Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_953/2017
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Sentenza dell'8 novembre 2017
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Revoca del permesso di domicilio (restituzione del termine),
ricorso contro la sentenza emanata il 28 giugno 2017
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.290).
Fatti:
A.
Con sentenza del 28 giugno 2017 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile (non essendo stato versato, entro il termine impartito, la totalità dell'anticipo richiesto per le spese giudiziarie) il ricorso esperito il 23 maggio 2017 da A.________, cittadino italiano, contro la risoluzione governativa del 12 aprile 2017 che confermava la decisione del 18 marzo 2016 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni che revocava il permesso di domicilio di cui questi era titolare.
B.
Con scritto datato 25 ottobre/4 novembre 2017 A.________ ha presentato un ricorso, non firmato, dinanzi al Tribunale federale nel quale spiega perché agisce tardivamente nonché chiede la restituzione dei termini, l'invio di una copia della sentenza cantonale di cui non disporrebbe, la visione dell'incarto cantonale, l'assegnazione di un termine di trenta giorni per completare il proprio gravame, la designazione di un patrocinatore d'ufficio e, infine, che gli sia concesso l'effetto sospensivo.
Il Tribunale federale ha domandato alla Corte cantonale la trasmissione di alcuni documenti, tra cui una copia della sentenza cantonale. Non ha per contro ordinato nessuno scambio di scritti.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44).
2.
2.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione querelata, termine che, adempiute determinate condizioni, inizia a decorrere dal giorno successivo alla notificazione (art. 44 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF, i termini stabiliti in giorni dalla legge (...) sono sospesi dal 15 luglio al 15 agosto incluso e, ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 LTF, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. L'art. 48 cpv. 1 LTF precisa che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo alla posta svizzera (...) al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2.2. La sentenza cantonale, datata 28 giugno 2017, è stata intimata all'allora patrocinatore del ricorrente il 30 giugno successivo e ritirata da questi il 10 luglio 2017. In applicazione dell'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF, il termine di ricorso, computato dall'11 luglio 2017 (art. 44 cpv. 1 LTF), è stato sospeso dal 15 luglio 2017 al 15 agosto 2017 incluso ed è venuto a scadere il 10 settembre 2017, cioè una domenica. Conformemente all'art. 45 cpv. 1 LTF, il termine è quindi scaduto il primo giorno feriale seguente, cioè l'11 settembre 2017. Il presente gravame spedito il 4 novembre 2017 è quindi manifestamente tardivo e, di conseguenza, inammissibile.
3.
3.1. Per spiegare il fatto che non ha rispettato il termine di ricorso il ricorrente afferma di avere dovuto revocare il mandato del suo allora patrocinatore per inadempienza nonché mette in avanti il suo stato di salute, perdurante dal 2016 come attestato dal certificato medico allegato, che non gli avrebbe permesso di organizzare la sua difesa in tempo e in modo adeguato. Per questi motivi chiede pertanto la restituzione del termine.
3.2. Conformemente all'art. 50 cpv. 1 LTF, se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso. La restituzione del termine presuppone l'adempimento di tre condizioni cumulative: un impedimento non colpevole della parte o del suo rappresentante, l'inoltro della domanda di restituzione del termine e l'esecuzione dell'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Il Tribunale federale esamina la domanda di restituzione del termine sulla base dei mezzi di prova forniti dall'istante (DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87).
3.3. Nel caso concreto, le spiegazioni fornite dal ricorrente non costituiscono un impedimento non colpevole ai sensi della giurisprudenza (su tale nozione cfr. sentenza 2F_8/2014 del 10 maggio 2014 consid. 2 e riferimenti). Questi infatti, dopo la revoca del mandato conferito all'allora rappresentante, poteva senz'altro chiedere ad un altro avvocato di difendere i propri interessi. Per quanto riguarda poi il certificato medico prodotto, detto documento attesta unicamente che egli è in cura regolare presso il proprio medico per una problematica ansiosa da fine 2016, stato che non gli ha comunque impedito di rivolgersi ad un avvocato già in sede cantonale. Non si tratta quindi di un disturbo che lo ha debilitato in modo tale da impedirgli d'incaricare qualcuno di rappresentarlo (DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255 consid. 2a pag. 255). La domanda di restituzione del termine deve di conseguenza essere respinta, senza poi omettere che il ricorso andrebbe comunque dichiarato inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), non contestando minimamente l'interessato la decisione d'inammissibilità pronunciata dalla Corte cantonale.
4.
4.1. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
4.2. La domanda di assistenza giudiziaria con nomina di un patrocinatore d'ufficio presentata dal ricorrente non può trovare accoglimento, atteso che le sue conclusioni erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 LTF). Nell'addossargli le spese giudiziarie ( art. 65 e 66 cpv. 1 LTF ) viene comunque considerata la sua situazione finanziaria, fissando un importo ridotto. Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 8 novembre 2017
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud