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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_592/2020  
 
 
Sentenza dell'8 dicembre 2020  
 
I Corte di diritto pubblico  
Composizione 
Giudice federale Chaix, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
procedimento penale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 ottobre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2020.260). 
 
 
Considerando:  
che il 27 agosto 2019 il Procuratore pubblico (PP) ha emanato un decreto di accusa nei confronti di A.________; 
 
che, in seguito all'opposizione dell'interessata, l'incarto è ritornato al PP che, in applicazione dell'art. 355 cpv. 3 lett. c CPP, il 17 settembre 2020 ha emesso un nuovo decreto di accusa; 
 
che in seguito a una nuova opposizione dell'interessata, il 1° ottobre 2020 il PP ha confermato il decreto d'accusa e ha trasmesso l'incarto alla Pretura penale; 
 
che avverso il decreto d'accusa del 17 settembre 2020 A.________ è insorta dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che con decisione del 12 ottobre 2020 l'ha dichiarato irricevibile, ritenendo che l'unica via per impugnare un decreto di accusa è l'opposizione, rimedio previsto dall'art. 354 cpv. 1 CPP, la via del reclamo di cui all'art. 393 segg. CPP essendo esclusa; 
che contro questa sentenza il 23 novembre 2020 A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale chiedendo, concessole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, di annullarla; 
che non sono state chieste osservazioni al ricorso; 
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2 pag. 188); 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1. 2 e 1.3 pag. 380); 
che la ricorrente si limita in sostanza a elencare numerose norme del CPP, in larga misura non pertinenti, nonché la lesione di diritti fondamentali (diritto di essere sentita) e di garanzie procedurali, relative in particolare a un equo processo, garanzie che potrà far valere nella procedura dinanzi al tribunale di primo grado; 
che la CRP ha ritenuto, peraltro rettamente (sentenza 1B_415/2018 del 19 settembre 2018 consid. 3), che la criticata decisione del PP non è impugnabile mediante reclamo e che la conferma del decreto d'accusa, da considerare poi come atto d'accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), comporta in concreto la trasmissione dell'incarto alla Pretura penale, ricordando che la promozione dell'accusa non è impugnabile (art. 324 cpv. 2 CPP); 
che, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), la ricorrente non si confronta con questi argomenti; 
 
che l'esito del gravame non muta per il fatto ch'ella nello scritto accompagnatorio al ricorso rileva che non avrebbe potuto trasmetterlo per intero, poiché il toner della stampante si sarebbe svuotato, adducendo che avrebbe rimediato a questo vizio il più presto possibile; 
 
ch'ella sostiene d'aver ritirato la decisione impugnata il 22 ottobre 2020, motivo per cui il termine di ricorso scade il 23 novembre 2020; 
 
che il termine di ricorso di 30 giorni dell'art. 100 cpv. 1 LTF è un termine stabilito dalla legge e, quindi, improrogabile (art. 47 cpv. 1 LTF), motivo per cui il gravame non può essere completato in seguito, osservato che del resto nulla impediva alla ricorrente di redigere a mano, come manoscritta è pure la citata lettera accompagnatoria, la parte finale del ricorso; 
 
che per di più, a tuttora, contrariamente a quanto annunciato, ella non ha comunque provveduto a ristampare e a trasmettere il ricorso; 
che il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può quindi essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
che, vista la situazione finanziaria della ricorrente, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 dicembre 2020 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri