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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_952/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'8 novembre 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, 
Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), casella postale, 2501 Bienna. 
 
Oggetto 
Canone di ricezione radiotelevisivo (anticipo delle 
spese processuali), 
 
ricorso contro la decisione incidentale emanata il 31 ottobre 2017 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con un'unica decisione del 6 ottobre 2017 l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha respinto i ricorsi esperiti da A.________ contro le decisioni del 1° febbraio 2013, 30 dicembre 2013, 29 settembre 2014 e 20 ottobre 2015 con cui B.________SA ha confermato l'obbligo per l'interessata di pagare i canoni di ricezione radiotelevisivi per i periodi dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2016. A.________ ha allora impugnato la citata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, Corte I, il quale con decisione incidentale del 31 ottobre 2017 l'ha invitata a versare, entro il 21 novembre 2017, un anticipo di fr. 800.-- per le presunte spese processuali, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile e le spese poste a suo carico. 
 
2.   
Seguendo l'indicazione dei rimedi di diritto contenuta nella decisione incidentale del 31 ottobre 2017, il 6 novembre 2017 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede di essere esentata dal dovere versare l'anticipo richiesto a garanzia delle spese processuali, poiché non dispone dei mezzi finanziari per potervi procedere. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
3.   
Come già giudicato da questa Corte (sentenza 2C_214/2009 dell'11 giugno 2009 consid. 2 con riferimento, pubblicata riassunta in StR 64/2009 pag. 781) quando, come in concreto, con il ricorso rivolto contro una decisione incidentale - non motivata - concernente una richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali viene unicamente censurato, adducendo motivi finanziari, l'ammontare dell'importo esatto, si giustifica in tal caso di non trattare l'allegato ricorsuale quale ricorso in materia di diritto pubblico, bensì come una domanda di esenzione rispettivamente di riduzione della richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali (domanda di assistenza giudiziaria totale o parziale) e, di conseguenza, di rinviare l'atto in questione all'autorità che l'ha emanato per motivi di competenza (art. 30 al. 2 LTF). 
 
 
4.   
Quando la causa viene rinviata ad un'altra autorità, il procedimento avviato dinanzi al Tribunale federale viene stralciato dai ruoli mediante decreto del Presidente della Corte (art. 32 cpv. 2 combinato con il cpv. 1 LTF). 
 
5.   
Nella fattispecie si giustifica di non prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente decreta:  
 
1.   
Il ricorso, assieme agli atti, viene trasmesso al Tribunale amministrativo federale, Corte I, per essere trattato quale domanda di esenzione rispettivamente di riduzione dell'anticipo richiesto a titolo di garanzie delle spese processuali. 
 
2.   
La procedura concernente la causa 2C_952/2017 viene stralciata dai ruoli. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione alla ricorrente, a B.________SA, all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e al Tribunale amministrativo federale, Corte I. 
 
 
Losanna, 8 novembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud