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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_436/2007 
 
Sentenza dell'8 novembre 2007 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
p.a. Consolato generale della Repubblica Federale Tedesca, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Repubblica e Cantone Ticino, rappresentato dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Servizio incassi, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano, 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, 
via della Posta 9, 6601 Locarno, 
opponenti. 
 
Oggetto 
avviso di pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 luglio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Considerando: 
che con ricorso 9 agosto 2007 A.________ è insorta al Tribunale federale contro una sentenza emanata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino; 
che il 14 agosto 2007 il Presidente della II Corte di diritto civile ha invano invitato la ricorrente a fornire entro 15 giorni dalla notifica del decreto un anticipo spese di fr. 200.--; 
che il 25 settembre 2007 la II Corte di diritto civile ha respinto la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la ricusa del Presidente della Corte adita e ha nuovamente invitato la ricorrente a versare il predetto anticipo spese entro 15 giorni dalla notifica del decreto; 
che tale decisione con un nuovo invito a versare un anticipo spese è stata inviata al recapito in Svizzera indicato dalla ricorrente contestualmente alla domanda di ricusa; 
che entro il termine assegnato non è intervenuto alcun pagamento né è stato trasmesso un avviso di addebito; 
che il Tribunale federale non può pertanto entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 8 novembre2007 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: