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{T 0/2} 
1A.206/2001/mde 
 
Sentenza del 9 gennaio 2002 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, 
Féraud e Catenazzi 
cancelliere Crameri. 
 
X.________, Madrid (E), ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti, corso Elvezia 7, casella postale 2364, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Procuratore pubblico del Cantone Ticino, avv. Arturo Garzoni, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna 
 
(ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del 30 novembre 2001 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
 
Fatti: 
A. 
Il 7 agosto 2001 il Tribunale centrale d'istruzione n. 6 di Madrid ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di B.________, di C.________ e di altri prevenuti per infrazione aggravata alla legislazione sulle sostanze stupefacenti e riciclaggio di denaro. Era chiesta, in particolare, la consegna della documentazione di eventuali conti o relazioni finanziarie presso istituti di credito svizzeri, di cui disponessero determinate persone fisiche o giuridiche facenti capo o vicine all'indagato B.________, e di sequestrarne gli averi. 
B. 
Con decisione di entrata in materia del 24 ottobre 2001 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP), accertata l'ammissibilità della domanda, ha ordinato l'identificazione e il sequestro degli averi patrimoniali di cui risultassero titolari o aventi diritto economico le persone fisiche o giuridiche indicate dall'Autorità richiedente. Tra queste persone figura l'avvocato X.________, il quale è insorto contro la decisione del PP, in quanto ordinava il sequestro degli averi depositati sul proprio conto presso l'UBS di Lugano, con un ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP); essa, con giudizio del 30 novembre 2001, ha dichiarato irricevibile il ricorso. 
C. 
X.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo, e "in subordine" un ricorso di diritto pubblico, al Tribunale federale. Chiede di concedere l'effetto sospensivo al gravame, di annullare, rispettivamente dichiarare nulla la sentenza impugnata, come pure di annullare, rispettivamente dichiarare nullo il dispositivo n. 4 della citata decisione del PP, con il quale è stato ordinato il sequestro degli averi. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 127 I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2). 
1.2 Spagna e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
1.3 Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), non si esprime al riguardo. La legittimazione a ricorrere può essergli riconosciuta soltanto nella misura in cui contesta il sequestro di conti di cui è titolare (art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 127 II 198 consid. 2d, 126 II 258 consid. 2d, 124 II 180 consid. 1b). Il postulato annullamento del dispositivo n. 4 della decisione di entrata in materia del PP, con cui è stato ordinato il sequestro degli averi di altre persone e di quattro società, è pertanto inammissibile per mancanza di legittimazione in quanto concerne conti di terzi. 
2. 
L'art. 80f cpv. 2 AIMP dispone che la decisione incidentale, presa dall'autorità cantonale di ultima istanza, anteriore alla decisione finale è impugnabile - entro il termine di dieci giorni dalla sua comunicazione (art. 80k AIMP) - separatamente mediante ricorso di diritto amministrativo in caso di pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'art. 80e lett. b, come il sequestro di beni e valori (lett. b n. 1). Occorre rilevare però che un tale pregiudizio deve rimanere un' eccezione (FF 1995 III 3; DTF 126 II 495 consid. 3 e 5). 
2.1 In questo stadio della procedura non si tratta di valutare l'ammissibilità della rogatoria spagnola o la trasmissione, non ancora decisa, di documentazione e di averi bancari allo Stato richiedente. Le questioni inerenti all'ammissibilità della domanda esulano pertanto dalla presente procedura poiché esse potranno essere esaminate, se del caso, nell'ambito dell'emanazione di una decisione di chiusura (sentenza inedita del 29 settembre 1999 in re F., consid. 3e, apparsa in Pra 2000 38 204). 
 
Le modifiche dell'AIMP introdotte nel 1996 hanno lo scopo di semplificare e accelerare la procedura di assistenza giudiziaria mediante la limitazione delle vie di ricorso, segnatamente contro le decisioni incidentali (FF 1995 III 2, 11). Secondo la giurisprudenza, indicata dalla CRP nella decisione impugnata, il sequestro di beni o di valori non comporta, di per sé, un pregiudizio immediato e irreparabile, visto che tale nozione dev'essere interpretata restrittivamente. Il ricorrente non può quindi limitarsi ad asserire l'esistenza di un siffatto pregiudizio ma deve renderla verosimile (FF 1995 III 13; sentenza inedita del 29 settembre 1999 in re F., citata; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 296/297 pag. 227 seg.): il pregiudizio può consistere per esempio in un sequestro di beni che blocchi l'attività economica di una società o di singole persone (Michel Féraud, Die neue Rechtsmittelordnung in der Rechtshilfe zur Unterstützung eines Strafverfahrens im Ausland, in: Solothurner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1998, pag. 657 segg., in particolare pag. 661 seg.). Le esigenze poste a tale dimostrazione non possono tuttavia avere la conseguenza che la sfera segreta debba essere praticamente svelata (Pierre-Dominique Schupp, La révision de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), in: RPS 115/1997 pag., 180 segg., 186 seg.). 
2.2 Il Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire che in tale ambito il sequestro di beni non comporta automaticamente la possibilità di impugnare separatamente la decisione incidentale. Nel ricorso contro la decisione incidentale che ordina il blocco degli averi l'interessato deve indicare in cosa consista l'asserito pregiudizio e in che misura esso non potrebbe più essere riparato impugnando la decisione di chiusura (art. 80f cpv. 1 AIMP). Quale pregiudizio possono entrare in linea di conto in particolare la violazione imminente di concreti obblighi contrattuali (salari, interessi, pigioni, tasse, fatture esigibili, ecc.), l'attuazione imminente di atti in materia di esecuzione e fallimento, la revoca incombente di licenze amministrative o la mancata conclusione di affari concreti. La sola circostanza che ditte commerciali e finanziarie debbano far fronte a costi amministrativi correnti e ordinari non è, di regola, sufficiente per rendere verosimile la sussistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile (sentenze inedite del 1° giugno 1999 in re M., consid. 2c e d, e del 28 novembre 2000 in re C., consid. 2c [causa 1A.266/2000]). 
2.3 La CRP ha rilevato che il ricorrente non ha addotto che il contestato sequestro gli causerebbe un pregiudizio grave e irreparabile, poiché egli si è limitato a formulare obiezioni all'ammissibilità della rogatoria. Anche il presente gravame è incentrato, in sostanza, sull'asserita inammissibilità della domanda estera, in particolare sull'assunto che la rogatoria non si riferirebbe al ricorrente e che lo Stato richiedente non avrebbe chiesto il sequestro dei suoi averi. Il ricorrente, che non si esprime sulla giurisprudenza indicata dalla CRP, si limita a sostenere che la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile sarebbe evidente per una persona che, come lui, svolge la professione d'avvocato penalista nello Stato richiedente: la decisione impugnata rappresenterebbe infatti una misura gravida di conseguenze, essendo messi in pericolo la sua immagine e il suo prestigio. Con quest'affermazione egli non rende tuttavia verosimile l'esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile nel senso della citata giurisprudenza. Peraltro l'asserito pregiudizio non dipenderebbe tanto dal sequestro, oggetto di questa procedura, quanto dall'avvio dell'inchiesta estera, su cui si inserisce la rogatoria. 
2.4 Contro la decisione impugnata il ricorrente, legittimamente con un unico allegato (DTF 126 I 50 consid. 1), ha presentato, "in subordine", un ricorso di diritto pubblico per arbitrio, fondato sull'asserita lesione degli art. 8, 9 e 29 Cost. Il ricorrente si limita tuttavia semplicemente a richiamare le citate norme costituzionali e ad asserire che il PP e la CRP sarebbero incorsi nell'arbitrio: egli afferma che, qualora le argomentazioni da lui addotte nel ricorso di diritto amministrativo non dovessero essere pertinenti nell'ambito di quel gravame, esse varrebbero a sostegno del ricorso di diritto pubblico. Trattandosi di censure concernenti unicamente l'applicazione della AIMP, in particolare la contestata ammissibilità della rogatoria, il ricorso di diritto pubblico, sussidiario (art. 84 cpv. 2 OG), è inammissibile (DTF 127 II 198 consid. 2a e rinvii). Esso sarebbe stato comunque inammissibile anche per carenza di motivazione, visto che il ricorrente non dimostra affatto perché la CRP, applicando correttamente la menzionata giurisprudenza del Tribunale federale, avrebbe adottato una decisione insostenibile e quindi arbitraria (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c, 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b). 
3. 
Ne segue che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo (al riguardo cfr. l'art. 80f cpv. 2 ultima frase, che rinvia all'applicazione, per analogia, dell'art. 80l cpv. 2 e 3 AIMP). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile. 
2. 
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile. 
3. 
La tassa di giustizia complessiva di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia (B 115299 BOG/POR). 
Losanna, 9 gennaio 2002 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il Cancelliere: