata, giacché al ricorrente non è stato rimproverato un comportamento negligente per non avere evitato la collisione con il motociclista sulla pista, in particolare per non avere spostato per tempo il veicolo. Gli è per contro stato addebitato di non avere considerato che, entrando in pista nelle circostanze esposte, ha creato la situazione di serio e grave pericolo che ha causato l'incidente.  
 
10.5. Richiamando la figura giuridica della partecipazione ad un'esposizione a pericolo della persona lesa stessa ("eigenverantwortliche Selbstgefährdung"), il ricorrente sostiene che la vittima avrebbe avuto la padronanza del proprio motoveicolo fino al momento precedente la collisione ed avrebbe avuto una condotta gravemente negligente in misura preponderante. Adduce che ciò avrebbe comportato un'interruzione del nesso causale (cfr. ricorso, punto n. 23).  
Come visto, l'interruzione del nesso causale presuppone che l'atto concomitante, nella fattispecie l'atteggiamento della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale o appaia così straordinaria che non poteva essere prevista. Questa condizione non è adempiuta nel caso in esame (cfr. consid. 10.3). Ricordato che nel diritto penale non è data una compensazione della colpa, la semplice esistenza di una causa concomitante non è sufficiente ad interrompere il nesso causale (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb; sentenza 6B_244/2019 del 10 aprile 2019 consid. 4.3). La figura giuridica richiamata dal ricorrente presuppone d'altra parte che la persona lesa accetti consapevolmente il rischio di cui essa è innanzitutto responsabile (cfr. DTF 125 IV 189 consid. 3; v. anche DTF 134 IV 193 consid. 9.1; 131 IV 1 consid. 3.2; sentenza 6B_1180/2018 del 6 marzo 2019 consid. 2.4). In concreto, la situazione di pericolo in questione è stata creata direttamente dal ricorrente; la vittima non se ne è avveduta e non ha quindi accettato consapevolmente il rischio che tale situazione comportava. Nulla può quindi essere dedotto dalla nozione richiamata dal ricorrente, non pertinente per il giudizio sulla fattispecie. 
 
10.6. Alla luce di quanto esposto, negando un'interruzione del nesso di causalità adeguato, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale.  
 
11.  
 
11.1. Il ricorrente chiede che la pena inflittagli sia "ridotta ai minimi termini", tenendo conto della sua incensuratezza, della sofferenza patita, del lungo tempo trascorso dai fatti e della concolpa della vittima. Ritiene inoltre ingiustificato il rimprovero rivoltogli dai giudici cantonali di non avere dato prova di autocritica e di capacità di assumersi le sue responsabilità.  
 
11.2. Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).  
Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cantonale cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro legale, sia valutata in base a criteri estranei all'art. 47 CP, oppure appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6 pag. 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1). 
 
11.3. In concreto, il ricorrente non rende seriamente ravvisabili simili estremi, spiegando in particolare, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la pena inflittagli si fonderebbe su criteri privi di pertinenza, estranei all'art. 47 CP (cfr. sentenza 6B_1379/2019 del 13 agosto 2020 consid. 8.4, in: RtiD I-2021 pag. 117 segg.). Egli ne chiede genericamente una riduzione, disattendendo peraltro che la Corte cantonale ha tenuto conto in particolare della corresponsabilità del motociclista e del lungo tempo trascorso dai fatti, elementi da lui invocati in questa sede. Quanto all'incensuratezza, la CARP ha rettamente rilevato ch'essa ha di principio un effetto neutro nell'ambito della commisurazione della pena e non deve perciò essere valutata in senso attenuante (DTF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6). Il ricorrente critica essenzialmente il fatto che gli è stato rimproverato di non avere dato prova di autocritica; ritiene il biasimo ingiustificato ove si consideri che ha sempre creduto di avere agito in modo adeguato e corretto. Omette tuttavia di considerare che i giudici cantonali gli hanno contestualmente riconosciuto di avere dimostrato una certa collaborazione durante l'inchiesta, sicché il criticato rimprovero non ha per finire avuto un influsso di rilievo sulla commisurazione della pena. Nelle esposte circostanze, non vi sono quindi ragioni per rivenire sulla pena inflitta dai giudici cantonali.  
 
12.  
Visto l'esito del procedimento penale, non occorre da ultimo esaminare la richiesta d'indennità formulata dal ricorrente giusta l'art. 429 segg. CPP. La domanda si fonda infatti sul presupposto, non realizzato, ch'egli debba essere prosciolto. 
 
13.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, non invitato a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 e contrario LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 ottobre 2021 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni