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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_289/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'8 dicembre 2016  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ente Ospedaliero Cantonale, viale Officina 3, 6501 Bellinzona, 
patrocinato dall'avv. Mario Molo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona, 
 
Eredi fu A.________, 
patrocinati dall'avv. Mattia Pontarolo, 
opponenti, 
 
Oggetto 
procedimento penale, ordine di perquisizione e sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 luglio 2016 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
L'8 maggio 2013 A.________, degente presso l'Ospedale X.________ per uno stato di malessere generale, si è gettato dal balcone della camera dove era ospitato; è poi deceduto il 26 febbraio 2015. Nel quadro del procedimento penale avviato contro ignoti (da identificarsi nel personale medico del citato Ospedale), il 28 giugno 2016 il Procuratore pubblico (PP) ha emanato tra l'altro un ordine di perquisizione e sequestro, inviato direttamente al patrocinatore dell'Ente Ospedaliero cantonale (EOC), volto alla consegna del questionario "Qualypoint" compilato dal personale che aveva in cura l'interessato al momento della caduta. Il documento servirebbe a capire in che modo è stato valutato l'incidente da parte del personale medico e infermieristico. 
 
B.   
L'EOC ha impugnato l'ordine di perquisizione e sequestro dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP). Con decisione del 20 luglio 2016 essa ha dichiarato irricevibile il reclamo, ritenendo che l'insorgente, al momento della consegna effettiva del documento litigioso, avrebbe dovuto formulare una domanda di apposizione dei sigilli, procedura che esclude quella di reclamo. 
 
C.   
Avverso questa sentenza l'EOC presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concesso l'effetto sospensivo al gravame, di annullarla e di rinviare gli atti alla CRP per nuovo giudizio nel senso di verificare l'applicazione della procedura prevista dall'art. 194 CPP
 
La CRP non presenta osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il PP propone la reiezione del gravame, osservando che in occasione di precedenti ordini di perquisizione del 19 agosto 2014 e del 13 gennaio 2015 e di una richiesta del 23 marzo 2016, il ricorrente né ha sollevato la questione della pretesa inesatta designazione dell'intimato né quella di una pretesa incorretta procedura adottata. Aggiunge, riguardo alla qualità probante del documento litigioso, che i questionari "Qualypoint" non potrebbero ovviamente contenere informazioni degne di protezione eguali o addirittura superiori a quelle contenute in documenti confidenziali di medici o avvocati, per cui non potrebbero essere esclusi da qualsiasi obbligo di edizione. Riguardo alla domanda di effetto sospensivo, rileva che l'ordine non è ancora stato eseguito. Gli eredi del defunto A.________ chiedono di respingere il ricorso in quanto ammissibile. Le osservazioni sono state trasmesse per conoscenza al ricorrente. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La tempestività del gravame e l'adempimento di massima dei presupposti ricorsuali non danno adito a discussione. 
 
2.  
 
2.1. La CRP, rilevato che il criticato provvedimento costituisce un ordine di consegna ai sensi dell'art. 265 CPP in relazione a una perquisizione di carte giusta gli art. 246 e segg. CPP, ha ricordato che in tale ambito il detentore e i terzi possono temporaneamente evitare che l'autorità penale ne prenda conoscenza e le utilizzi facendo capo alla procedura di apposizione dei sigilli, istituto che inibisce oppure limita gli effetti di un ordine di perquisizione. Ha rettamente osservato (sentenza 1B_320/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 4 e 5, in: RtiD II-2013 n. 51 pag. 275), che nell'ambito di una tale domanda la richiesta, anche informale, di apposizione dei sigilli dev'essere formulata immediatamente, ossia al momento della consegna effettiva delle carte, ricordato che il detentore di per sé deve trasmetterle senza suggellarle al magistrato inquirente, che apporrà formalmente i sigilli e non potrà né visionarle né utilizzarle (art. 248 cpv. 1 CPP). Se l'autorità penale non presenta entro venti giorni una domanda di dissigillamento, le carte sono restituite all'avente diritto (art. 248 cpv. 2 CPP). Su quest'ultima domanda decide definitivamente entro un mese il giudice dei provvedimenti coercitivi nell'ambito della procedura preliminare o, negli altri casi, il giudice presso il quale il caso è pendente (art. 248 cpv. 3 lett. a e b CPP).  
 
Ne ha concluso, richiamando giurisprudenza e dottrina, che in tale ambito la procedura di apposizione dei sigilli esclude la ricevibilità di un parallelo reclamo secondo l'art. 393 CPP, poiché spetta al giudice del dissigillamento, che dispone di un completo potere di esame, vagliare prima facie la legalità dell'ordine di perquisizione, nonché, per motivi di economia procedurale, anche le censure inerenti alla facoltà di non rispondere, di non deporre o altri interessi giuridicamente protetti di segretezza (DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6 pag. 37 seg.). Ha quindi stabilito che qualora la persona soggetta a un obbligo di consegna oltre ad addurre motivi legati alla tutela del segreto invochi a titolo accessorio anche altre obiezioni, pure queste, quali l'asserita insufficienza di indizi di reato o la carente rilevanza delle carte o degli oggetti per l'istruzione o ancora questioni inerenti alla proporzionalità, devono essere esaminate nell'ambito della procedura di apposizione di sigilli (sentenza 1B_320/2012, citata, consid. 3.3). Ha quindi osservato che il PP, non appena il ricorrente gli trasmetterà i documenti richiesti, li porrà immediatamente sotto sigillo. 
 
2.2. Il ricorrente rileva dapprima che l'Ospedale Y.________, destinatario del contestato ordine di perquisizione, dal 1° gennaio 2001 ha acquisito il nome di Ospedale X.________, non ha personalità e fa parte dell'EOC, azienda cantonale, indipendente dall'Amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico (art. 1 della Legge sull'EOC del 19 dicembre 2000). Adduce che pertanto il criticato ordine dovrebbe essere annullato già perché irrito nella designazione del mandato giusta l'art. 241 CPP.  
 
Al riguardo gli opponenti e il PP sostengono, non senza fondamento, che le censure sulla designazione del mandato appaiono di primo acchito pretestuose, poiché il ricorrente ha dato seguito a precedenti ordini di edizione trasmessigli dal PP senza formulare alcuna opposizione. La critica, per i motivi che verranno esposti in seguito, non dev'essere esaminata oltre. 
 
2.3. Il ricorrente non contesta la prassi illustrata dalla CRP. Sostiene tuttavia che la vertenza in esame, vista la sua qualità di azienda cantonale indipendente avente una propria personalità giuridica di diritto pubblico, imporrebbe un approccio diverso, richiamando al riguardo, in maniera invero generica e imprecisa, la sentenza 1B_231/2015 del 15 marzo 2016. Ammette che si tratta di una motivazione giuridica nuova, non sottoposta al giudizio della CRP: ritenuto l'esito del gravame, non occorre esaminare oltre se al riguardo si è in presenza di un'inammissibile nuova allegazione (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF; sentenza 1B_231/2015, citata, consid. 9). Adduce poi, a torto, che subirebbe un pregiudizio irreparabile, poiché sulla base dell'invocata sentenza dovrebbe fare valere l'asserito difetto di procedura nel contesto del reclamo contro l'ordine di sequestro (sulle condizioni per ammettere l'esistenza di un pregiudizio di natura giuridica vedi DTF 141 IV 284 consid. 2.2 pag. 287; 139 IV 113 consid. 1).  
 
L'invocata sentenza 1B_231/2015 concerne in primo luogo il quesito della legittimazione di un ospedale pubblico contro decisioni di dissigillamento. In tale ambito il Tribunale federale ha stabilito che un ospedale non è legittimato a far valere, in nome proprio, la violazione del segreto professionale dei suoi medici, imputati in un procedimento penale: nella misura in cui il ricorrente lo fa, il gravame è inammissibile e nemmeno può inoltrare una domanda di sigillamento in proprio nome (consid. 2-4). 
 
2.4. Gli opponenti, rilevato che il ricorrente, oltre al segreto d'ufficio (art. 170 CPP), fa valere anche il segreto professionale dei medici (art. 171 CPP), precisano che il 22 agosto 2014 A.________ ha svincolato i suoi medici curanti da tale segreto, motivo per cui sarebbe incomprensibile perché potrebbe avvalersene, rilevato che lo stesso tutela gli interessi del paziente e non dei medici curanti. La resistenza del ricorrente a produrre il documento litigioso non sarebbe inoltre determinata tanto da interessi pubblici prevalenti, bensì dal suo interesse privato, alla stregua di una qualsiasi clinica privata che intenderebbe salvaguardare i propri interessi e quelli dei dipendenti. Osservano che in concreto la convergenza di interessi del ricorrente e quelli del personale medico sarebbe dimostrata dal fatto che nel procedimento penale il suo patrocinatore rappresenterebbe anche i medici coinvolti.  
 
Adducono che per quanto possano essere ampie le nozioni di autorità ai sensi dell'art. 44 CPP e di loro atti, dalle stesse dovrebbe essere esclusa la normale attività di cura di un ospedale; in caso contrario sussisterebbe infatti un'ingiustificata disparità di trattamento tra le cliniche private e gli ospedali pubblici, potendosi solo questi ultimi avvalersi del segreto d'ufficio in relazione a prospettati errori medici dei loro dipendenti per opporsi all'edizione di documenti medici rilevanti per un'inchiesta penale. Contestano poi l'assunto ricorsuale secondo cui sulla legittimità della perquisizione penale dovrebbe esprimersi l'autorità cantonale di reclamo, che non conosce il contenuto del documento litigioso. Sostengono infine che l'art. 194 CPP sarebbe inapplicabile nella fattispecie già per il fatto che il PP non ha mai avuto motivo di ritenere che il documento litigioso fosse compreso negli atti di un altro procedimento, visto che il ricorrente non ha mai indicato l'esistenza di una procedura amministrativa separata. 
 
2.5. L'art. 5 cpv. 3 Cost. impone ai partecipanti a un processo di agire secondo il principio della buona fede, regola applicabile segnatamente anche ai diritti procedurali delle parti. Ne segue che una parte che si accorge o adottando la necessaria diligenza dovrebbe accorgersi che una regola di procedura sarebbe stata violata a suo scapito, non può lasciar seguire il corso della procedura senza reagire, per esempio allo scopo di riservarsi d'invocare in un secondo tempo un motivo di nullità quando un giudizio successivo, come in concreto l'ulteriore ordine di perquisizione e sequestro, gli sia sfavorevole. Siffatte misure dilatorie sono inammissibili. Di conseguenza, la parte che rinuncia deliberatamente a far valere la violazione di una regola di procedura dinanzi a un giudice, nella fattispecie a quello cantonale, che potrebbe sanarne le conseguenze negative, perde di massima il diritto di prevalersi di questa lesione dinanzi al Tribunale federale (DTF 138 I 97 consid. 4.1.5 pag. 101 e rinvii). Visto l'esito del gravame, questa questione non dev'essere tuttavia esaminata oltre.  
 
3.  
 
3.1. Se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l'imputato, il pubblico ministero e il giudice acquisiscono gli atti di altri procedimenti (art. 194 cpv. 1 CPP). Se nessun interesse pubblico o privato preponderante al mantenimento del segreto vi si oppone, le autorità amministrative o giudiziarie mettono a disposizione i loro atti per esame (cpv. 2). I conflitti tra autorità dello stesso cantone sono decisi dalla giurisdizione di reclamo del Cantone interessato (cpv. 3). L'art. 194 CPP, che costituisce il pendant dell'art. 101 CPP, prevede l'obbligo di principio per le autorità amministrative e giudiziarie di produrre i loro incarti alle autorità penali (ISABELLE PONCET CARNICÉ, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 3 ad art. 194).  
 
Giova ricordare che l'obbligo di prestare assistenza sancito dall'art. 44 CPP è circoscritto alle autorità penali della Confederazione e dei Cantoni, che hanno l'obbligo di cooperare senza riserve. Questa norma non concerne invece altre autorità giudiziarie o amministrative federali o cantonali, che hanno la possibilità di avvalersi del segreto d'ufficio qualora la tutela della personalità, del segreto o dei dati prevalga sull'interesse al perseguimento (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2aed., 2016, n. 2 ad art. 44, e n. 4 seg. ad art. 43 cpv. 1 CPP). Rimangono riservati le norme speciali che disciplinano l'accesso agli atti (art. 101 cpv. 2 CPP), nonché l'obbligo di altre autorità di mettere a disposizione i propri atti (art. 194 cpv. 2 CPP; PAOLO BERNASCONI, in: Codice svizzero di procedura penale, Commentario, n. 2 e 4 ad art. 44), ricordato che per assistenza giudiziaria s'intende qualsiasi provvedimento richiesto da un'autorità, nell'ambito delle sue competenze, in un procedimento penale pendente (art. 43 cpv. 4 CPP). 
 
3.2. Già nel messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005 si precisa che il concetto di "altri procedimenti" dell'art. 194 CPP va inteso in senso lato. Non si tratta soltanto di atti concernenti procedimenti giudiziari, ma anche di atti di autorità amministrative e si sottolinea che il capoverso 2 funge da pendant del primo in quanto obbliga le autorità richieste a fornire gli atti. Si rileva che la possibilità di negare la trasmissione degli atti per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti al mantenimento del segreto è da intendere quale ultima ratio e che in ogni caso va esaminato se questi interessi non possano essere tutelati con misure meno drastiche, ad esempio espungendo alcuni atti da quelli forniti oppure cancellando determinati passaggi o nomi dai documenti (FF 2006 II 989; art. 191 del progetto, pag. 1118), nel quadro di un'eventuale procedura di dissigillamento.  
 
3.3. Quando un ospedale, istituito come un'azienda cantonale autonoma di diritto pubblico avente personalità giuridica propria, adduce il segreto d'ufficio quale impedimento all'edizione, deve di massima far valere le sue obiezioni nei confronti del pubblico ministero cantonale tempestivamente, nell'ambito della procedura d'assistenza cantonale, a quel livello, rispettivamente nella procedura di edizione di atti e non per il tramite di una domanda di dissigillamento formulata a nome dei medici imputati. Nella citata sentenza 1B_231/2015 è stato rilevato che il ricorrente, quale azienda cantonale di diritto pubblico avente personalità giuridica propria non è direttamente detentore del segreto professionale medico, per cui non può inoltrare una domanda di sigillamento in suo nome (consid. 2-4). In quella sentenza è stato rilevato che una trasmissione di mezzi di prova ai fini penali e un'acquisizione di altri atti tra autorità rientrerebbe nell'ambito dell'assistenza giudiziaria nazionale (art. 43-48 CPP), rispettivamente in quello dell'art. 194 CPP, tuttavia unicamente nella misura in cui si tratti di atti di un procedimento giudiziario o amministrativo separato (consid. 5; cfr. anche sentenza 1B_26/2016 del 29 novembre 2016 consid. 4.1).  
 
3.4. Nel caso di specie, il ricorrente non sostiene che si sarebbe in presenza di un altro procedimento. Adduce inoltre, senza esservi legittimato, la tutela del segreto professionale dei medici e dei loro ausiliari (art. 171 CPP), nonché in maniera del tutto generica una non meglio precisata "serie di altre ragioni", che renderebbero problematico l'ordine contestato. Né esso spiega perché, vista la natura particolare del formulario "Qualypoint", la negata produzione dello stesso si fonderebbe sul suo segreto d'ufficio (art. 171 CPP) o su quello professionale dei medici (art. 171 CPP), né sostiene che si sarebbe in presenza di interessi divergenti tra autorità. Nella misura in cui adduce le censure quale datore di lavoro dei medici possibilmente coinvolti nel procedimento penale, esso non può eludere la portata dell'art. 264 cpv. 1 lett. c CPP nell'invocare il loro segreto professionale (sentenza 1B_231/2015, citata, consid. 8).  
 
3.5. Il ricorrente non contesta che nella prassi l'edizione di protocolli di trattamenti rilevanti avviene di regola per il tramite di un semplice ordine di consegna ai sensi dell'art. 265 CPP inviato all'ospedale e non sulla base di una procedura formale di assistenza giudiziaria. Nella fattispecie non si giustifica del resto procedere all'acquisizione di atti in applicazione dell'art. 194 CPP, ritenuto che il Ministero pubblico non aveva alcuna conoscenza dell'eventuale sussistenza di un procedimento amministrativo separato, come già rilevato peraltro non indicato dal ricorrente. Per di più, dagli atti risulta che il ricorrente non si è opposto a ordini di perquisizione e sequestro anteriori, né ha addotto che si sarebbe in presenza di interessi pubblici divergenti né, come visto, davanti alla CRP ha sollevato la censura di mancata applicazione dell'art. 194 CPP, addotta peraltro nuovamente in maniera generica, in questa sede. Viste le specificità del caso in esame, come già nell'invocata sentenza, non si giustifica quindi di procedere sulla base dell'art. 194 CPP (sentenza 1B_231/2015, citata, consid. 9 e 9.2).  
 
4.  
 
4.1. Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Si può rinunciare a prelevare spese, ritenuto che il ricorrente ha sostanzialmente agito nell'ambito dei suoi compiti di diritto pubblico e senza perseguire di massima un interesse pecuniario (art. 66 cpv. 4 LTF).  
 
4.2. Esso deve nondimeno rifondere agli opponenti privati, assistiti da un legale, congrue ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 e cpv. 2 LTF). L'onorario per la procedura dinanzi al Tribunale federale è retto dal Regolamento sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale del 31 marzo 2006 (RS 173.110.210.3). Secondo quest'ultimo, quando la lite concerne una causa senza valore pecuniario, come nel caso trattandosi di applicazione del diritto processuale e non ancora di responsabilità, l'onorario è fissato secondo l'importanza, le difficoltà della controversia e il tempo impiegato, tra 600 e 18'000 franchi, ricordato che se la causa non termina con un giudizio di merito l'onorario può essere ridotto in misura adeguata (art. 8 cpv. 3) e che l'ammontare complessivo include anche l'imposta sul valore aggiunto (art. 12 cpv. 1). Gli opponenti privati protestano ripetibili di almeno fr. 3'700.--, per un dispendio di dodici ore a una tariffa oraria di fr. 280.--, oltre spese e l'IVA. Ritenuto che la vertenza concerne una questione processuale e un unico quesito giuridico, si giustifica fissare le ripetibili in un'indennità forfettaria di fr. 3'000.--, Iva compresa.  
 
4.3. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo, rilevato che, come osservato dal PP, l'ordine litigioso non è ancora stato eseguito.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Non si prelevano spese. Il ricorrente rifonderà agli opponenti privati un'indennità di fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 dicembre 2016 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri