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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1314/2022  
 
 
Sentenza dell'8 novembre 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Giudice presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 settembre 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2022.74). 
 
 
Considerando:  
che A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di B.________ per i titoli di diffamazione, calunnia e minaccia in relazione con una conversazione telefonica avvenuta il 14 luglio 2021; 
che, con decisione del 22 febbraio 2022, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale; 
che, contro il decreto di abbandono, il denunciante ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con un reclamo del 2 marzo 2022; 
che, con sentenza del 15 settembre 2022, la CRP ha respinto il reclamo, addossandogli le spese procedurali di complessivi fr. 350.--; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale datato 3 ottobre 2022, ma spedito il 3 novembre 2022; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1); 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; 
che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1); 
che, in concreto, il ricorrente non si esprime minimamente sulla sua legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, in particolare non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia; 
che, in particolare, egli non prospetta, né tantomeno quantifica, una richiesta di risarcimento o di riparazione del torto morale nei confronti del denunciato; 
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1); 
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette però di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2); 
che, tra le garanzie procedurali delle parti la cui disattenzione può equivalere ad un diniego di giustizia formale, rientra il diritto al gratuito patrocinio (art. 29 cpv. 3 Cost. e art. 136 CPP), rispettivamente il diritto di essere gravato dal pagamento di spese procedurali soltanto alle condizioni previste dall'art. 427 seg. CPP (cfr. sentenze 1B_533/2019 del 4 marzo 2020 consid. 1; 6B_1039/2017 del 13 marzo 2018 consid. 1.2.2 e 1.2.3); 
che il ricorrente, sembra criticare l'ammontare delle spese procedurali poste a suo carico (fr. 350.--), limitandosi tuttavia a richiamare tale importo; 
ch'egli non dimostra il suo eventuale stato d'indigenza e non sostiene che l'accollamento delle spese giudiziarie violerebbe l'art. 428 CPP
che il gravame è pertanto inammissibile e che, in tali circostanze, la questione della tempestività del ricorso può rimanere indecisa; 
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie della sede federale seguono la soccombenza e devono quindi, di principio, essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che tuttavia, in considerazione delle particolarità del caso, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 novembre 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni