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U 134/99 Ws 
[AZA 7] 
 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Meyer, 
Leuzinger; Scartazzini, cancelliere 
 
 
Sentenza dell'8 novembre 2001 
 
nella causa 
 
F.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Stefano 
Zanetti, Piazza Governo 4, 6500 Bellinzona, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano 
 
 
F a t t i : 
 
A.- F.________, nato nel 1959, alle dipendenze della 
ditta B.________ in qualità di aiuto carpentiere e come 
tale assicurato all'Istituto nazionale svizzero di 
assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 13 
dicembre 1996 si è ferito alla fronte nel tagliare una 
trave con la motosega. Al pronto soccorso dell'Ospedale 
Y.________, presso il quale l'assicurato si è 
immediatamente recato, sono state constatate una ferita 
lacero-contusa di circa 6 cm, dalla radice del naso verso 
l'alto e a sinistra, nonché una ferita di circa 3 cm in 
prossimità dell'inserzione dei capelli. Il caso è stato 
assunto dall'INSAI, che ha corrisposto all'interessato, il 
quale ha potuto riprendere la propria attività 
professionale a contare dal 18 febbraio 1997, le prestazioni 
di legge. 
Con provvedimento 20 marzo 1998, confermato mediante 
decisione su opposizione 1° ottobre 1998, l'Istituto assicuratore, 
sentito il parere espresso dal proprio medico di 
circondario, dott. C.________ (in particolare quello contenuto 
nel rapporto del 22 aprile 1997), e presi in considerazione 
segnatamente i certificati allestiti dal medico curante 
dott. A.________ (in particolare quello del 6 aprile 
1998), nonché documenti fotografici del 20 gennaio 1998, ha 
comunicato a F.________ di reputare chiuso il caso 
d'infortunio, precisando che egli non aveva diritto né a un 
intervento di chirurgia estetica né a un'indennità per 
menomazione dell'integrità fisica, ritenuti i leggeri postumi 
al viso lasciati dall'evento assicurato. 
 
B.- Rappresentato dall'avvocato S. Zanetti di Bellinzona, 
l'interessato è insorto contro il suindicato provvedimento 
con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del 
Cantone Ticino, chiedendo che l'INSAI fosse tenuto ad assumere 
le conseguenze dell'infortunio. In particolare pretendeva 
che l'Istituto assicuratore procedesse all'allestimento 
di una perizia medica giudiziaria allo scopo di 
delucidare il tema dell'opportunità di un intervento chirurgico 
destinato ad eliminare le cicatrici alla fronte e 
migliorare lo stato di salute, sopportasse se del caso i 
costi di un simile intervento, nonché accertasse la presenza 
o meno di un residuo danno permanente dell'integrità fisica 
ed il conseguente diritto ad un risarcimento a titolo 
d'indennità per menomazione fisica. In quel contesto veniva 
altresì prodotto un certificato medico stilato il 27 ottobre 
1998 dal dott. M.________, specialista FMH in chirurgia 
plastica e ricostruttiva, il quale precisava come il paziente, 
preso conoscenza del fatto che con una correzione 
delle cicatrici non si sarebbe potuto garantire un miglioramento 
del loro aspetto, avesse categoricamente rifiutato 
un intervento chirurgico a tale scopo. Detto sanitario attestava 
peraltro che mediante un intervento estetico le cicatrici 
non avrebbero comunque potuto essere eliminate. 
Con giudizio 15 marzo 1999, negata l'opportunità di 
dar seguito ai provvedimenti probatori richiesti dall'interessato 
dopo aver interpellato il dott. M.________ con domande 
cui lo specialista ha risposto in data 12 febbraio 
1999, l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame. 
Ha ritenuto non essere dati i requisiti posti dalla 
legge né per quanto atteneva al diritto a interventi chirurgici 
volti a correggere le cicatrici, né per quel che 
concerneva la possibilità di assegnare all'insorgente 
un'indennità per menomazione dell'integrità a seguito dei 
postumi dell'infortunio. 
 
C.- Tramite il suo patrocinatore, postulata l'assistenza 
giudiziaria gratuita, F.________ interpone avverso 
la predetta pronunzia un ricorso di diritto amministrativo 
al Tribunale federale delle assicurazioni. Chiede, lamentati 
il mancato accertamento del danno fisico e psichico 
conseguente all'infortunio e l'omesso allestimento di una 
perizia neutra, da un lato che gli sia concessa la facoltà 
di sottoporsi, a carico dell'INSAI, se del caso dopo nuovi 
accertamenti specialistici, ad un intervento chirurgico 
destinato a correggere le due cicatrici esistenti al fine 
di migliorare il suo aspetto estetico e il suo stato di 
salute in generale, da un altro lato che dopo tali 
interventi venga accertato se sussiste un danno all'integrità 
fisica suscettibile di dar diritto ad un indennizzo 
per detta menomazione. 
L'INSAI propone l'integrale disattenzione del gravame, 
mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha 
rinunciato a determinarsi. 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- a) Nei considerandi dell'impugnato giudizio la 
precedente istanza ha illustrato le norme legali (art. 10 
cpv. 1, 19 cpv. 1, 24 cpv. 1 e 25 LAINF) e di ordinanza 
(art. 36 cpv. 1 e 2 OAINF), nonché i principi di giurisprudenza 
applicabili in concreto, per cui a detta esposizione 
basta fare semplicemente riferimento. Ha pure rammentato 
che, conformemente alla prassi di questa Corte, l'autorità 
giudiziaria rinuncerà, qualora la fattispecie sia stata 
chiaramente stabilita, a far allestire ulteriori indagini 
peritali (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c in 
fine e riferimenti), che essa non può imporre all'Istituto 
assicuratore responsabile dell'evento l'assunzione di costi 
per interventi chirurgici di carattere estetico quando non 
ci si trovi in presenza di cicatrici deturpanti di una certa 
importanza (DTF 104 V 96 consid. 1, 102 V 72; RAMI 1985 
no. K 638 pag. 199 consid. 1b), e che essa nemmeno può riconoscere 
all'assicurato il diritto ad un'indennità per menomazione 
dell'integrità fisica se non sono adempiuti i requisiti 
di gravità stabiliti dalla giurisprudenza (DTF 116 
V 157 consid. 3a; RAMI 1997 no. U 278 pag. 208 consid. 2a 
e b). 
 
b) Deve tuttavia essere precisato come, se è vero che 
conformemente alla dottrina cui la Corte cantonale ha fatto 
riferimento un provvedimento medico è da ritenere adeguato 
soltanto qualora possa contribuire ad un miglioramento dei 
disturbi secondo un grado sufficiente di verosimiglianza 
(Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 
1985, pag. 274 cifra 1), sia altrettanto vero che in virtù 
della medesima dottrina la sufficiente verosimiglianza è 
data già quando sia lecito ammettere non sussistere solo 
una remota possibilità di realizzazione del miglioramento 
(Maurer, op. cit., pag. 274 cifra 2). 
 
2.- a) Nel caso di specie, i circostanziati atti medici 
all'inserto consentono un apprezzamento oggettivo 
della fattispecie in esame e permettono di constatare che 
l'opportunità di un intervento chirurgico dev'essere ammessa. 
Occorre infatti rilevare come, da un lato, sia nel parere 
espresso dal dott. C.________ nel referto stilato in 
data 22 aprile 1997 che nel certificato allestito dal dott. 
A.________ il 6 aprile 1998 e in quello rilasciato dal 
dott. M.________ all'attenzione dell'autorità giudiziaria 
in data 12 febbraio 1999 il carattere doloroso delle 
cicatrici sia stato accertato in modo convincente. Da un 
altro lato, quest'ultimo sanitario ha sottolineato che 
esistono casi comparabili a quello in discussione in cui 
l'operazione di una cicatrice conduce ad un miglioramento 
dei dolori ed altri invece dove gli stessi rimangono 
praticamente identici. 
Considerato il principio di dottrina suesposto e ritenute 
le dichiarazioni dei sanitari anzidetti, la 
possibilità di contribuire, con un adeguato intervento chirurgico 
di correzione delle cicatrici, al miglioramento dei 
disturbi fatti valere dall'assicurato non appare quindi 
talmente inverosimile da dover essergli negato il diritto 
alle prestazioni di cura richieste. 
Del resto, giova rilevare che anche in materia di assicurazione 
malattia questa Corte ha avuto occasione di 
stabilire che, qualora una cicatrice, come in concreto cagionante 
dolori, provochi disturbi con valore di malattia 
nel senso giuridico, il trattamento della stessa mediante 
intervento chirurgico corrisponde ad una prestazione obbligatoria 
di cui la cassa malati deve assumere i costi (sentenza 
inedita 9 aprile 1996 in re G., K 44/95). 
Su questo punto, il gravame merita pertanto accoglimento. 
 
 
b) Dato quanto precede, il tema di sapere se sono dati 
i requisiti secondo i quali è necessario, in determinate 
circostanze, che l'amministrazione o il giudice chiamato a 
statuire sulla vertenza ordini l'allestimento di indagini 
specialistiche peritali supplementari non si pone. D'altro 
canto, visto l'esito della vertenza per quanto concerne il 
diritto alle cure mediche, questa Corte non può determinarsi 
definitivamente sull'eventuale sussistenza di un danno 
permanente all'integrità fisica. L'INSAI dovrà pertanto 
nuovamente pronunciarsi, dopo tali interventi, sull'eventuale 
diritto ad un risarcimento a titolo d'indennità per 
menomazione fisica. 
 
3.- La procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in 
causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto 
a ripetibili (art. 159 OG). Diventa pertanto priva di oggetto 
la sua domanda intesa ad essere posto al beneficio 
dell'assistenza giudiziaria gratuita. 
 
In tali circostanze, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel 
senso dei considerandi, il giudizio del Tribunale delle 
assicurazioni del Cantone Ticino del 15 marzo 1999 
e la decisione su opposizione del 1° ottobre 1998 essendo 
annullati. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. L'INSAI verserà al ricorrente la somma di fr. 2500.- a 
titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
 
 
IV. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino 
statuirà sulla questione delle spese ripetibili di 
prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in 
sede federale. 
 
V. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 8 novembre 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
 
 
 
 
Il Cancelliere :